Segnaliamo, la Sentenza della Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28986/19 del 11-11-2019 (Relatore Rossetti – Presidente Travaglino) che si esprime in modo assai netto sia sulla valutazione che sulla liquidazione del cosiddetto danno biologico differenziale.
L’importanza della sentenza
La proponiamo con grande celerità rispetto alla sua pubblicazione per le notevoli conseguenze che questa, indubbiamente avrà, sull’attività medico-legale in genere.
Qui sotto la potete scaricare in modo completo
La parte finale riassuntiva della sentenza
La sentenza è complessa nella sua parte preliminare e presenta anche qualche punto oscuro ma non lascia dubbi nella sua porzione conclusiva ove risulta chiarissima nella sua “sostanza”. Per questo andiamo a proporla nella sua parte finale:
I princìpi di diritto sin qui esposti possono ora riassumersi come segue:
1) lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione, oppure la menomazione che da quella derivata;
2) la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante;
3) la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente col maggior danno causato dall’illecito;
4) saranno “coesistenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, “concorrenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi;
5) le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; né può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell’ambito dell’infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse;
Il “nocciolo” della sentenza
- 6) le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione:
- a) stimando in punti percentuali l’invalidità complessiva dell’individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata all’illecito), e convertendola in denaro;
- b) stimando in punti percentuali l’invalidità teoricamente preesistente all’illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale;
- c) sottraendo l’importo (b) dall’importo (a).
7) resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all’equità correttiva ove l’applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.
Ma i problemi per i medici legali non sono finiti
Naturalmente questa sentenza della Cassazione in tema di danno “differenziale” determina un punto fermo su un dibattito acceso e stimolante avvenuto in ambito medico-legale.
Apre però la strada, a nostro modo di vedere, su tutta una serie di problemi che saranno poi i medici legali a dover affrontare sul campo. Ad esempio, la valutazione del danno nell’anziano, la valutazione delle preesistenze nelle micropermanenti ecc…
Si riapre, quindi, un dibattito complesso anche se la strada proposta dalla “Cassazione” sulla questione del danno differenziale-incrmentativo sembra ormai tracciata.
Si rende noto, peraltro, che sono in procinto di essere pubblicate altre sentenze di grande importanza per il mondo medico legale tutte datate 11 novembre.
E’ evidente che, ormai, il Santo Protettore della Cassazione Civile è San Martino.