Abstract
Vi presentiamo un nuovo intervento della Suprema Corte in merito all’acquisizione di documenti in corso di CTU. L’interesse questa volta è però direttamente correlato ad argomenti di stampo medico-legale trattandosi di indagini di “Imaging”.
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La Corte di Cassazione Sezione III (Presidente Amendola, Relatore Scrima) con l’ordinanza n. 25604/2022 del 31 agosto scorso, ha rigettato il ricorso di un soggetto (pedone vittima di un incidente stradale), che aveva ottenuto il risarcimento del danno anche se nettamente ridimensionato nel quantum dal Tribunale di primo grado rispetto alle richieste. Addirittura, stante che l’importo già concesso dalla Compagnia Assicurativa coinvolta risultava maggiore di quanto liquidato dalla Corte territoriale, era andata incontro ad una cocente sconfitta nella causa e conseguente spese processuali stabilite a carico di parte attrice.
i legali del ricorrente sosteneva la nullità della CTU, lamentando che la Corte d’Appello aveva ritenuto corretta la decisione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal CTU di acquisire un CD di una RMN a carico di un ginocchio e rigettato la richiesta dell’attore tesa alla revoca dell’ordinanza, con la quale era stata dichiarata detta inammissibilità.
La Cassazione riteneva il motivo infondato e rigettava, quindi, il ricorso.
Per la Cassazione era del tutto corretta la decisione del Tribunale che aveva considerato tardiva la richiesta del CTU di produzione del CD nel corso delle operazioni di consulenza tecnica, in quanto si trattava di documentazione nella piena disponibilità della parte attrice.
Ricordava la Suprema Corte come nell’ambito di una CTU «Il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini da lui eseguibili e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, possa acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli» come già stabilito da Cass. n. 3086/2022 (vedi). Tuttavia, hanno precisato le Sezioni Unite, tale potere è subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
Secondo la Cassazione, il CD della RMN a carico del ginocchio era diretto a provare i fatti principali della causa e, quindi, corretta era la decisione del Tribunale che non aveva concesso la possibilità al CTU di introdurlo in sedi di deduzioni tecniche.
Qui sotto potete scaricare e leggere la sentenza
Ma allora, vien da chiedersi, quali sono nella realtà, i documenti acquisibili direttamente dal CTU e come può lo stesso orientarsi se non chiedendo direttamente al Giudice nel caso di istanze delle parti?
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