I limiti del 696 bis superato dai Giudici delle Leggi
I ricorsi ex art. 696 bis c.p.c. sono ormai il pane quotidiano nella pratica medico legale, soprattutto in ambito di responsabilità professionale medica.
Il limite di azione di tale istituto è delimitato dal comma, primo periodo: “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696(1), ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.
Infatti, la procedibilità di far valere un proprio diritto attivando l’istituto della conciliazione previsto dall’art. 696 bis c.p.c. è valido solo l’accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, escludendo così altre categorie di crediti coessenziali alla realizzazione del sistema dei diritti.
Ebbene, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2023 depositata il 21.12.2023 questo limite è stato infranto.
Il fatto
Il caso è stato promosso dal Tribunale ordinario di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica a seguito di un accertamento tecnico preventivo richiesto da un cittadino che, dopo aver acquistato un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva, ha sostenuto delle spese di ristrutturazione. A seguito di un errore nella immissione nel possesso del bene, le opera edilizie da lui effettuate avevano interessato non l’unità immobiliare aggiudicatagli ma un’altra, in comproprietà con gli stessi esecutati. Per tal emotivo il soggetto aveva richiesto l’attivazione di una consulenza tecnica preventiva ai fini della quantificazione dell’indennizzo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento da parte dei terzi esecutati.
Sebbene il caso non interessi in modo diretto la responsabilità medica, la portata della sentenza costituzionale è di interesse generale in quanto ripercorre la genesi dell’art. 696 bis c.p.c. e delinea come l’istituto della conciliazione sia ormai, graniticamente, strumento irrinunciabile nel far valere i diritti soggettivi già in via preventiva rispetto all’instaurazione del processo, come azione complementare ed alternativa.
Le deduzioni della Corte Costituzionale sul 696 bis
È ben sottolineato che il Legislatore, con la consulenza tecnica conciliativa, ha offerto alle parti la possibilità di:
- Una valutazione tecnica in ordine all’esistenza del fatto;
- Una valutazione tecnica in ordine all’entità del danno;
- Trovare un accordo che renda superflua l’instaurazione del giudizio contenzioso;
Questa tendenza legislativa potenzia il ricorso a rimedi di Aleternative dispute resolution (ADR), come le procedure di mediazione, di negoziazione assistita e di trasferimento della lite alla sede arbitrale, oltre ad essere una tendenza ormai profilata del diritto dell’Unione Europea.
La conciliazione ex art. 696 bis c.p.c. è quindi una forma complementare di attuazione dei diritti, per mezzo della quale il conflitto è definito in via negoziale, ove l’ausiliario del giudice ha sempre la funzione di terzietà, ponendo le conoscenze tecnico-scientifiche al servizio delle parti, ma ove il giudice imposta, dirige e convalidala conciliazione. Come tale, non può determinarsi a carico dei cittadini una differenziazione nel far valere le varie fonti negoziali, da cui sorgono diritti soggettivi, stabilite dall’art. 1173 c.c. (Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico).
I ruoli del Magistrato e del suo Ausiliario
Nella sentenza, i Giudici della Corte Costituzionale mettono chiaramente in luce quali sono i ruoli del Magistrato e del suo Ausiliario, proprio nell’ambito dell’esercizio dei diritti soggettivi che rientrano nell’alveo conciliativo.
Il Giudice ha il compito di:
- verificare i presupposti di ammissibilità della consulenza;
- verificare la necessità di ricorrere alle conoscenze esperte per il relativo accertamento;
- verificare se la controversia, come sommariamente delineata nel ricorso, si presti ad una soluzione conciliativa;
- verificare che non siano ravvisabili ostacoli giuridici alla conclusione di un accordo transattivo;
Ne deriva che non vi è spazio a meri automatismi nel richiedere la consulenza tecnica all’ausiliario.
Quando si ammette la consulenza, il giudice deve:
- nominare l’esperto;
- formulare il quesito in modo da circoscrivere l’incarico peritale alla sola verifica dei fatti rilevanti e necessitanti di valutazione tecnico-scientifica o alla loro diretta percezione, quando si tratti di elementi fattuali che solo un tecnico è in grado di accertare;
Quando il tentativo di conciliazione produce un esito positivo al giudice aspetta la verifica prodromica all’attribuzione al verbale di conciliazione dell’efficacia propria del titolo esecutivo.
La Corte Costituzionale elimina qualsiasi vincolo all’utilizzo del 696 bis
L’articolato percorso, per quanto molto più snello rispetto ad un procedimento giudiziario, non può essere limitato solo alle controversie relative ai crediti derivanti da obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, tanto che i Giudici Costituzionali in questa sentenza stabiliscono che i vincoli del primo comma, primo periodo violano la carta costituzionale con particolare riferimento agli articoli 3 (vedi) per quanto riguarda sotto il profilo dell’eguaglianza e della ragionevolezza e 24 (vedi) in quanto realizza una differenziazione nella tutela dei diritti non supportata da una ragionevole giustificazione della Costituzione.
La Corte Costituzionale riconosce che la disposizione censurata, ammettendo la consulenza tecnica preventiva per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i diritti di credito derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico, secondo la indicazione fornita dall’art. 1173 cod. civ., dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia ex art. 24 Cost., cui non osta l’ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale, che pure questa Corte ha più volte affermato.
Pertanto, i Giudici delle Leggi dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 696 bis, primo comma, primo periodo, c.p.cnella parte in cui dopo le parole «da fatto illecito» non prevede «o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell’ordinamento giuridico».
Ed ora attendiamo, anche nel nostro ambito specialistico, i possibili risvolti.
Qui potete leggere e scaricare la sentenza completa: