Sull’argomento polizza infortuni e pandemia Covid19, è noto, che la comunità medico-legale ha opinioni differenti.
Questo articolo cerca di riassumere le posizioni sull’argomento di diversi eminenti medico-legali che si sono espressi in forma scritta, su stampa e letteratura specializzata.
La posizione di Ronchi
Il Prof. Enzo Ronchi, già Professore Ordinario di Medicina Legale dell’Università di Milano, ha pubblicato su Ridare, in data 1 luglio 2020, l’articolo dal titolo “L’angelo custode, gli infortuni e le infezioni nell’assicurazione privata“. (ecco il link).
Ne andiamo a citare alcune porzioni:
In epoca anteriore ai “fatti Covid-19” (e anteriore al D.L. n.18 del 17.03.2020 -art. 42 comma 2- convertito nella legge n. 27 del 24.04.2020; e alla Circolare INAIL n. 13 del 03.04.20 secondo cui “in questi casi … la causa virulenta (è) equiparata a quella violenta”) nessuno Specialista in Medicina Legale avrebbe mai ritenuto che contrarre una infezione (sia essa virale, batterica o parassitaria) potesse configurare infortunio indennizzabile ai sensi di polizza (a prescindere, ovviamente, dalle specifiche estensioni di garanzia).
lo scrivente vorrebbe permettersi di invitare il lettore a dimenticare, per un momento, le interpretazioni giuridiche e ad indossare i panni del comune cittadino che, intendendo sottoscrivere privatamente una polizza contro gli infortuni si impegna ad esaminare il testo del contratto che la Società Assicurativa gli sottopone…(Questo) Non si stupirebbe affatto di non trovare ricompresi i rischi legati a malattie cagionate da virus, batteri, funghi, parassiti, pure possibili oggetto di copertura assicurativa ma con separato contratto, o con unica stipula ma con integrazione di premio.
Ed è giunto ora il momento di evidenziare ai lettori non-medici di questa Rivista quale sarebbe il volume della “sinistrosità” ove si ritenesse corretto far ricomprendere le infezioni (in generale e ferme restando le eventuali, specifiche estensioni di garanzia) nella definizione di infortunio in polizza privata…Metaforicamente, par di vedere un’enorme massa di acqua che, sfondata la diga eretta in montagna, si riversa a fondo valle. La vertiginosa espansione delle denunce finirebbe col far lievitare in misura inaccettabile i premi e renderebbe il prodotto avvicinabile solo ad una ristretta élite, così vanificandosi la funzione anche socio-economica del prodotto.
Lo scrivente mantiene il convincimento che vada al di là di ogni ragionevolezza l’indennizzabilità delle infezioni nell’assicurazione privata contro gli infortuni.
A futura memoria, nel predisporre nuovi contratti in questo ramo, le Società di Assicurazioni dovrebbero esplicitamente escludere le infezioni virali, batteriche, micotiche, parassitarie (fatte salve precise estensioni di garanzia).
Per i contratti in essere, la Medicina Legale dovrebbe rivedere nel senso anzidetto il concetto di “violenza”; e, in ogni caso, la soluzione al problema dovrebbe arrivare soprattutto dagli esperti in diritto assicurativo e dalla giurisprudenza che, superati i “bizantinismi” medico legali, dovrebbero stabilire che le infezioni sono malattie ai sensi di polizza, e non infortuni, perché nel contratto:
1) Va riguardata la “generale pratica interpretativa
ex art.1368 cc”, come sottolineato dal Rossetti.
2) Deve valorizzarsi, a proposito della Intenzione dei Contraenti, l’art. 1362 c.c. primo comma, secondo cui: “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti
e non limitarsi al senso letterale delle parole.
3) Il contratto “deve essere interpretato secondo buona fede” ex art.1366 c.c.
E si direbbe, dunque, che la generale pratica interpretativa ex art. 1368 c.c., quanto disposto dall’art.1362 c.c. e soprattutto quanto in art. 1366 c.c., portino ad attribuire all’assicurando, al momento della stipulazione, l’intenzione di garantirsi dal rischio non di malattia ma di infortunio, secondo l’accezione del “comune cittadino” contraente.
Una volta tanto, il piccolo demone lasci spazio all’angelo custode.
La posizione di Mastroroberto
Il Dott. Luigi Mastroroberto, medico-legale libero professionista, membro del Comitato Scientifico della Società Scientifica Comlas, pubblicava in data 21-4-2020 su Ridare, un articolo dal titolo “Polizza Infortuni e infezione da Covid-19 nel D.L. n. 18/2020 e nella circolare INAIL n. 3675/2020” (ecco il link).
Ne citiamo alcuni passi:
La non riproducibilità della tesi INAIL nella polizza privata contro gli infortuni
Una tale tesi, per i motivi su elencati, non ha mai trovato accoglimento nella polizza infortuni privata e, trattandosi della sola motivazione addotta dall’INAIL per ammettere ad infortunio l’infezione da corona virus, non mi pare che la pur drammatica contingenza di questa pandemia possa mutare l’interpretazione che fin da quegli anni è stata data. Peraltro – considerazione che già all’epoca risultò prevalente anche se riferita ad altre forme di malattie ad origine infettiva – se si ammettesse oggi come infortunio un contagio da Covid-19 per il solo fatto che la virulenza soddisfa il requisito della violenza, si dovrebbe consequenzialmente ritenere tutelata in polizza infortuni qualsiasi malattia causata da una infezione virale, batterica o parassitaria, ad esempio le comuni forme influenzali, il morbillo, le polmoniti batteriche, la malaria… e via elencando).
Le polizze infortuni a tutela del personale della Sanità
Spesso anzi in questa sezione della polizza ed in particolare nei contratti a tutela del personale sanitario vi sono estensioni della copertura anche a patologie di natura infettiva, ma a ben guardare, esse stesse rappresentano motivo per escludere che una classica infezione da corona virus possa essere indennizzabile in polizza infortuni.
I dati oggi disponibili (comunque preliminari e non ancora del tutto scientificamente validati) ci dicono che le morti da corona virus, nella grande maggioranza, non sono state conseguenza unica diretta ed esclusiva della malattia indotta dal virus, ma hanno interessato (con percentuali elevatissime, anche fino al 90%) soggetti già portatori di altre malattie, senza le quali probabilmente il decesso non vi sarebbe stato.
Al di là però dell’inevitabile impatto emotivo che una tale tragedia sta suscitando, se si derogasse alle norme del contratto solo perché l’INAIL (le cui finalità di tutela sono ben diverse da quelle di un contratto di polizza infortuni, volte a tutelare il più possibile il lavoratore da ogni evento morboso che possa contrarre in occasione e a causa di lavoro) ha considerato le malattie e le morti attribuibili ad un contagio da corona virus come infortunio e non come malattia, si aprirebbe una “falla” che estenderebbe la tutela della polizza infortuni a tutte le malattie infettive (tubercolosi, meningite, morbillo, epatiti… ecc.) che a tutti gli effetti, per rimanere nel gergo assicurativo, sono da considerare malattia (che pure possono essere oggetto di specifiche coperture sia per la morte, sia per la invalidità permanente, sia ancora per garanzie temporanee) e non infortuni.
La posizione di Pedoja
Il 4-5-2020, il Dott. Enrico Pedoja, medico – legale libero professionista, Segretario Società Medico Legale del Triveneto Segretario Nazionale SISMLA. e Membro del Consiglio Direttivo SIMLA, pubblicava su Diritto.it, un articolo dal titolo “Interpretazione art. 42- comma 2 dcpm 17.3.2020: in contesto di polizza privata” Ecco il link
Da questo riproduciamo alcuni passi significativi:
L’infezione virale è chiaramente fortuita, non è certamente un atto volontario entrare a contatto con persona infetta e non può esserci un comportamento imprudente : questo nelle polizze non esclude l’indennizzabilità, essendo infatti ammessi anche i comportamenti colposi. Ad esempio non è escluso dall’indennizzo affrontare in auto una curva a 200 all’ora.
L’infezione virale è chiaramente esterna (il virus non è una malattia degenerativa del corpo, come una arterio sclerosi coronarica che produce infarto ma è un fattore lesivo che viene dall’esterno).
L’infezione virale è una causa violenta perché il contatto infettante con il virus non è dilatato nel tempo, ma concentrato cronologicamente. Non si tratta ad esempio dell’effetto lesivo cronico di un fattore ambientale ma necessariamente deve esistere un momento concentrato singolo in cui l’infezione viene contratta. È quindi intrinseco alla patologia che la causa sia violenta cioè concentrata cronologicamente.
Il concetto di “violenza” per l’infezione da COVID 19 (ma di fatto estensibile ad altre infezioni similari) va quindi ancorato ai casi in cui l’agente ”infettante” (cioè esterno) abbia avuto una carica infettiva di per sè idonea a determinare nei termini di rilevanza contrattuale conseguenze di lesione corporali obiettivabili, che possano tradursi in un danno alla capacita’ lavorativa dell’Assicurato.
Il dato di fatto è che in assenza di una specifica esclusione le infezioni acute virulente che provengono dall’esterno soddisfano la definizione di infortunio. L’infezione da Covid-19 ha queste caratteristiche e pertanto deve essere ritenuto infortunio.
Tale interpretazioni è stata ripresa da un successivo articolo del Pedoja su Ridare del 13-5-2020 dal titolo “Interpretazione dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 18/2020 in contesto di polizza privata: momento di riflessione medico giuridica” (Ecco il link)
La Società Medico legale del Triveneto ha poi ribadito tali concetti nel Documento Tecnico Operativo Società medico-Legale Triveneta Infezione Sars-CoV2-Polizza Infortuni” che è stato pubblicato sul nostro sito in data 24-6-20.
La posizione di Zoja
Successivamente, il Prof. Riccardo Zoja, Ordinario di Medicina Legale dell’Università di Milano e Presidente SIMLA, in data 19 maggio 2020, ha pubblicato su Ridare, l’articolo “SARS-Co-V2 ed infortunio nell’assicurazione privata: annotazioni medico–legali” (ecco il link).
Eccone alcuni stralci:
I concetti di “accidentalità lesiva”, di “violenza causale”, di “esteriorità causale”, prima che nell’ambito assicurativo privato (che li ha mutuati) sono stati oggetto ampio di studio, di apporto medico giuridico, di analisi dottrinaria e di fondamento applicativo della Medicina Legale nel più ampio ed antico settore della protezione assicurativa collettiva degli infortuni lavorativi, alla storia della quale si è accennato in precedenza.
Risulta dunque inequivocabile che la dottrina medico legale abbia costantemente considerato un’infezione virale o batterica, sulla cui trasmissione vi sia nozione delle modalità di contagio anche ambientale, ovvero non mediato da energie meccanica, un infortunio a tutti gli effetti, dotato delle caratteristiche della accidentalità, della violenza e dell’esteriorità causali.
il principio si evidenzia nella sua compiutezza: l’assicuratore, con puntuale chiarezza, ha costantemente previsto e precisato con modalità specifiche le proprie condizioni per regolare il rischio di infortunio determinato da causa infettiva: e ciò, concettualmente, equivale a riconoscere in modo inequivocabile come, sotto il profilo medico legale e contrattuale, per molti tipi di infezioni, vi sia una qualificata corrispondenza dell’evento contagiante con la definizione di infortunio prevista dalla polizza.
È constatazione limpida che, da epoche remote, non si sia mai più avvertita la necessità di un approfondimento ulteriore, quantomeno sui temi preliminari che hanno dato vita alla florida speculazione dottrinaria medico legale dei primi decenni del ‘900 ovvero di un’innovativa ed organica trattazione su eventuali peculiarità di quegli assunti nel contratto assicurativo privato contro gli infortuni, ivi compresa la individuabilità materiale e cronologica del momento infortunio in relazione alla manifestazione dei suoi effetti: poiché, anche su questo aspetto, con riferimento ai presupposti dottrinari trattati in introduzione, non vi è dubbio che un momento infettante, nella massima parte dei casi, per quanto fondato su evidenze scientifiche, rappresenti un «preciso e ben circostanziato evento violento, fortuito ed esterno».
La posizione di Genovese
Il Prof. Umberto Genovese, Professore Associato di Medicina Legale presso l’Università di Milano, il 17 luglio 2020, ha pubblicato su Ridare, l’articolo “COVID-19 ed infortunistica privata: siamo di fronte ad un’aporìa o ad un “bug” (ecco il link).
Eccone alcuni stralci:
…Ci si trova di fronte a tesi opposte ma entrambe valide, per cui la criticità risiede paradossalmente nella natura stessa di quanto in discussione, oppure – come in informatica – siamo di fronte ad un errore di programmazione/progettazione (bug)?
Allo stato la semplice (o meglio semplicistica) affermazione che Covid-19 (e la malattia infettiva in genere) sia da considerare un infortunio indennizzabile debba essere considerata al pari di una fake news, vale a dire di una notizia che, basandosi su parziali/parcellari verità, acquisisce un’apparente plausibilità soprattutto attraverso casse di risonanza mediatiche incontrollate, trovando alimentazione nelle aspettative di taluni. D’altra parte, sarebbe da considerare analogamente una fake news l’affermare che, tenuto conto che nell’Infortunistica del Lavoro sostanzialmente tutte le fratture vengono indennizzate, anche in polizza infortuni debba essere così, adducendo come unica motivazione il fatto che alla base dell’evento-frattura vi sia una “causa fortuita, violenta ed esterna”. Il costrutto poggiante sarebbe lo stesso. Il limite culturale/professionale della suddetta affermazione sarebbe però prontamente colto, probabilmente risultando più frequente la casistica professionale relativa ad eventi consimili, così da essere portati immediatamente a pensare alle fratture su substrato osteoporotico e alla indispensabile verifica anche di altre condizioni di polizza, tra le quali i c.d. “criteri di indennizzabilità”.
Appare di certo interessante notare che ancor’oggi in quell’ambito (Infortunistica del Lavoro) tutto (ancora) si incentri sull’equiparazione tra causa violenta e virulenta (Circolare Inail n. 22 del 20 maggio 2020) e che al riguardo vi sia storicamente un aunanime concordanza della dottrina medico-legale.
Ma questo è altro, rispetto all’ambito specifico in discussione.
In considerazione di ciò, si ritiene che valga la pena ricordare che normalmente – in ambito dell’assicurazione privata – l’oggetto della tutela è rappresentato dall’infortunio definito come “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili”. In questa definizione è possibile notare come vengano ricompresi contemporaneamente il “fatto” (dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna) e la “sua possibile conseguenza dannosa”, così che il rischio assicurato venga rappresentato congiuntamente da entrambi e non solo dall’evento. Questa è, in massima sintesi, la vera peculiarità del contratto assicurativo in discussione, che prevede che venga considerata la causa, ma anche la sua conseguenza: ognuna dotata di propria dignità interpretativa e valutativa, ma che necessariamente non conduce all’indennizzo in maniera autonoma….Si cercherà allora di analizzare la questione intraprendendo il “circuito” definitorio sopra schematizzato per cercare di verificare se il contagio della malattia infettiva derivante da antefatto atraumatico possa essere considerato prima di tutto “evento” e quindi “infortunio” (vale a dire “evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili) ed infine “infortunio indennizzabile”….
Si dovrà preliminarmente avere contezza delle precise condizioni che caratterizzano ogni polizza (non la polizza infortuni in generale, ma quella inerente al caso proposto), nelle quali possono comparire esclusioni ed estensioni dirimenti ai fini medico-legali che qui si discutono (e delle quali già si detto), ma anche peculiarità riguardo ai criteri di indennizzabilità (talora, ad esempio, viene fatto riferimento alle conseguenze “dirette ed esclusive”, altre a solo quelle “dirette” e non è cosa da poco…). Ed è a causa di questi ultimi – soprattutto – che le maglie di inclusione si serrano, da qui l’orientamento operativo consolidato che induce a ritenere che – in generale – per le malattie infettive primariamente intese (non come “complicanze” di un antefatto traumatico) risulti proibitivo configurare un “infortunio indennizzabile”, attese le predisposizioni individuali interagenti con l’evoluzione della malattia, se non già – come si diceva – addirittura prima con il suo insediamento. Scendendo nel particolare e venendo all’azione di SARS- CoV-2, potrebbe valere un analogo discorso, ma la prudenza impone che – nel caso specifico – si risolvano prima le incertezze scientifiche che lo riguardano. e di cui si diceva all’inizio di questo scritto….
La posizione di Rossi
Infine, il Dott. Patrizio Rossi, il 22-6-2020, rilasciava un’ampia intervista a Davide Della Porta di Quotidiano Sanità sull’argomento (ecco il link) di cui riportiamo alcuni stralci
La comparazione tra il contesto assicurativo pubblico e quello dei medici cosiddetti convenzionati, non mostra alcuna sostanziale diversità in ordine alla qualificazione tecnico-giuridica dell’evento infortunistico. Nemmeno sotto il profilo definitorio l’evento infortunio conosce una sostanziale diversità tra l’ambito assicurativo sociale pubblico e quello assicurativo privato. Entrambi coincidono con qualsiasi evento dovuto a causa violenta. Per la consueta definizione in polizza privata, viene aggiunto che lo stesso evento debba derivare anche da causa fortuita ed esterna. Le due ulteriori qualificazioni, sotto il profilo medico legale, nulla aggiungono alla caratteristica di violenza che, da sola, le ricomprende ampiamente. Ciò deriva, in maniera unanimemente condivisa, da quanto sostenuto da dottrina e prassi medico-legale. Infatti, la causa dell’evento infortunistico in assicurazione privata come in quella sociale pubblica deve essere violenta. Al fine di identificare la nozione di causa violenta è indifferente che l’effetto di essa sia più o meno concentrato. In infortunistica Inail come in quella privata la causa deve essere rapida.
Prima di questa pandemia c’era un orientamento diverso da parte dell’assicuratore sociale pubblico e dell’assicuratore privato, entrambi situati su posizioni divergenti. L’assicurazione pubblica ha recepito nella propria esperienza ultracentenaria l’indicazione di dottrina medico-legale relativa alla coincidenza della causa violenta con la causa virulenta, al contrario la infortunistica privata ha da sempre ritenuto indennizzabili le “lesioni corporali obiettivamente constatabili”, cioè lesioni fisiche, con esclusione di tutte le malattie infettive, appunto perché “malattie”, sono escluse dall’indennizzo, a meno che non abbiano per “causa diretta ed esclusiva” una lesione, che sia effetto di infortunio nei termini che si sono descritti. Ciò significa che il microorganismo (microbio, germe, virus, ecc.) deve penetrare attraverso una lesione corporale constatabile; il penetrare di microorganismi attraverso la via respiratoria o digerente od il virulentarsi di quelli già presenti nell’organismo, invece, non determinano forme morbose indennizzabili (Luvoni Bernardi, 1975).
L’esclusione dell’infortunio sull’assunto che la malattia conseguente alla penetrazione di un germe batterico o virale fosse qualificata come malattia e, quindi, ai sensi di polizza, non potesse essere indennizzata come infortunio, è un concetto ormai del tutto superato. Infatti, la definizione di malattia e di infortunio non può soltanto per il prospetto terminologico utilizzato escludere l’indennizzabilità dell’evento qualora, invece, sotto il profilo nosografico-patogenetico la malattia costituisca a tutti gli effetti un evento lesivo conseguente a causa violenta-rapida-esterna e, quindi, un evento infortunistico.
Da questa breve sintesi dei diversi articoli pubblicati, oltre, naturalmente, a rimandare la lettura completa degli stessi, abbiamo escluso quelli vergati da illustri giuristi.
Pur non potendo non tener conto in modo importante dell’opinione di questi ultimi, il nostro atteggiamento è un tentativo, non di esclusione dal dibattito, ma di conferma della centralità della dottrina medico-legale su questo argomento che risulta spesso dimenticata quando gli uomini di Legge si approcciano a simili fattispecie.
Diamo però un elenco di quanto scritto da giuristi sull’argomento rimandando i lettori agli specifici contributi.
- Maurizio Hazan, Andrea Cordino, Polizza infortuni e Covid-19, spunti di riflessione su Insurance Trade del 10-4-2020 (il link)
- Marco Rossetti, L’assicurazione e l’emergenza “Covid” su “Assicurazioni” del 29-4-2020 (il link).
- Alberto Polotti di Zumaglia, Le infezioni da coronavirus e le assicurazioni contro i danni alla persona, su Ridare del 25-5-2020 (il link).
- Giampaolo Miotto, Assicurazione privata contro gli infortuni e COVID19, su Ridare del 17-6-2020, (il link).