Abstract
Sul Sole24Ore, del 16 gennaio scorso, è comparso un articolo dell’Avv. Maurizio Hazan ove si riferisce che il MISE “ha avviato la pubblica consultazione sullo schema di DPR” relativo alla Tabella unica nazionale prevista dall’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, sia per ciò che riguarda le menomazioni (dal 10 al 100%), sia per ciò che concerne la liquidazione delle stesse come danno biologico. Allegato all’articolo, sul sito web del giornale, vi era anche la possibilità di “scaricare” due documenti: uno illustrativo del Decreto ed un altro in cui si rappresenta lo schema dello stesso e nel quale vengono riportate le tabelle delle menomazione e le modalità di liquidazione di quest’ultime. Vi presentiamo, dunque, i due documenti.
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Certamente queste tabelle, soprattutto quelle relative alla liquidazione del danno biologico, erano attese da anni e quindi, anche se, come sempre, le novità giungono inaspettate, in realtà ci troviamo di fronte ad una elaborazione che sembrerebbe, a leggere i documenti disponibili, fosse già in lavorazione, almeno, dal 2018.
La cosa curiosa è che, per quanto riguarda le tabelle delle menomazioni, risulterebbe, dalla lettura del documento, essere stata aggiornate, rispetto a quelle redatte nel 2004 e mai entrate in vigore, al 12 luglio 2018 da un Gruppo Tecnico istituito presso il Ministero della Salute con DD (Decreto Direttoriale) del 13 marzo 2018. A tutt’oggi, non siamo riusciti a rinvenire chi siano i componenti di questa Commissione. Certamente, la SIMLA non è stata di questo officiata e parrebbe nemmeno nessuno degli autori di altre importanti guide valutative già edite. Tutto ciò è, invero, abbastanza curioso stante anche le disposizioni della L. 24/17 circa la posizione delle Società Scientifiche relativamente alla redazione di linee guida e di buone pratiche cliniche soprattutto considerando la rilevanza che queste tabelle hanno, sia sotto il profilo scientifico, sia sulle ripercussioni economiche del sistema.
Peraltro, il velo di segretezza che circonda il tutto risulta forse anche aggravato dal fatto che, questo documento, secondo l’articolo del Sole24Ore, come già detto, sarebbe aperto alla consultazione pubblica. Vana è però stata la ricerca su come questa consultazione possa essere operata per lo meno attraverso i siti del MISE e del Ministero della Salute ove, peraltro, non si rinviene, almeno in modo palese, nessuno di questi documenti.
Per quanto, invece, riguarda la Tabella dei valori economici per macroinvalidità, il loro contenuto è stato, invece, definito dalle strutture tecniche del MISE con il supporto dell’IVASS.
Relativamente a quest’ultima problematica, al di là del valore del punto base, il danno morale viene valorizzato separatamente dal danno biologico seguendo il criterio dell’aumento dei valori dello stesso in via percentuale progressiva seguendo quindi le indicazioni delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma (QUI IL DOCUMENTO) e delle recenti sentenze di Cassazione (leggi anche “Cassazione: le tabelle milanesi per il risarcimento del danno a persona sono fondate su basi erronee”) distribuendo il danno morale in tre fasce: minimo, medio elevato.
La liquidazione del danno, attraverso i parametri stabiliti, viene nei documenti proposti, considerata “esaustiva” anche se continua a essere previsto, ai sensi dell’art. 138 del Codice delle Assicurazioni, un aumento del 30% qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali. È chiaro che tale possibile previsione troverebbe ampie limitazioni sulla scorta delle ultime decisioni della Cassazione (leggi anche: “I Dieci Comandamenti del Dott. Rossetti: muore il “dinamico relazionale” torna il “danno morale”).
In relazione alla liquidazione del danno si sono estrapolate alcune porzioni dei documenti che vi proponiamo.
1. le regole di valutazione del danno non patrimoniale devono tener conto della consolidata giurisprudenza di legittimità; ciò significa da un lato una bipartizione del danno non patrimoniale nelle due componenti del danno biologico (inteso come lesione dell’integrità fisica) e del danno morale (inteso come danno psichico e dinamico-relazionale) e dall’altro una speciale attenzione alla giurisprudenza di merito;
2. i valori economici delle singole invalidità devono essere determinati con il sistema del punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità, con conseguente incremento del valore economico del punto all’aumentare dell’invalidità e suo decremento al crescere dell’età del danneggiato;
3. il valore economico del punto deve essere crescente rispetto alla percentuale di invalidità con un’incidenza più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi (moltiplicatore biologico del valore del punto base);
4. il valore economico del punto deve essere decrescente rispetto all’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse legale (demoltiplicatore demografico del valore del punto base);
5. la componente di danno biologico di cui ai punti a)-d) deve essere incrementata in via percentuale e progressiva per punto (moltiplicatore per danno morale), per considerare la componente di danno morale, richiesto ai fini della personalizzazione complessiva della liquidazione.
Ciò premesso, al fine di adeguare la tabella milanese al mutato quadro normativo, nonché ai più recenti orientamenti interpretativi di cassazione, lo studio tecnico commissionato è intervenuto sui valori dei moltiplicatori giurisprudenziali al fine di garantire sia il rispetto del criterio della crescita più che proporzionale del valore del punto rispetto al crescere del grado di invalidità, sia il riconoscimento di propria autonomia al danno morale rispetto a quello biologico.
In tal modo, il valore economico del punto ottenuto nel modello proposto è maggiore di quello disposto da Milano su tutti i gradi di invalidità, e la differenza risulta essere sempre più rilevante al crescere della gravità del danno subito. Si evidenzia inoltre come il modello proposto sia coerente anche con quanto disposto dalla legge per le lesioni di lieve entità, in quanto ricalca l’andamento più che proporzionale del valore economico del punto.
In ossequio al dettato normativo, il risarcimento da danno morale è rappresentato da una percentuale (moltiplicatore per danno morale), in aumento di quello da danno biologico, crescente all’aumentare di ogni punto di invalidità, tenuto conto di quanto previsto dalle tabelle sulle invalidità applicate nei distretti giudiziari di Milano e Roma. Tuttavia, in luogo di prevedere incrementi risarcitori per danno morale ancorati a scaglioni di gradi di invalidità permanente, si è preferito, ancora in ossequio al dettato normativo, attribuire distinti incrementi risarcitori per ciascun grado di invalidità.
Al fine di garantire una specifica personalizzazione del danno, sono state previste, in analogia con quanto stabilito dalla tabella adottata dal Tribunale di Roma, fasce di oscillazione in aumento o diminuzione dei valori incrementali previsti.
Qualche affermazione lascia invero abbastanza stupefatti soprattutto riguardo al punto 1) riportato più sopra, quando si afferma che il “danno morale” è inteso come “danno psichico e dinamico relazionale” ove, certamente, gli estensori hanno commesso un grossolano errore, non solo dal punto di vista giuridico ma anche medico-legale che non val nemmeno la pena di commentare per la sua chiara evidenza.
Comunque, anche per verificare l’effetto della Tabella proposta, vi proponiamo una simulazione di liquidazione operata su un soggetto di 35 anni con danno biologico del 10%, 30%, 50% e 80%, rispettivamente con minimo, medio e massimo danno morale più eventuale massima personalizzazione (30%) in comparazione con tabella di Milano senza personalizzazione (P) e con massima personalizzazione (MAX P).
Va premesso che tale simulazione si basa sull’esempio riportato nel documento relativo allo schema di Decreto (vadi pag. 43) che somma 1 al valore della tabella 1A per ciò che concerne il coefficiente moltiplicatore del danno morale.
È evidente, che, al di là della possibile personalizzazione, le liquidazioni con il nuovo sistema sono ca. del 10-15% più basse di quelle di Milano per le invalidità relative a menomazioni valutate come danno biologico nella misura del 10%, 20% e 50% mentre sono più elevate quando si fa riferimento al danno del 80%.
Certamente, nella battaglia “Ideologico-giuridica” che contrapponeva gli Osservatori per la Giustizia Civile dei Tribunali di Milano e Roma sulla questione della liquidazione del danno morale, i Magistrati dell’Urbe, escono vincenti anche corroborati dalla presa di posizione delle più recenti sentenze della Suprema Corte e forse, per operare un primo commento, altrettanto certamente, un certo asse culturale tende a spostarsi verso la Capitale.
Viene altresì operata una singolare deduzione circa il problema della responsabilità sanitaria per le sue specifiche peculiarità anche con riferimento ad uno studio uno studio campionario sulla sinistrosità ed entità dei risarcimenti corrisposti ai danneggiati nel settore della responsabilità sanitaria, su dati 2018. Anche in questo caso, qualche perplessità sorge atteso che il problema, nella valutazione e liquidazione del danno a persona, conterebbe assai poco – almeno sotto un profilo di equità – una differenziazione tra modalità relative al verificarsi di una menomazione rispetto alla sua entità pena di un’alterazione del principio di equità (per la stessa menomazione medesima valutazione e medesima liquidazione). Quanto meno si può affermare che la posizione sul punto risulta piuttosto fumosa.
Venendo, invece alle tabelle delle menomazioni, sono senz’altro molte e rilevanti le novità che compaiono nel documento proposto rispetto alle tabelle che conoscevamo uscite dalla precedente Commissione del 2004.
Possiamo qui solo estrapolarne alcune lasciando poi ai lettori, anche con interventi pubblici che potremmo ospitare sul nostro sito, una più ampia disamina delle problematiche che la nuova prospettata tabella suscita.
La tabella viene innanzitutto preceduta da una premessa introduttiva sui criteri applicativi.
Tra questi, riguardo alla valutazione delle preesistenze, la tabella non sembra aderire, almeno ad una prima lettura ai principi di applicazione del cosiddetto “danno differenziale incrementativo” nell’ambito di menomazione concorrenti o quanto meno non fa riferimento, in alcun modo, a simile modalità valutativa avvertendo, peraltro, chiaramente di non ricorrere a formule matematiche per giungere ad una valutazione in casi consimili. Certo pare che la redazione del documento sia comunque antecedente alle espressioni della Cassazione sul tema (LEGGI ANCHE: La Cassazione dà il via libera al danno differenziale).
Così si esprime infatti:
Nel caso in cui la menomazione interessi organi od apparati già sede di patologie od esiti di patologie, le indicazioni date dalla tabella andranno rivalutate se il concorso tra menomazioni e preesistenze aumenta il danno da lesione rispetto ai valori medi (ad esempio: il valore tabellato per la perdita di un occhio andrà maggiorato nel caso la lesione si verifichi in un soggetto monocolo o con alterazioni oculo-visive). Non si terrà conto delle preesistenze in rapporto di coesistenza con le menomazioni oggetto di valutazione. Ove già non implicitamente considerato in tabella, non si prevede il ricorso a formule matematiche per il principio dell’inesauribilità del bene salute del danneggiato.
Vi è poi, un lungo paragrafo, sulla modalità di valutazione delle menomazioni dentarie che, però, trovano difficile riscontro nell’ambito delle macropermanenti soprattutto quando vengono proposte riduzioni consistenti, anche di ¾, quando la perdita dentaria è vicariata da implantoprotesi su danni che vengono valutati quasi sempre nell’ambito del 1 – 2% per perdita di elemento. Certo, tali indicazioni, potrebbero ridurre anche valutazioni relative consistenti perdite di elementi dentari ma, forse, sarebbe stato bene trasferire tali indicazioni nell’ambito dei criteri esplicativi delle micropermanenti ove, peraltro, le valutazioni che riguardano le menomazioni dentarie sono altri e meno punitivi per il danneggiato di quelli introdotti con le prospettate nuove tabellazioni. Peraltro, a questo punto, avremmo due indicazioni diversi in due diversi ambiti normativi (art.i 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni).
Particolare attenzione viene prestata al danno psichico in cui si sottolinea la necessità di avvalersi di ausiliari tra i quali anche gli psicologici non si comprende se solo per l’esecuzione di test psicodiagnostici oppure anche in fase di diagnosi vera e propria.
Così si esprime il documento in proposito.
La diagnosi della psicopatologia, stante la delicatezza in sé e la difficoltà valutativa in ambito medico-legale, va compiuta da medici specialisti in medicina legale o, in mancanza, da medici comunque di comprovata esperienza medico legale nella valutazione del danno alla persona e, quando occorre (in riferimento a qualità, gravità e documentazione probatoria del disturbo da valutare), con il supporto ausiliario di figure professionali esperte in campo psicopatologico forense (psichiatra o psicologo o specialista in medicina legale con competenze psicodiagnostiche), in grado di utilizzare strumenti di valutazione obiettiva – test psicodiagnostici.
Vengono poi introdotte, quali quadri menomativi di possibile rilievo, numerose patologie psichiche (schizofrenia, disturbi dello spettro schizofrenico, disturbo depressivi, disturbi ossessivo compulsivi…) solitamente non associate a fatti traumatici che, però, erano stati introdotti anche nel testo Linee Guide della SIMLA. Va sottolineato, che, nel testo prodotto da SIMLA, la valutazione delle menomazioni era associata anche alla considerazione della rilevanza degli stress psico-traumatici con derivata elaborazione di coefficienti di taratura del danno biologico. Nelle tabelle in discussione, tale metodologia, pur considerando sempre rilevanti le condizioni preesistenti, non viene tenuta in conto, per cui le valutazioni delle menomazioni psichiche assumono un carattere rilevantissimo nel computo complessivo del danno biologico specie se associate, come accade spesso, ad altre condizioni menomative.
Ci sono poi delle novità anche nell’ambito di alcune peculiari alterazioni menomative. Per esempio, la cecità assoluta monolaterale vale il 30% (28% precedentemente), l’anchilosi spalla in posizione favorevole nell’arto dominante viene valutata il 27% (invece che nel classico 25%) con la riduzione della metà della sua motilità al 15% (prima 12%). Tendenzialmente, comunque, tutte le menomazioni a carico della spalla sono curiosamente aumentate. Ciò, invece, non succede per le altre articolazioni.
Ma queste sono solo alcune delle particolarità messe in evidenza con una lettura, invero, solo fugace, dei documenti che, comunque, andiamo a proporvi qui sotto.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica – Regolamento recante la tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti di invalidità, ai sensi dell’articolo 138 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Relazione illustrativa.
Si spera che dalla circolazione di questi scritti sorga un aperto dibattito su un argomento che potrebbe avere una grande importanza sul lavoro di molti medici legali italiani.
Forse anche per questo, chiarire l’identità degli autori, la modalità dei contatti con il Ministero della Salute, il tipo di lavoro che è stato da loro svolto potrebbe essere di utilità anche per comprendere come eventualmente partecipare a questa misteriosa “consultazione pubblica” della quale non vi è, allo stato, traccia e a cui ci auguriamo riesca anche partecipare SIMLA insieme a chi si interessa attraverso lo studio e l’insegnamento della medicina legale nell’ambito della valutazione del danno a persona.