Sul sito del Sistema Nazionale Linee Guida è apparsa una importante chiarificazione sull’utilizzo delle Raccomandazioni di buona pratica clinico assistenziale in relazione alla corretta applicazione della Legge Gelli Bianco.
Le guerre di religione hanno sempre lasciato nella storia dell’uomo una lunga scia di sangue ma è certo che anche la necessità di trovare una “regolamentazione” persino nelle questioni di Fede, non foss’altro per limitare inutili massacri e per stabilire un ordine definitivo, è sempre stato un obiettivo che elevò al rango di grandi uomini e legislatori coloro la perseguirono.
Le regole che sedano i conflitti
Per fare un esempio, anche perché ne ricorre quest’anno un anniversario, non vi fosse stato il Conciglio di Nicea del 325 dC, presieduto e voluto dall’Imperatore Costantino, non sarebbero state stabilite le coordinate essenziali della religione cristiana espresse in quella professione di fede che ancora oggi si recita durante la Santa Messa: (Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν – Crediamo in un solo Dio Creatore di tutte le cose visibili e invisibili).
Se non vi fosse stato il Consiglio di Nicea, dunque, l’eresia ariana sarebbe diventata prevalente e dominante negli sconfinati territori dell’intero impero romano con conseguenze inimmaginabili sulla cultura e la storia dell’Occidente.
L’ISS e le buone pratiche clinico assistenziali
Scendendo sulla terra e abbassando di alcuni milioni di piani il livello d’importanza di quanto vi vorrei proporre, mi pare, come già detto più sopra, che quanto recentemente pubblicato sul sito del Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) vada segnalato (CLICCA QUI SE VUOI VEDERLO).
Si tratta di un trafiletto – ve lo proponiamo qui sotto – ma che esprime e chiarifica quanto sostenuto, anche su queste pagine, circa il ruolo delle Raccomandazioni di Buona Pratica Clinico – Assistenziali in relazione alla Legge 24/17.


Dunque se le Raccomandazioni di Buona Pratica Clinico-Assistenziale, in assenza di linee guida, rispondono a quanto previsto dell’art.5 comma 1 della Legge 8 Marzo 2017, n. 24, in assenza di Linee Guida, devono essere utilizzate in quanto tutti gli esercenti le professioni sanitarie si devono – ripeto DEVONO – attenere salvo le particolarità del caso concreto.
La nuova tabella Simla e l’art. 5 comma 1 della L. 24/17
Non si può non sottolineare come il 26 marzo 2025 è stata pubblicata sul Sito Nazionale Linee Guida dell’ISS, la buona pratica clinico assistenziale promossa da SIMLA e riconosciuta dall’ISS: Buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente disponibile anche su questo sito (vedi) anche di forma sintetica.
Quanto si trova sul sito del Sistema Nazionale Linee Guida dell’ISS relativamente all’applicazione dell’art.5 della L. 24/17 non è che la conferma di quanto da noi sempre affermato, non perché esistano tabelle migliori delle altre ma perché la buona pratica sulle menomazioni dal 10 al 100 % relative al danno biologico, oltre ad essere nettamente di più recente pubblicazione rispetto alle altre Guide sulla materia, sono state elaborate secondo un sistema di natura scientifica validato dagli organismi deputati dalla Legge tesi ad indirizzare tutte le attività sanitarie secondo un principio di correttezza scientifica, di assenza di conflitti di interesse e atta a disciplinare l’intero sistema della responsabilità sanitaria.
Lavoriamo insieme per migliorare
La tabella SIMLA – forse sarebbe meglio chiamarla dell’ISS in quanto la Società Scientifica ne è solo la promotrice – non è “la più bella del reame” ma è quella da usare – non ci sono discussioni signori – e rappresenta il frutto di uno sforzo a cui ha collaborato la medicina legale italiana nel suo complesso.
Può non piacere ma allora, invece di criticarla, aiutate SIMLA a migliorarla nell’ottica delle revisioni previste per Legge: ogni suggerimento sarà accolto anche se all’interno di una modalità di recepimento che segua la criteriologia prevista per la redazione della stessa tabella.
Qualcuno dice: ma ancora pochi la conoscono?
A parte strabiliarsi per l’esercizio di un’attività professionale svolta nell’assoluto disconoscimento delle novità – peraltro, sempre in relazione ai disposti all’art. 5, anche svolta pericolosamente per lo stesso medico-legale ignaro delle conseguenze anche pesanti che potrebbero palesarsi per il mancato utilizzo della tabella – dovrà essere compito principalmente di SIMLA di darne maggiore diffusione a livello nazionale.
Questo dovrebbe essere un obiettivo fondamentale del prossimo Consiglio Direttivo.
Per concludere, sempre di più vedo questa vicenda come un punto di partenza importantissimo per la medicina legale quale segno di un’attività comune che ha portato ad un grande risultato, che vede premiato l’impegno dei tanti che hanno lavorato per questo obbiettivo e che è solo l’inizio per regolare e implementare culturalmente la nostra disciplina.
