Linee Guida sempre ferme a 3
Il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG – qui vai al sito) doveva rappresentare, secondo i dettami della Legge Gelli Bianco, la fonte di riferimento per valutare tecnicamente l’operato dei sanitari nell’ambito delle problematiche afferenti al tema della responsabilità medica.
Tutto ciò in riferimento all’art. 5 della L 24/17.
Attualmente, continuano ad essere solo 3 le linee guida pubblicate sul sito del SNLG. Di queste una sola (quella relativa alle emorragie post-partum – (Emorragia post partum: come prevenirla, come curarla) utile in modo rilevante, sia ai fini clinici, che medico-legali.
Le “buone pratiche”
Ma il sito del SNLG, sempre in riferimento all’art. 5 della Gelli Bianco, contiene anche una lista delle cosiddette “buone pratiche clinico assistenziali” a cui far riferimento nel caso mancassero le linee guida. Queste, con preciso riferimento alla Legge, sono state accolte nel SNLG avendo superato il processo di valutazione previsto all’art. 5 comma 3 della legge n° 24/2017 e dall’art. 4 comma 2 del DM 27 febbraio 2018.
Come si può leggere nel sito del SNLG, le “buone pratiche” sono state identificate dal CNEC (Centro Nazionale Eccellenza Clinica) attraverso precise disposizioni.
Si sta parlando, come viene spiegato sul sito
di un processo di ricognizione della letteratura biomedica e delle best practices riconosciute con meccanismi di consenso fra esperti, a livello nazionale e internazionale
con caratteristiche formali prestabilite e precise che trovate nel sito.
Inoltre, nel sito è presente un disclaimer che si riferisce in modo preciso all’utilizzo delle linee guida straniere ivi pubblicate. In esso si fa presente che
possono contenere raccomandazioni e consigli clinici non direttamente applicabili al contesto sanitario italiano e/o non compatibili con le disposizioni di legge, i regolamenti degli ordini professionali o i provvedimenti delle agenzie regolatorie italiane. I lettori sono pertanto invitati a considerare attentamente questa eventualità e a controllare, appunto, l’applicabilità al contesto nazionale dei contenuti riportati.
Se si seguissero alla lettera le disposizioni di Legge, questo elenco di buone pratiche, proprio per il loro inseeerimento all’interno del SNLG, dovrebbero essere un preciso riferimento ai processi decisionali medico-legali in tema di responsabilità medica
Un esempio: la LG sulla gestione parto pretermine
Come è noto, nel sito del SNLG siano presenti numerose Linee Guida provenienti dal britannico NICE (National Institute for Health Care Excellence).
Tra queste, per esempio, se ne può estrapolare una, di valenza medico-legale certamente importante. Stiamo parlando di quella, tradotta dal GIMBE (Gruppo Italiano Medicina Basata sulle Evidenze) che si riferisce alla gestione del travaglio e del parto pretermine. Questa, peraltro, è estremamente sintetizzata rispetto a quella originale che è certamente più sviluppata e con maggiori riferimenti ad altri link esterni.
Dunque, è vero o non è vero che il nostro punto di riferimento, per Legge, dovrebbe essere quella linea guida – pur con adattamenti alla situazione nazionale – e non altre?
Domande senza risposta
Ma ce lo siamo mai chiesti? Abbiamo mai testato questo argomento in una CTU? E dovremo forse dire tutto ciò agli ostetrici che ci affiancano in questo tipo di consulenze tecniche o di perizie? O, ancora, abbiamo mai contestato ad un CTU un mancato riferimento a questa precisa “buona pratica” ? Questa dovrebbe “valere” come riferimento primo o, addirittura, assoluto nell’ambito delle nostre discussioni?
Contraddizioni ?
E’ anche vero, però, che se andiamo a pag. 2 della linea guida NICE precedentemente citata, troviamo la seguente asserzione:
Le raccomandazioni contenute in questa linea guida rappresentano l’opinione di NICE, elaborata dopo un’attenta valutazione delle prove disponibili. Nell’esercitare il proprio giudizio, i professionisti devono tenere pienamente conto di questa linea guida, insieme, però, alle esigenze individuali, alle preferenze e ai valori dei loro pazienti o delle persone che utilizzano il loro servizio. Non è obbligatorio applicare le raccomandazioni e la linea guida non esclude la responsabilità di prendere decisioni appropriate alle circostanze individuali, attraverso consulti con i pazienti, le loro famiglie o i loro tutori.
Una contraddizione dietro l’altra, quindi.
Per concludere
La giurisprudenza di Cassazione si è interessata e si interessa in modo intenso soprattutto in sede Penale, sulla problematica delle linee guida. L’impressione, però, è che i Giudici si muovano a tentoni sul problema e che, soprattutto, come molti di noi, non sappiamo esattamente di cosa si stia parlando.
Allego, per esemplificazione, il Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica elaborato dal SNLG ovvero, quel documento, sulla base del quale andrebbero, obbligatoriamente, costruite le linee guida che avrebbero dignità per entrare nel sito.
Si consiglia a tutti una rapida scorsa per comprendere le difficoltà che si incontrano per redigere una linea guida.
L’argomento, come capirete, è di grande interesse ed è squisitamente medico-legale.
Dovremmo essere noi, infatti, a far meditare i clinici sul significato della Legge e sull’interpretazione delle norme in esse contenute. Sarebbe nostro dovere e discutere di queste problematiche con Giudici e Avvocati, che mi pare, come molti di noi d’altronde, abbiano sul tema, idee confuse o semplificanti, su un tema invero assai complesso anche se estremamente affascinante.