Con la recente Legge di Bilancio sono state introdotte importanti modifiche nei meccanismi di rivalsa INAIL
I cambiamenti al Codice delle Assicurazioni
Nell’ultima Legge di Bilancio (l. 30 dicembre 2018, n. 145) approvata dalla maggioranza Lega – 5 Stelle, sono avvenute importanti modifiche al comma 2 dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni
«Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l’impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma a valere sul complessivo risarcimento dovuto idonea a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da erogare a qualsiasi titolo» (in neretto i mutamenti alla versione precedente).
I cambiamenti al Testo Unico
Sono altresì mutate, sempre a causa della medesima legge approvata dal Parlamento, gli artt. 10 (comma 6, 7 e 8) e 11 (comma 1) del T.U. n. 1124 del 31 giugno 1965, che come sapete, disciplinano la posizione dell’INAIL insieme al d.lgs. n. 38 del 2000.
Comma 6, 7 e 8 art. 10
«Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell’indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente per effetto del presente decreto è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell’art. 13, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo».
Comma 1 art. 11
«L’istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo di indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresì versare all’Istituto Assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all’articolo 39 nonché ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo».
In buona sostanza, dalla lettura, non certo facile delle disposizioni legislative, che regolano casi di assai frequente riscontro (incidenti stradali giudicati come “infortuni in itinere”) pur non mutando la cifra erogata dai responsabili civili e dai suoi assicuratori, muta completamente la destinazione delle somme per l ‘”infortunato”.
Gli effetti
Dal bell’articolo degli Avvocati Martini e Rodolfi sull’argomento, pubblicato il 24/1 scorso su RIDARE (F. Martini, M. Rodolfi “Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019 al cod. ass. e al TU Inail”), a cui rimandiamo invitandovi alla sua lettura, estrapoliamo soltanto alcuni esempi di quello che dovrebbe succedere con l’introduzione delle nuove norme.
“Esempio 1.
Vittima —> DNP € 100 e DP € 0
INAIL —> REN € 100 (50% DB e 50% DP)
Esito —> INAIL € 100 – Vittima € 0
Disciplina preesistente (al 31.12.2018): INAIL € 50 – Vittima € 50
Esempio 2.
Vittima —> DNP € 300 e DP € 0
INAIL —> REN € 200 (50% DB e 50% DP)
Esito —> INAIL € 200 – Vittima € 100
Disciplina preesistente (al 31.12.2018): INAIL € 100 – Vittima € 200
Esempio 3.
Vittima —> DNP € 80 e DP € 50
INAIL —> REN € 200 (50% DB e 50% DP)
Esito —> INAIL € 130 – Vittima € 0
Disciplina preesistente (al 31.12.2018): INAIL € 130 – Vittima € 0
Esempio 4.
Vittima —> DNP € 150 e DP € 0
INAIL —> REN € 300 (€ 100 DB e € 200 DP)
Esito —> INAIL € 150 – Vittima € 0
Disciplina preesistente (al 31.12.2018): INAIL € 100 – Vittima € 50
Legenda: DNP (danno non patrimoniale; DP (danno patrimoniale); REN (rendita INAIL)”.
Sull’argomento si scatena il “consigliere” Rossetti
Si segnala, a proposito, un davvero chiaro e prezioso articolo del Consigliere di Cassazione Dott. Marco Rossetti dal titolo: “La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale” che è pubblicato sul sito “Questione”.
In detto articolo, argomentando da fine giurista le norme predisposte nell’ultimo DEF sulla rivalsa INAIL, se ne criticano fortemente i contenuti sollevando pesanti dubbi circa costituzionalità delle stesse.
Vi forniamo il link (Cliccate qui per andare all’articolo) e Vi invitiamo caldamente a leggerlo per la cultura, la bella scrittura e la chiarezza cristallina delle idee in esso contenute.