Abstract
Il Presidente Prof. Adriano Tagliabracci e il Segretario Dott. Enrico Pedoja del SISMLA (Sindacato Italiano di Medicina Legale e delle Assicurazioni) ci fanno pervenire un documento sulla gestione in sicurezza degli ambulatori medici, nonché sulle modalità operative dedicate alla Medicina Legale pubblica e privata, con riferimento ai plurimi compiti incombenti che prevedono l’accesso all’ambulatorio dei Pazienti ed in occasione delle visite collegiali di consulenti e rappresentanti legali delle parti.
INDICE ARGOMENTI
1. PREMESSA TECNICO-SCIENTIFICA
2. ACQUISIZIONE DELLE NOTIZIE ANAMNESTICHE DAL PERIZIANDO CON RIFERIMENTO ALLA INFEZIONE DA COVID-19
3. MISURE PREVENTIVE PERSONALI
4. MISURE PREVENTIVE PERSONALE DIPENDENTE
5. ACCESSO ALLO STUDIO
6. ACCESSO ALL’AMBULATORIO
. . . .
NOTA INFORMATIVA SISMLA CON RIFERIMENTO
ALL’EMERGENZA EPIDEMICA DA VIRUS SARS-COV-2
Il Consiglio Direttivo SISMLA, tenuto conto della normativa vigente
ritiene di indicare le seguenti procedure, rimandando agli Iscritti
l’eventuale verifica di differenti indirizzi normativi Regionali.
1. PREMESSA TECNICO-SCIENTIFICA
Con riferimento all’attuale pandemia da virus della SARS-CoV-2 mancano ancora specifiche linee guida emanate dall’Istituto superiore di Sanità o Europee sulla gestione in sicurezza degli ambulatori medici nonché sulle modalità operative dedicate alla Medicina Legale pubblica e privata con riferimento ai plurimi compiti incombenti che prevedono l’accesso all’ambulatorio dei Pazienti ed in occasione delle visite collegiali di consulenti e rappresentanti legali delle parti.
Si farà pertanto riferimento sia alle indicazioni deducibili dal Documento tecnico dell’INAIL (Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione) sia a quelle fornite dall’ ISS per la gestione in sicurezza dei luoghi di lavoro (Protocollo di Regolamentazione per il Contrasto e Il Contenimento della diffusione del Virus Covid negli Ambienti di Lavoro), sia alle indicazioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, sia alle recenti indicazioni previste dal DCPM 24 ottobre 2020, sia dalle linee guida per la riapertura della Attivita’ economiche , produttive e ricreative emesse in data 8.10.2020 a cura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Va premesso che le visite medico-legali similmente a tutte le visite mediche (che necessariamente comportano un contatto ravvicinato con il paziente) presentano un ineliminabile margine di rischio di contagio. Possono e debbono essere allora poste in essere sia modalità di comportamento individuale che strutturali-organizzative atte a ridurre in modo significativo la possibilità statistica del contagio.
Il SISMLA ritiene opportuno fornire alcune indicazioni di autoregolamentazione utilizzabili dai propri Iscritti.
Il primo aspetto riguarda necessariamente esecuzione e modalità di espletamento della visita medico-legale che vanno illustrate al periziando dovendo questi manifestare la propria volontà nell’eseguirla, reso edotto dei potenziali ancorché remoti rischi e a conoscenza delle misure che il professionista porrà in essere per ridurre massimamente gli stessi.
Appare necessario oltre che opportuno che tale consenso sia acquisito e confermato con documento scritto.
Una volta adempiuto tale preliminare passaggio la visita medico-legale dovrà comunque svolgersi con necessarie cautele di attenuazione del rischio per tutti i partecipanti alla procedura e cioè il medico-legale, il periziando e il personale di studio.
2. ACQUISIZIONE DELLE NOTIZIE ANAMNESTICHE DAL PERIZIANDO CON RIFERIMENTO ALLA INFEZIONE DA COVID-19
Si consiglia di raccogliere e conservare ( secondo le correnti norme sulla privacy) la dichiarazione anamnestica (autocertificazione) sottoscritta dal periziando di non presentare e non aver presentato nel periodo precedente aspetti che lo facciano ritenere potenzialmente contagiato, con presa atto delle misure preventive predisposte dallo studio Potrà al riguardo anche essere predisposto una adeguata modulistica con quesiti anamnestici mirati che il periziando potrà controfirmare al momento dell’accesso allo studio o inviare prima dell’esecuzione della visita.
A) MISURE PREVENTIVE NELL’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ AMBULATORIALE SPECIALISTICA LIBERO PROFESSIONALE MEDICO LEGALE.
3. MISURE PREVENTIVE PERSONALI
- Indossare abiti da lavoro da lasciare in studio o utilizzare camici “usa e getta”.
- Usare mascherina occhiali/visiere/guanti e zoccoli di plastica disinfettabili.
- Sanificare le superfici esposte e pavimenti ogni giorno.
- Sanificare tastiere pc e cellulare.
- Usare lenzuolini di carta per lettino ovvero sanificare dopo ogni visita.
4. MISURE PREVENTIVE PERSONALE DIPENDENTE
Il dato di lavoro deve garantire:
- Fornitura di DPI (mascherine, guanti, eventuali visiere).
- Barriere protettive tra periziando e personale di segreteria all’atto della sua ricezione in studio e disbrigo di incombenze correlate alla visita (registrazione dati anagrafici, firma Informativa Privacy, consegna di documentazione, pagamento della prestazione e rilascio fattura ecc.).
- Fornitura di mezzi di sanificazione periodica durante l’attività delle scrivanie, banconi front office, PC, telefoni.
- Al personale come previsto dalle attuali normative si dovrà misurare quotidianamente la temperatura corporea con apposito strumento contactless e registrare l’avvenuta procedura ma non il valore, se normale, riscontrato. Qualora venisse rilevata una temperatura superiore a 37.5° l’evento andrà registrato e il lavoratore non potrà accedere all’ambiente. Se un dipendente risulterà affetto da COVID-19 ci si atterrà alle procedure di controllo e quarantennali predisposte dall’autorità. Al personale andrà raccomandata l’installazione dell’applicazione su smartphone atta ad individuare tempestivamente la rete dei potenziali contatti.
5. ACCESSO ALLO STUDIO
- Inibire l’accesso libero del paziente.
- Prevedere prenotazioni di visita sufficientemente distanziate nel tempo in modo da permettere la sanificazione periodica dell’ambiente e la sua areazione dopo ogni accesso.
- Prenotazione vista: triage/messaggio informativo telefonico all’atto della prenotazione della visita finalizzato ad accertare e, in caso positivo, ad escludere soggetti che:
- A) abbiano presentato stato febbrile e/o sintomi simili influenzali negli ultimi 15 giorni;
- B) si trovino in condizione di quarantena per COVID 19 o convivano con persone in quarantena.
- Fornire se non già in uso, guanti e mascherine all’accesso e prima dell’ingresso in sala d’attesa (tranne ai minori di anni 6 ed ai disabili che non possono mantenere continuativamente la mascherina).
- Predisporre dispenser di gel igienizzante all’ingresso e invitare il paziente (nonché gli altri eventuali accedenti) a procedere pulizia delle mani prima di entrare in sala visita.
- Procedere alla rilevazione temperatura di tutti gli accedenti allo studio e qualora superiore a 37,5° interrompere la prosecuzione dell’attività, allontanare il soggetto febbrile e procedere a sanificazione ed areazione.
- Evitare la presenza di più persone in sala d’aspetto ed assicurarsi che mantengano distanza di sicurezza tra loro (minima di un metro, raccomandata di due metri). Ove possibile far attendere gli accompagnatori al di fuori dell’ambulatorio.
- Mantenere chiusa la porta della sala d’aspetto che non deve essere liberamente accessibile, dall’esterno, ai pazienti.
- Favorire il ricambio dell’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti dovrà essere verificata l’efficacia e la manutenzione degli eventuali impianti di aerazione al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. È consigliabile ove è possibile mantenere l’areazione continua nei servizi igienici.
6. ACCESSO ALL’AMBULATORIO
L’accesso all’ambulatorio sarà riservato al singolo paziente e non vanno ammessi accompagnatori salvo che non si tratti di soggetto minore od incapace di deambulare e/o di provvedere alle proprie necessità personali (sostenere colloquio, spogliarsi, rivestirsi ecc.) ovvero soggetto dichiarato incapace (con presenza di tutore). Si consiglia di apporre cartello esterno all’ambulatorio con le indicazioni di ordine preventivo personale per chi accede (guanti, mascherina, obbligo di utilizzo di gel, misurazione temperatura) e divieto d’accesso per accompagnatori non necessari.
B) PROPOSTE ORGANIZZATIVE NELL’ESPLETAMENTO DELLE CONSULENZE TECNICHE D’UFFICIO IN MATERIA CIVILISTICA E PREVIDENZIALE.
Va nel merito ribadito quanto esposto in premessa ovvero che al momento non vi sono specifiche indicazioni legislative per la gestione delle visite mediche collegiali, con la presenza di più sanitari e (potenzialmente, come loro diritto) anche dei rappresentanti legali delle Parti pur nel contesto delle criticità interpretative del comma 9, lettera o dell’art 1 del recente DPCM del 24 ottobre 2020 che prevede nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
Vanno comunque ricordate le raccomandazioni sia dell’ISS, del documento tecnico dell’INAIL di evitare ove possibile le riunioni di lavoro in presenza fisica, di contenere i tempi di aggregazione per periodi inferiori a 15 minuti e ricorrere come prima scelta a strumenti sostitutivi come la teleconferenza/telelavoro (cosiddetto smart working).
Sulla base del predetto razionale, l’orientamento del Legislatore che all’art. 83 lettera f) del D.L. 17 marzo 2020 modifica le procedure delle udienze civili introducendo a pieno titolo lo strumento telematico. (cfr DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) (GU n.70 del 17-3-2020) Art.83 f la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice da’ atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale).
Tanto premesso appare tecnicamente e normativamente fondato proporre l’estensivo uso anche per le consulenze tecniche d’ufficio (considerato che le stesse sono la naturale estensione delle udienze, pertanto in analogia a quanto previsto dal detto art. 83) dello strumento telematico attualmente ampiamente maturo ed in grado di garantire in sicurezza la fruizione da parte di tutti gli interessati delle fasi della visita collegiale: dalla raccolta anamnestica, all’esame obiettivo (tramite apposita telecamera portatile) e alla discussione in contraddittorio.
Questo anche rammentando quanto previsto dal Codice di Procedura Civile all’art. 201 ovvero che è facoltà del consulente di parte assistere, porre quesiti (nel perimetro delineato da quelli posti dal Giudice al proprio CT ausiliario), può fare osservazioni, sempre restando salvo che la visita corporale è prerogativa esclusiva del Consulente d’ufficio e non prevede di conseguenza l’interazione fisica fra CTP e Periziando/a.
Va tuttavia considerato che il dispositivo dell’art. 93 CPC (Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, Titolo III, Del processo di cognizione Capo II Del procedimento davanti al tribunale, Sezione II: sulla istruzione della Causa), riporta esplicitamente che “Chi è sottoposto ad ispezione corporale può farsi assistere da persona di sua fiducia che sia riconosciuta idonea dal Giudice.”
Ne deriva che la visita medica equivale ad una ispezione corporale e quindi la partecipazione fisica del Consulente della parte Attorea appare ineludibile se esplicitamente richiesta dalla parte.
Tenuto conto di quanto sopra il Direttivo SISMLA ritiene di illustrare – nel rispetto dell’autonoma discrezionalità decisionale del singolo professionista – le seguenti indicazioni e soluzioni operative.
Pur nel rispetto delle esigenze delle Parti nello svolgimento del Contraddittorio, si consiglia di proporre quale prima opzione l’effettuazione delle CTU in via telematica, soprattutto nei casi che non prevedano l’esecuzione di esame obiettivo, vertendo su esame degli atti e della documentazione sanitaria oggetto di Causa.
Nel caso sia prevista la presenza fisica del Periziando, la CTU potrà essere attuata, previo consenso informato del Periziando, in via telematica (con videoregistrazione delle varie fasi della consulenza medico legale anamnesi, esame obiettivo, discussione), ferme restando il rispetto, per tutti i Partecipanti, delle misure di tutela della Privacy.
Qualora l’espletamento della consulenza d’ufficio (per esplicita richiesta delle parti o particolare complessità del caso) non possa escludere la presenza fisica di uno o più CCTTPP, si dovrà comunque garantire la prevista distanza di sicurezza fra i partecipanti, un’adeguata superficie fruibile ed una areazione dell’ambiente in rapporto al numero di soggetti presenti, rimandando – ove necessario- la discussione collegiale alle modalità telematiche per l’intero Collegio Peritale.
Qualora le Parti non ritengano di aderire della metodologia telematica ovvero in casi di particolare complessità operativa telematica nell’espletamento delle Operazioni Peritali e del Contraddittorio, si potrà prevedere – previa informazione con richiesta di integrazione di spesa organizzativa – anche l’accesso presso sede diversa da quella dello studio del professionista incaricato, idonea a fornire adeguate misure di spazi fruibili in rapporto ai partecipanti, areazione ambientale e di distanziamento interpersonale.
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Leggi anche: Le linee guida stato regioni per gli uffici aperti al pubblico