Riceviamo dal Dott. Enrico Pedoja, Segretario SISMLA e membro del Consiglio Direttivo SIMLA, questo interessante articolo, inviato, anche all’attenzione dei Presidenti SIMLA e GISDAP.
L’autore si sofferma su alcune importanti tematiche nell’ambito della valutazione del danno non patrimoniale di competenza medico-legale.
Si affronta, così, il tema della definizione di danno biologico, le questioni della sofferenza morale, dell’apporto quali quantitativo del medico legale nella “misurazione” del danno e delle problematiche relative all’invalidità temporanea.
Premessa
L’immodificata configurazione medico legale del concetto di danno biologico, esaminata in relazione alle attuali necessità di una parametrazione risarcitoria equilibrata e non automatica del danno alla persona, determina la persistenza di un “equivoco” interpretativo medico-giuridico, basato su una “incongruità” tecnica: ritenere di avere, col solo baréme, la possibilità di definizione completa della componente biologica del ” danno no patrimoniale”, che di fatto non si ha…
Presupposti medicolegali del “danno biologico”
È noto a qualsiasi specialista medico legale quale sia la definizione di “danno biologico”, così come sostanzialmente stabilita dalla Società Italiana di Medicina Legale nel 2001
1) Il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacita di produrre reddito.
2) La valutazione del danno biologico è espressa in termini di percentuale della menomazione all’integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.
3) Nel caso in cui la menomazione stessa incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali e personali, la valutazione è completata da indicazioni aggiuntive da esprimersi in forma esclusivamente descrittiva.
7) In caso di menomazioni plurime la percentuale del danno biologico permanente deve essere espressa in base alla valutazione della effettiva incidenza del complesso delle menomazioni stesse sull’integrità psico-fisica della persona comprensiva delle limitazioni dinamico-relazionali”
Alleghiamo qui di seguito l’articolo completo
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Lasciamo ai nostri lettori la valutazione di questi spunti di riflessione che ci sono stati dal nostro Socio