Dopo l’approvazione dl nuovo Codice della strada con tutte le polemiche insorte legate ad una disciplina assai più stringente nella determinazione del rilievo e della punibilità degli stati di alterazione psico-fisica dei conducenti sotto eventuale azione di alcool e stupefacenti, vi proponiamo le procedure diramate dai Ministeri dell’Interno e della Salute in relazione agli accertamenti tossicologico-forensi per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada.
Quella che segue è l’introduzione del documento ministeriale
La legge n. 177/2024 ha novellato l’articolo 187 del codice della strada (cds) modificando gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, attraverso l’eliminazione del parametro clinico dell’alterazione psicofisica. Diversamente dalla precedente formulazione, la nuova norma punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica.
Con la prospettiva di ridurre l’incidentalità stradale, coerentemente con l’obiettivo “vision zero” perseguito dall’Unione europea, la ratio della novella risiede nell’esigenza di incrementare la sicurezza della circolazione stradale, vietando quelle condotte che hanno una spiccata connotazione pericolosa in quanto idonee a mettere a rischio l’incolumità degli utenti della strada.
Nessuna novità è stata, invece, introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova fattispecie, non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile. Per rispondere del reato di cui all’articolo 187 cds è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni di liquidi biologici, vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope. È solo a seguito di risultati positivi dei predetti accertamenti di secondo livello che consegue, pertanto, la denuncia ai sensi dell’articolo 187 cds.
La nuova configurazione del reato e dei suoi elementi costitutivi suggeriscono l’individuazione di criteri e metodiche uniformi per l’esecuzione degli accertamenti tossicologici, allo scopo di garantire standard omogenei su tutto il territorio nazionale ed adeguati livelli di affidabilità dei risultati, che hanno valore medico legale ai fini della prova della sussistenza del reato. Di conseguenza, le procedure analitiche che si sostanziano in accertamenti urgenti sulla persona ai sensi dell’articolo 354 c.p.p. devono essere dotate delle seguenti imprescindibili caratteristiche:
- effettuazione in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento;
- effettuazione di prelievo/raccolta, conservazione, manipolazione, movimentazione di campioni biologici secondo le linee guida tossicologico-forensi, con osservazione della catena di custodia;
- effettuazione di analisi tossicologico-forensi con tecniche e metodiche di conferma aventi caratteristiche probatorie.
Le allegate direttive, che tengono conto delle metodiche analitiche più recenti, stabiliscono le modalità di esecuzione di tutte le fasi dell’accertamento per la determinazione della sussistenza degli elementi costitutivi, non solo della fattispecie di cui all’articolo 187 cds, maanche delle fattispecie di cui agli articoli 186, 186-bis cds, nonché delle aggravanti di cui agli articoli 589-bis, comma 2, e 590-bis, comma 2, c.p.
In particolare:
- la direttiva – allegato 1, descrive le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale, in attuazione dell’articolo 187, comma 2-bis, cds;
- la direttiva – allegato 2, descrive le procedure attraverso le quali devono essere eseguiti gli accertamenti tossicologico-forensi presso le strutture sanitarie, sia in occasione dei servizi di controllo delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli, sia a seguito di incidente stradale.
Qui sotto potete e scaricare l’intero documento ministeriale con i suoi allegati:
Il contributo del GTFI
Come avrete notato l’effettuazione degli accertamenti laboratoristi sui campioni di liquidi e fluidi biologici prelevati nel corso degli accertamenti previsti dalla Legge dovranno essere eseguiti applicando procedure e metodi analitici secondo quanto previste dalla pubblicazione “Linee guida per la determinazione di sostanze stupefacenti e psicotrope su campioni biologici con finalità tossicologico-forensi e medico-legali” a cura del Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (GTFI), gruppo scientifico di SIMLA.
Qui sotto vi proponiamo la suddetta pubblicazione che potete leggere e scaricare: