Abstract
In relazione alle richieste del Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni (SISMLA) il Ministero della Università e della Ricerca (MIUR) rispondeva che qualunque Master venga istituito in ambito universitario in nessun modo il titolo eventualmente acquisito può essere equiparato a quello di “specialista in medicina legale”.
INDICE ARGOMENTI:
1. Le richieste di SISMLA e la prima risposta del MIUR
2. Le risposte delle Università di Catania e Messina alle richieste di chiarimenti
3. Le conclusioni finali del MIUR
· · · ·
Su richiesta del dott. Enrico Pedoja membro del Consiglio Direttivo SIMLA e Segretario del SISMLA (Sindacato Italiano Soecialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni), il Consiglio Direttivo SIMLA ha approvato la Sua richiesta di pubblicazione sul sito delle risposte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (MIUR) ad una precedente istanza, inviata al MIUR dal Segretario SISMLA.
Le richieste di SISMLA e la prima risposta del MIUR
Questa chiedeva chiarimenti al MIUR in relazione a due Master sui temi di medicina legale civilisti previdenziale ed assicurativa promossi dalle Università di Catania e Messina.

Il MIUR rispondeva con prima lettera affermando “che la frequenza di un Master non sostituisce in alcun modo il possesso della necessaria scuola di specializzazione” chiedendo altresì chiarimenti sul punto alle suddette strutture universitarie.
Qui sotto potete scaricare il documento
Da successiva comunicazione a SIMSLA da parte del Miur si apprendevano le risposte ai chiarimenti richiesti alle due sedi universitarie siciliane:
Le risposte delle Università di Catania e Messina alle richieste di chiarimenti
L’Università degli Studi di Catania, rispondeva al MIUR che “[…] il Master in “Medicina legale previdenziale e assistenziale” è altamente professionalizzante, ma sicuramente non è abilitante, cioè non conferisce, per legge, la possibilità ad alcuno di svolgere determinate prestazioni professionali inibite ad altri, né tantomeno sostituisce il possesso del titolo di Specializzazione acquisito al termine del Corso post lauream magistrale della durata di quattro anni, che è l’unico percorso formativo che consente il rilascio del titolo di Specialista Medico-legale”.

Ecco invece sinteticamente la risposta dell’Università degli Studi di Messina: “Il Master di II livello in “Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici” “[…] non presenta alcuna analogia con le Scuole di specialità post laurea ed in particolare con quella di Medicina legale: differenti sono il percorso didattico, gli obbiettivi e le attività formative, la durata (un anno per il Master – quattro anni per la Scuola di specializzazione) ed i CFU (60 per il Master – 240 per la Scuola di specializzazione) da acquisire ai fini del conseguimento del titolo” e che “[…] il titolo rilasciato al termine del Master (così come peraltro pure espressamente previsto sia nella proposta progettuale che nel bando di concorso pubblicato) è il “Diploma di Master in Medicina legale: il danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e giuridici” e non quello di “Specialista medico legale”.
Le conclusioni finali del MIUR
Il MIUR, infine concludeva così, riprendendo i concetti già esplicitati nella prima comunicazione sottolinenando nuovamente che:
“…Che gli Atenei possono in piena autonomia attivare corsi di perfezionamento della durata almeno annuale, al cui termine viene rilasciato il titolo accademico di “Master universitario”, (comunque) assolutamente non equiparabile ad una specializzazione…“.
Qui sotto potete scaricare la risposta definitiva del MIUR a SISMLA
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Leggi anche: Nota Simla in tema di Corsi, Master ed eventi formativi