Abstract
Segnaliamo un’interessante Ordinanza della Suprema Corte di qualche mese fa che fa ordine sulle problematiche dell’attribuzione del nesso di causalità nell’ambito dei casi di responsabilità sanitaria tracciando un’ottima sintesi storica di un tema in costante evoluzione.
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È datata 6 luglio 2020 l’Ordinanza 13872 della Corte di Cassazione Civile Sezione Terza (Presidente Armano, Relatore Guizzi) che affronta ancora una volta il tema spinoso “nesso di causalità” e oneri probatori” nell’ambito delle vicende di “malpractice”.
La suddetta ordinanza è di notevole significato, innanzitutto, per l’importanza dell’argomento ma anche per la profondità delle argomentazioni e i significativi riferimenti alla cultura giuridica e filosofica contenuti al suo interno che possono essere una base di approfondimento per i più giovani (e non, naturalmente) in relazione ad un argomento così delicato e complesso.
“Quanto, infatti, alla censura concernente la ripartizione dell’onere probatorio del nesso causale tra paziente danneggiato (o, come nella specie, i suoi eredi) e struttura sanitaria, va ribadito – nel senso della sua infondatezza – che, nei giudizi risarcitori da responsabilità̀ sanitaria, si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle”. Orbene, il primo, “quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità̀ di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia”, ovvero la morte, “e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01).
Ne consegue, dunque, che “la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità̀ di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento)”, ovvero la morte del paziente, “è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord. 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01, nonché̀, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28991, Rv. 655828-01).
Si tratta, peraltro, di conclusione – come è stato di recente sottolineato – che tiene conto della peculiare configurazione che il “sottosistema” della responsabilità per attività sanitaria riveste nell’ambito del sistema “generale” della responsabilità contrattuale.
Se, invero, nell’ambito di quest’ultimo, la “causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall’inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall’inadempimento, perché quest’ultimo corrisponde alla lesione dell’interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento”, non altrettanto può dirsi in ambito di responsabilità̀ sanitaria, giacchè nel “diverso territorio del “tacere” professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell’evento alla condotta”. Qui, infatti, “l’interesse corrispondente alla prestazione è solo strumentale all’interesse primario del creditore” (che, nel caso del “facere” professionale del sanitario, è quello alla guarigione), giacchè oggetto della prestazione sanitaria è solo “il perseguimento delle “leges artis” nella cura dell’interesse del creditore” (o, altrimenti detto, il diligente svolgimento della prestazione professionale), di talché, il “danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l’interesse affidato all’adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute”. Ne consegue, pertanto, che non essendo l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie (ovvero la morte) “immanenti alla violazione delle “leges artis””, potendo “avere una diversa eziologia”, all’onere del creditore/danneggiato “di allegare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico”, si affianca – “posto che il danno evento non è immanente all’inadempimento”, anche quello “di provare quella connessione” (così Cass. Sez. 3, sent. n. 28991 del 2019, cit.)”.
Da quanto precede, dunque, deriva che – nel caso che occupa l’onere di provare il nesso tra la morte della T. e la condotta dei medici dell’Azienda Ospedaliera gravava sui suoi eredi, già attori ed odierni ricorrenti, sicché, solo una volta assolto tale onere, assume rilievo quello della convenuta di dimostrare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dagli attori, è stato determinato da causa ad essa non imputabile”.
“Chiarite, pertanto, le ragioni dell’operatività – nel giudizio civile di danno – della regola probatoria del “più̀ probabile che non”, occorre illustrarne le modalità di applicazione.
Essa – anche denominata, forse in modo preferibile, come “preponderanza dell’evidenza” – costituisce, in realtà (lo sottolinea, nuovamente, la dottrina processuale più volte richiamata), la “combinazione di due regole: la regola del “più probabile che non” e la regola della “prevalenza relativa” della probabilità”.
La regola del “più probabile che non”, in particolare – per riprendere tale impostazione dommatica – “implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l’eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un’ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa”, sicché, tra queste due ipotesi alternative, “il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l’ipotesi che è meno probabile dell’ipotesi inversa”. In altri termini, l’affermazione della verità dell’enunciato implica “che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l’autenticità – che confermano quell’ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa”.
Per parte propria, la regola della “prevalenza relativa” della probabilità rileva – quanto al nesso causale, nel caso di cd. “multifattorialtà” nella produzione di un evento dannoso (ovvero quando all’ipotesi, formulata dall’attore, in ordine all’eziologia dell’evento stesso, possano affiancarsene altre) – allorché “sullo stesso fatto esistano diverse ipotesi, ossia diversi enunciati che narrano il fatto in modi diversi, e che queste ipotesi abbiano ricevuto qualche conferma positiva dalle prove acquisite al giudizio”, dovendo, invero, essere prese in considerazione “solo le ipotesi che sono risultate “più probabili che non”, poiché le ipotesi negative prevalenti non rilevano”. Orbene, ricorrendo tale evenienza, vale a dire se “vi sono più̀ enunciati sullo stesso fatto che hanno ricevuto conferma probatoria, la regola della prevalenza relativa” – sempre secondo l’impostazione dottrinaria di cui sopra – “implica che il giudice scelga come “vero” l’enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili”.
Quello che viene, così, a delinearsi – per dirla, questa volta, con la giurisprudenza di questa Corte – è un modello di “certezza probabilistica”, nel quale “il procedimento logico-giuridico” da seguire “ai fini della ricostruzione del nesso causale” implica che l’ipotesi formulata vada verificata “riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”, nel senso, cioè, che in tale “schema generale della probabilità̀ come relazione logica va determinata l’attendibilità dell’ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma (c.d. evidence and inference nei sistemi anglosassoni)” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 576 del 2008, cit., nello stesso senso, più di recente, Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2015, n. 3390, Rv. 634481-01; Cass. Sez. 3, ord. 29 gennaio 2018, n. 2061, non massimata, Cass. Sez. 3, ord. n. 23197 del 2018, cit.).
La nozione di probabilità̀ “baconiana”, o “logica”, si distingue, dunque, dalla probabilità “quantitativa” (i cui concetti e calcoli poco si prestano – come osservato dalla migliore dottrina processualistica – a essere applicati al ragionamento sulle prove), riferendosi al grado di conferma (ossia al cd. “evidential weight”, al peso probatorio) che l’ipotesi, relativa all’efficienza eziologica della condotta del preteso danneggiante a cagionare l’evento di danno lamentato dall’asserito danneggiato, riceve sulla base delle inferenze tratte dagli elementi di prova disponibili”.
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