Il tema della responsabilità medica durante la pandemia da Covid-19 era già balzato alla ribalta una volta esplosa la crisi delle strutture sanitarie soprattutto nelle regioni più interessate.
Già se ne era parlato
La necessità di una svolta legislativa sostanzialmente di “moratoria” legata alla situazione di emergenza era già stata sollevata dal Presidente di Federsanità Tiziana Frittelli e dall’Avv. Maurizio Hazan (Vicepresidente dell’Associazione Melchiorre Gioia) su Quotidiano Sanità del 10 marzo scorso (se cliccate qui potete leggere l’articolo).
L’Avv. Hazan, insieme alla collega Avv. Daniela Zorzit, aveva poi diffusamente commentato il suo pensiero in un articolo pubblicato il 10 marzo scorso sulla rivista giuridica Ri.Da.Re e, anche in forma scaricabile sul web, su Diritto e Giustizia. Uno degli assunti degli autori dell’articolo era il riferimento ad una Sentenza della Suprema Corte Penale Sez. 4° Relatore Blaiotta (la n. 24528 del 10.06.2014), in cui veniva esaminata la valenza giuridica, anche in ambito penale, dell’art. 2236 CC a cui vi rimandiamo (cliccate qui).
Una simile posizione era stata anche presa dal Dott. Federico Gelli, (ex deputato PD, cofirmatario della Legge 24/17 e Presidente della Fondazione Italia in Salute). Questi era già intervenuto sul tema inviando una lettera ai Ministri della Giustizia e della Salute, che rispecchia i contenuti dell’emendamento che sarà poi proposto dal PD. Cliccando qui potete leggere la dichiarazione di Gelli contenuta nel sito della Fondazione Italia in salute.
La medicina legale intanto…
Sono di questi giorni interventi di diverso tenore che provengono dal mondo medico-legale.
La Dott.ssa Luisa Reggimenti, Eurodeputato della Lega, medico-legale, ne dà notizia Sanità Informazione, auspica in una sua intervista (cliccate qui per leggerla) la depenalizzazione delle ipotesi di colpa medica verificatesi nel periodo di pandemia.
Di altro tenore è l’intervento, raccolto sempre da Sanità Informazione, (qui potete leggere la sua intervista) del Dott. Giuseppe Deleo, medico-legale, Socio SIMLA e AMLA e Consigliere dell’Ordine dei Medici di Milano, che auspica, al di là delle norme di Legge, una corretta applicazione del Codice Deontologico da parte dei medici promotori di eventuali azioni in tema di responsabilità sanitaria e il possibile intervento di forme indennitarie statali per le vittime di eventuali episodi di malpractice.
Costituzionalità e emergenza
Il tema dei risvolti costituzionali di una legislazione di emergenza non è stato ancora messo completamente a fuoco. Riportiamo qui sotto un breve stralcio di un articolo pubblicato sul sito Biodiritto (un progetto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento https://www.biodiritto.org). Gli autori (Caterina Di Costanzo e il famoso costituzionalista Vladimiro Zagrebelsky) nel loro lavoro (“L’accesso alle cure intensive fra emergenza virale e legittimità delle decisioni allocative”) affrontano la problematica, essenzialmente di natura etica, relativa alle raccomandazioni in tema proposte dalla SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva).
Siamo certo in un contesto diverso ma la citazione sottostante può anche fornire spunti interessanti di discussione.
Il tema dell’allocazione delle risorse sanitarie intercetta una pluralità di temi di ordine differente. Da un lato, la questione della specifica configurazione del diritto alla salute, quale diritto fondamentale seppure condizionato dalla disponibilità delle risorse oppure obiettivo di policy il cui contenuto è demandato alla discrezionalità del legislatore. Dall’altro, gli elevatissimi costi che derivano dalla garanzia del diritto individuale di accesso alle prestazioni sanitarie il cui finanziamento influisce significativamente sul bilancio statale sia nei sistemi assicurativi che in quelli universalistici. In secondo luogo, il tema interseca anche la questione della legittimità delle decisioni allocative, rappresentando un indicatore importante della qualità della democrazia dei sistemi nei quali tali decisioni sono assunte, sia rispetto al metodo della decisione allocativa, sia rispetto al contenuto valoriale che la decisione allocativa riflette.
Il nuovo emendamento “governativo” sul tavolo
Anche sulla scorta dei rilievi che erano stati sollevati, è stato proposto un emendamento al DL cosiddetto “Cura Italia” dal Senatore Andrea Marcucci (PD) e da altri parlamentari dell’area governativa.
Dopo una prima stesura di cui vi avevamo già dato conto, oggi ne è già comparsa un’altra che pare debba essere la definitiva anche per il possibile accordo con le forze di opposizione al Governo. Ricordiamo, comunque, che la riunione di discussione al Senato per l’approvazione del DL è stata calendarizzata per l’8 aprile.
Eccone il testo completo
“Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di responsabilità per eventi dannosi che abbiano trovato causa nella situazione di emergenza da COVID-19)
La responsabilità civile delle strutture e degli esercenti delle professioni sanitarie
1. In ragione della novità ed eccezionalità dell’emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, in relazione agli eventi dannosi che in essa abbiano trovato causa, la responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, e degli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è limitata ai casi in cui l’evento dannoso risulta riconducibile a condotte poste in essere con dolo o colpa grave.
La definizione di colpa grave
2. Ai fini del comma 1, si considera colpa grave quella consistente nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria, nonché dei protocolli o programmi predisposti per fronteggiare la situazione di emergenza.
La considerazione dell’emergenza anche nella valutazione della colpa grave
La valutazione della gravità della colpa è operata tenendo in considerazione anche la situazione organizzativa e logistica della struttura in relazione alla novità ed eccezionalità del contesto emergenziale, al numero di pazienti su cui è necessario intervenire e alla gravità delle loro condizioni, alla disponibilità di attrezzature e di personale, nonché al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
Le discriminanti della responsabilità penale
3. Per i fatti indicati nell’articolo 590-sexies del codice penale che si siano verificati durante l’emergenza epidemiologica di cui al comma 1 o che in essa abbiano trovato causa, la punibilità è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave laddove consista nella palese e ingiustificata violazione dei principi basilari che disciplinano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito nell’ultimo periodo del comma 2.”
Qui, comunque, potete scaricare i due emendamenti per confrontarli
Diamo questa informativa per dovere di cronaca e per dar modo a chi ci segue di farsi un’idea degli orientamenti del Parlamento sulla materia. Naturalmente il testo potrà essere modificato e non ci sentiamo di determinare l’epoca della sua approvazione e dell’applicazione definitiva in senso normativo.
Faremo comunque di tutto per tenervi informati.
Il convegno promosso da SIMLA
Il tema della responsabilità medica durante l’epidemia da Covid-19, sarà trattato nel Convegno del prossimo 8 Aprile, “La Medmal al tempo del Coronavirus” organizzato da SIMLA, dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Milano e da AMLA, di cui abbiamo già dato notizia.