I fatti e il fulcro della sentenza
L’ordinanza Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2025, n. 22584 (rel. Rossetti), nasce da un infortunio occorso a un passeggero che cade e riposta lesioni per brusca frenata su un autobus e riguarda soprattutto la perdita della capacità di guadagno. In estrema sintesi: la Cassazione rigetta il ricorso principale della società di trasporto, accoglie – tra gli altri – il terzo e il sesto motivo del ricorso incidentale del danneggiato, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari. Il cuore giuridico della decisione sta nei punti 7 e 10, che ridisegnano con nettezza metodo di prova e quantificazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.
- I fatti e il fulcro della sentenza
- Nessuna relazione tra la valutazione INAIL, specie sotto il 16%, ed un danno patrimoniale da incidenza della menomazione sulla incapacità lavorativa
- Per la Cassazione la percentualizzazione dell’incapacità lavorativa non ha alcun senso
- Il compito corretto del medico legale nella valutazione dell’incapacità lavorativa
- Le conclusioni della Cassazione
- Due parole di commento
- Siamo proprio scientifici sul punto?
- Una chiave di lettura del Prof. Zoja
- Le fonti
- La valutazione medico-legale sull’incapacità lavorativa e la non influenza reddituale
- E la tabella INAIL 65 ?
- Criticità non risolte
- In conclusione
- E non è solo una questione d’orgoglio ma una grande verità.
Nessuna relazione tra la valutazione INAIL, specie sotto il 16%, ed un danno patrimoniale da incidenza della menomazione sulla incapacità lavorativa
Al punto 7 la Corte dichiara viziata per motivazione apparente la decisione di merito che aveva stimato la perdita della capacità di lavoro nella misura di due quinti richiamando, come prova, il riconoscimento INAIL del 12% di invalidità permanente. Quel dato, spiega la Cassazione, non prova nulla sulla capacità di guadagno: per menomazioni sotto il 16% l’INAIL indennizza solo il danno biologico; e non esiste corrispondenza biunivoca tra percentuale di danno biologico e danno patrimoniale.
Per liquidare il lucro cessante occorre invece un accertamento in concreto: quali postumi residuano; che lavoro (o mansioni) svolgeva la vittima; se, come e quanto quei postumi siano incompatibili con l’impegno fisico o cognitivo richiesto; quale sia l’effettiva o presumibile contrazione reddituale (confrontando redditi ante e post sinistro, oppure, se la vittima non lavorava, utilizzando redditi figurativi ragionevoli). Le presunzioni restano ammissibili, ma devono poggiare su fatti noti e non su automatismi percentuali. La mera citazione della rendita INAIL, dunque, è insufficiente e scivola sotto il “minimo costituzionale” della motivazione.
Per la Cassazione la percentualizzazione dell’incapacità lavorativa non ha alcun senso
Il punto 10 completa e rafforza questo approccio, censurando in diritto il metodo – purtroppo diffuso – della “percentualizzazione” del danno patrimoniale attraverso la cosiddetta incapacità lavorativa specifica (ILS) espressa in punti percentuali e applicata al reddito ante sinistro. La Cassazione afferma che questo criterio è concettualmente e medico‑legalmente erroneo per quattro ragioni:
(i) sposta surrettiziamente sul medico‑legale un giudizio giuridico (l’esistenza e la misura del danno patrimoniale), che appartiene al giudice; (ii) la capacità di lavoro non è misurabile in percentuale come il danno biologico, perché dipende dal tipo di attività e dalle mansioni del singolo; (iii) manca e non potrebbe esistere un barème delle incapacità lavorative – a differenza dei barèmes del danno biologico; (iv) il rilievo medico di ILS dimostra al più la possibilità di un pregiudizio reddituale, non la sua esistenza né la sua entità. Perciò è escluso ogni automatismo tra percentuale di invalidità (o ILS) e risarcimento del lucro cessante.
Anche sul piano metodologico comparatistico, la Corte richiama l’indirizzo europeo che raccomanda la comparazione dei redditi effettivi (o ragionevolmente figurabili) con e senza l’evento dannoso. Ne discendono due principi di diritto: il danno da perdita di capacità di guadagno si accerta in tre passaggi – postumi, compatibilità con le mansioni, riduzione patrimoniale attuale o potenziale – e non si liquida moltiplicando il reddito per una percentuale di ILS; inoltre, pur ammettendosi la prova presuntiva, va negato ogni automatismo tra grado di invalidità e danno patrimoniale.
Il compito corretto del medico legale nella valutazione dell’incapacità lavorativa
Tradotto in pratica: al CTU medico‑legale si chiede di descrivere quali attività sono rese più difficoltose o precluse dai postumi in rapporto alle mansioni concrete della vittima (forza, resistenza, precisione, concentrazione, postura, ecc.), non di attribuire una percentuale di “incapacità lavorativa specifica” da applicare al reddito. Al giudice spetta poi verificare – sulla base di prove documentali, testimoniali e presunzioni gravi, precise e concordanti – se da quella incompatibilità derivi una effettiva perdita o riduzione di reddito, distinta tra danno già maturato (da rivalutare) e danno futuro (da capitalizzare), senza scorciatoie matematiche fondate su percentuali medico‑legali. È questo il baricentro logico‑giuridico che sorregge la cassazione con rinvio pronunciata nel caso.
Le conclusioni della Cassazione
In conclusione, la sentenza impone di abbandonare definitivamente il modello “astratto” e percentualistico dell’ILS e di tornare a un accertamento individualizzato e probatorio del lucro cessante, fondato sul nesso tra postumi e mansioni e sulla dimostrazione (anche presuntiva) di una deminutio patrimonii. Il giudice del rinvio dovrà rifare i conti su queste basi, ricalibrando l’intera liquidazione.
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Due parole di commento
La brillantezza della scritturale dott. Rossetti fa ancora una volta centro nel mettere dei punti fermi su una questione che è sempre stata di difficile gestione per giudici, legali e medico-legali.
Non si può che affermare che il principio generale che una reale perdita patrimoniale da incapacità di lavoro non possa essere determinata sulla base di una valutazione percentualistica determinata dal medico legale non può che essere ritenuta del tutto corretta. La questione, peraltro, appare anche di un’ovvietà sconcertante perché se la perdita di guadagno non è dimostrata non sussiste alcun pregiudizio patrimoniale indipendentemente da qualsiasi tipo di valutazione medico legale.
Bene fa, dunque, la Cassazione a ribadirlo.
Siamo proprio scientifici sul punto?
Devo dire, però, che sull’ascientificità della valutazione anche percentualistica dell’incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa appare evidente che la Cassazione, ancora una volta, mi spiace dirlo, non possiede, forse, una visione complessiva sulla storia della medicina legale italiana che, non foss’altro per il mio ruolo, non posso che difendere e tenderei a farlo non con parole mie ma con quanto scritto recentemente dal Prof. Riccardo Zoja, che, a mio parere, per formazione e titoli, qualcosina di più di Magistrati e giuristi, anche di elevato rango, sa.
Una chiave di lettura del Prof. Zoja
Riporto qui un breve estratto di un recente articolo dell’illustre collega pubblicato su Ius il 30 luglio di quest’anno (“Il contributo della medicina legale nella valutazione del danno a persona”) che riguarda proprio l’apporto culturale della medicina legale italiana alla valutazione dell’incapacità lavorativa:
Le fonti
L’esperienza medico forense ha elaborato costantemente approfondimenti e criteri metodici di apprezzamento e quantficazione della capacità di lavoro individuale quando la stessa possegga concretamente un rflesso negativo sul lucro rientrando a pieno titolo nella patrimonialità (Buzzi F, Capacità lavorativa specifica e danno patrimoniale, Medicina e Diritto, 1, 2009; Norelli GA, Spunti dottrinari in tema di riduzione del danno alla capacità lavorativa specfica, Collana Medico Giuridica, ACOMEP, 1997; Palagi U, Mariani N, Lombardi MA, La valutazione della capacità lavorativa specifica: una proposta operativa; Jura Medica, 1996. Ronchi E, Lucro cessante e perdita di capacità lavorativa nel danno a persona: categoria giuridica e medico legale a confronto, Medicina e Diritto, 1, 2009; Mangili E, Giannini M, Guida alla valutazione medico legale del danno alla capacità lavorativa nel risarcimento del danno alla persona secondo la teoria quantistica, Giuffré, Milano, 2011).
Tali metodi, peraltro, richiedono un costante aggiornamento e adattamento continuo in adesione alle innovazioni ed al susseguirsi delle citate variabili che si presentano nel panorama occupazionale e di organizzazione del lavoro sia dipendente sia autonomo.
La valutazione medico-legale sull’incapacità lavorativa e la non influenza reddituale
Peraltro, la ponderazione dinamica di un quadro clinico menomativo temporaneo o permanente sulla capacità di lavoro, in relazione alla sfera attitudinale individuale ed alla estrinsecazione lavorativa propria, può rilevare condizioni che, ancorché non infuenti sulla redditualità attuale, rappresentano fattori di influenza negativa sulla appropriatezza e sulla piena efficienza applicativa nella ordinarietà di impiego delle risorse intellettuali e fisiche finalizzate alla propria occupazione. Si tratta di un argomento complesso che ha visto una trattazione medico legale articolata (Buzzi F, Tavani M, Valdini M. Il danno alla persona da compromissione della capacità lavorativa. Giuffré, Milano, 2008) sin dalle prime affermazioni di un concetto di personalizzazione del danno a persona nella sua integralità: ne sono derivati diversi apporti tecnici che hanno perfezionato e integrato, nel sistema della responsabilità civile, categorie cliniche classicamente oggetto di studio medico legale, quali l’usura e il deterioramento lavorativi, le limitazioni cinestesiche senza rifessi lucrativi attuali.
E la tabella INAIL 65 ?
Si potrebbe anche aggiungere alle parole del cattedratico milanese, che le tabelle INAIL 65 erano comunque, neanche troppo astrattamente, un parametro di valutazione su una capacità lavorativa generica operaia e agricola che, comunque ha senso ancor oggi in rapporto ad attività che richiedono un elevato sforzo fisico (i muratori, gli operai in fonderia, quelli che zappano la terra, purtroppo, esistono ancora).
Il mio è semplicemente un invito alla Suprema Corte di non sorpassare confini, quanto meno culturali, che non gli competono mentre quest’ultima ha pieno diritto e, peraltro anche un non giurista – sorpassando qualsiasi logica di convenienza – non può che essere completamente d’accordo sul nucleo centrale dell’ordinanza come si è detto più sopra.
Anche l’invito al medico legale di utilizzare una metodologia descrittiva dell’incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del soggetto non solo è del tutto sensata ma anche assolutamente necessaria sotto il profilo motivazionale. Come si potrebbe, d’altronde, proporre qualsiasi giudizio sul tema se non lo si motivasse.
Criticità non risolte
Restano, però, almeno a mio giudizio dei problemi aperti piuttosto rilevanti di fronte ad una abolizione di qualsiasi metodo quantistico nella valutazione dell’incapacità lavorativa.
Il primo è quello legato ai soggetti che non possiedono ancora, ad esempio per età, una capacità di guadagno. Cosa deve fare il Giudice per liquidare il danno quando si è clinicamente provato che la menomazione inciderà su determinati tipi di capacità lavorativa futura?
Decide lui – può benissimo farlo – ma con che criteri e come quantifica la cifra?
Il secondo è quello relativo alla liquidazione del danno quando, quando, dal punto di vista medico (legale), l’incidenza della menomazione certamente si esplica sull’attività lavorativa rendendola più penosa o impossibile ma senza che si abbiano ripercussioni patrimoniali anche per la sussistenza di meccanismi che si mettono in moto perché, ancora oggi, non si sa per quanto, ancora viviamo all’interno di un sistema in cui lo stato, dal punto di vista sociale, tende (non si sa ancora per quanto) ad intervenire.
E questo vieppiù quando la stessa Cassazione, con la sentenza decalogo, ha cercato di restringere di molto la possibilità di una personalizzazione del danno.
In conclusione
Queste sono le domande che poniamo, da non giuristi, ai giuristi riconoscendo a loro certamente più elevati compiti sempre però cercando di non sovrapporci alla loro cultura che, su questi temi, è certamente assai superiore alla nostra.
Poi, magari, nessuno si adiri se cerchiamo difendere la nostra dignità culturale che non è un orticello ma una pianura sterminata per il contributo enorme che la medicina legale di questo Paese ha fornito al sistema giuridico nel campo della valutazione e liquidazione del danno a persona.
