Pubblichiamo qui integralmente le nuove Tabelle del Tribunale di Roma per il risarcimento del danno a persona.
Qui sotto potete scaricare il compendio e le tabelle con i riferimenti giurisprudenziali e le “istruzioni per l’uso”.
Tribunale di Roma_Compendio Tabelle 2018
Tribunale di Roma Tabelle 2018
Roma vs Milano: è guerra
Questa nuova iniziativa pare rappresentare un vero e proprio lancio di un guanto di sfida alle medesime tabelle pubblicate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano che vengono in più punti, piuttosto aspramente, criticate.
Il documento non è certo di facile lettura per i non giuristi ma contiene moltissimi riferimenti giurisprudenziali e normativi assolutamente utili per i cultori della materia come i medici legali.
I principi che regolano il documento, in contrapposizione con quelle di Milano, è una stretta aderenza interpretativa alla giurisprudenza della Suprema Corte, anche quella più recente, e ai principi contenuti nel Codice delle Assicurazione principalmente agli articoli 138 e 139 nonché alla Legge 24/17.
Le principali novità che si sono individuate paiono essere:
- Si allineano ad un valore del “punto base” uguale a quelle di Milano (in salita, quindi, rispetto alle edizioni precedenti)
- Quanto alla curva relativa al valore del punto, sempre in funzione dell’età e della valutazione del danno biologico, il valore di ciascun punto è di valore superiore a quello precedente e l’incremento è più che proporzionale alla crescita del valore percentuale assegnato ai postumi in ossequio, secondo gli estensori, all’art. 138 del Codice delle Assicurazioni. Dunque vi è una crescita di tipo lineare e non una curva simil sinusoidale come nelle tabelle meneghine
- Secondo quanto disposto dall’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, per ciò che concerne il danno morale soggettivo, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione. Nel caso di danno provato in via presuntiva tenuto conto dell’ordinario pregiudizio conseguente alla tipologia delle lesioni, si ritiene che si possa ulteriormente individuare delle fasce che attribuiscano un importo pari al 5% per ogni fascia di dieci punti di danno biologico, con una base comunque del 10%, maggiorabile o diminuibile fino al 50% in funzione delle condizioni del caso concreto. A pag. 24 numero 119 troverete la tabella esemplificativa. Il danno morale soggettivo è comunque nettamente distinto, secondo le tabelle capitoline, dalla quantificazione della personalizzazione del danno.
- Per quanto riguarda la personalizzazione del danno biologico che può trovare applicazione solo in situazioni eccezionali che determino un contesto diverso da quello medio preso in considerazione quale valore modale per la individuazione del punto
- Nel criterio per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, con valutazioni, come è noto, assai diverse da quelle del Tribunale di Milano basate su parametri determinati precedente con “score” utile all’aggiustamento della somma da attribuire, vi può essere una ulteriore personalizzazione con criteri che vengono esplicati
- La criteriologia della liquidazione del danno da decesso del danneggiato per causa diversa dal fatto illecito del danneggiante nonché del danno catastrofale sono rivoluzionati rispetto a quelli approntati dall’Osservatorio di Milano e, per quest’ultimo, comunque, non si fa cenno, fortunatamente, a deduzioni relate ad esperienze o dottrina di natura medico-legale
- Vi è un intero capitolo riservato alle problematiche della “compensatio lucri con danno” in cui sembra accertarsi, anche per la polizza infortuni, il concetto della sottrazione dell’indennizzo ottenuto al risarcimento secondo alcune sentenze di Cassazione, Il punto andrebbe attentamente meditato dal punto di vista medico-legale.
- Infine si esprime l’assoluta necessità della revisione dei valori tabellari di anno in anno.
In conclusione
Siamo di fronte quindi ad documento nuovo, assolutamente interessante, anche se non certo di facile lettura almeno al non giurista, ma che potrebbe risultare interessantissimo proponendosi come ipotesi alternativa alle Tabelle di Milano. I riferimenti costanti all’adesione dei principi fissati per Legge e alla Giurisprudenza di Cassazione, non mascherano, affatto, secondo la nostra personale visione del problema, il tentativo di proporre queste nuove tabelle per un utilizzo, in quanto validate dai riferimenti legislativi e giurisprudenziali più recenti, assai più ampio di quello attuale in diretta concorrenza con quelle dell’Osservatorio di Milano.
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