Proposta metodologica valutativa tecnica medico legale in applicazione al DPR n. 181 del 30.10.2009 (vittime terrorismo) su danno biologico e morale (un intervento del Dott. Pedoja)
Il Regolamento recante i criteri medico legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell’art. 6 della Legge 3.8.2004 n. 206 , prevede che “…le percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri ed alle disposizioni della normativa in vigore….sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale”.
L’articolo 1 del DPR 181/2009 individua due distinte voci di danno.
A – Il danno biologico ovvero la lesione di carattere permanente dell’indennità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
B – Danno morale cioè il pregiudizio non patrimoniale costituto dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto lesivo in sé considerato.
In entrambi i casi, dunque, risulta di competenza medico legale sia la valutazione delle conseguenze di danno connesse all’accertata lesione / menomazione sia la relativa componente di “sofferenza morale” ad esse intrinsecamente correlabile, che attiene anche alla sfera della “dignità della persona”, secondo i recenti orientamenti della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni *.
Tenuto conto dei presupposti normativi e preso atto dei riferimenti valutativi previsti per Legge, in osservanza ai criteri B e C dell’art. 4 del DPR 181/2009 sarà necessario individuare i riferimenti tabellari e le principali indicazioni di letteratura scientifica medico legale ( suffragate da relativa indagine casistica) idonee alla definizione delle componenti di danno previste per legge
Il danno biologico
1 – Per quanto attiene alla valutazione del danno biologico(DB) si potrà far riferimento alle tabelle delle menomazioni previste dall’art. 139 comma 4 del DL n. 209/2005, successivamente individuate nel Decreto del Ministero della Salute del 3.7.2003 (cosiddette lesioni di lieve entità). Mancando a tutt’oggi le tabelle delle menomazioni di cui all’art. 138 – comma 1 del DL n. 209/2005 – il CTU prenderà a riferimento, in via analogica, sia le tabelle allegate al DL 23.2.2000, sia – nei casi in cui la menomazione non trovi specifica corrispondenza valutativa – le Linee Guida SIMLA del 2016 per la valutazione medico legale del danno alla persona.
Il danno morale
2 – Per quanto riguarda la determinazione del danno morale(DM), inteso come condizione di sofferenza morale, accertabile in sede medico legale e, come tale, intrinsecamente connessa alla natura ed entità del danno biologico (sia per la componente di lesione patita, sia per la successiva componente menomativa) si potrà prendere a riferimento – tenuto conto dei recenti orientamenti valutativi della Società Italiana di Medicina Legale in tema di valutazione del danno da sofferenza (*) – la metodologia individuata dalla Società Medico Legale Triveneta (**) : (la sola – allo stato, in ambito Nazionale – suffragata da adeguata indagine casistica valutativa– condivisa, su larga scala applicativa, in ambito di danno non patrimoniale)(***).che prevede distinte parametrazioni sia nella fase di “ lesione / decorso della malattia “ , sia nella fase di “ menomazione “.
Criteriologia applicativa (ex art. 4 DPR 181/2009)
Stabilita l’entità della “invalidità permanente biologica “, la determinazione della percentuale del danno morale (DM), secondo le previsioni di Legge, verra’ effettuata tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona lesa: elementi connessi all’evento dannoso e valutabili fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico.
Ciò è possibile individuando i distinti parametri tecnici di sofferenza – lesione e menomazione correlata (secondo la citata metodologia), i quali andranno integrati in un livello di Sofferenza Morale Complessiva, quale più favorevole al danneggiato, calcolata in proporzione alla percentuale massima di “appesantimento” previsto per Legge, rispetto al preliminare valore di invalidità permanente biologica riconosciuta.
3 – La valutazione complessiva (IC) di cui all’articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, sarà data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC= DB+DM+ (IP-DB).
Dott . Enrico Pedoja (Medico Legale)
(*) Documento di sintesi SIMLA 3.5.2018 – Prot. 17/18: Accertamento e valutazione medico legale della sofferenza morale.
(**) La sofferenza psicofisica nel danno alla persona. Metodologia valutativa medico legale. Pedoja – Pravato – Società Medico Legale Triveneta – Maggioli 2013
(***) Il danno biologico nel danno non patrimoniale – RI.DA.R.E. 2015: casistica valutativa (8 mila casi) del danno da sofferenza intrinseca – lesione/menomazione correlata.