Abstract
La Consulta non ha ritenuto di dichiarare anticostituzionale la procedura consueta per la quale, nei procedimenti civili in tema di responsabilità medica, nell’ambito di ATP ai sensi dell’art. 696 bis, nonostante l’obbligatorietà per la procedibilità secondo la L. 24/17, è parte ricorrente ad anticipare le spese. Quest’ultime saranno poi, eventualmente rimborsate, soltanto alla fine della causa qualora, ovviamente, parte attrice dovesse risultare vincente.
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Con la sentenza N. 187/2021, pubblicata in data 5 maggio 2021, la Corte Costituzionale presieduta da G. Coraggio, ha risposto ad una richiesta proveniente dal Tribunale di Firenze, che avevamo già annunciato, nata in conseguenza di un disposto dello stesso Giudice fiorentino che, in un caso di responsabilità medica regolato dalla L. 24/2017 sul quale era stata disposta consulenza tecnica ai sensi dell’art. 696 bis cod. proc. civ., aveva disposto che l’acconto doveva essere versato ai CTU in solido. Successivamente i CTU avevano depositato la loro relazione riconoscendo elementi di colpa professionale a carico dei sanitari dell’azienda ospedaliera convenuta e richiesta, quindi, la liquidazione definitiva del compenso. Vi era stata controversia tra le parti sul punto dell’anticipazione dei compensi. Il Giudice aveva dunque sollevato questione di costituzionalità relativamente al fatto -anche connesso ai notevoli costi di una CTU collegiale – dell’anticipazione del compenso ai CTU nominati per un 696 bis, proponendo la questione di disparità di trattamento determinata da condizioni economiche (art. 3 Costituzione), di accesso differenziato alla tutela giurisdizionale (art. 24 Costituzione) facendo presente che sì la mediazione ha costi inferiori ma soltanto nel momento in cui è eseguita essendo libera la partecipazione o meno della parte convenuta.
La Consulta, sul tema si è espressa in modo piuttosto chiaro.
Dapprima passa ad esaminare le modalità previste dalla L.24/17 circa il sistema regolatorio della fase precausa legata ad un accertamento eseguito ai sensi dell’art. 696 bis (si veda soprattutto l’art. 8 della Gelli Bianco).
In seguito, dopo aver escluso la violazione degli articoli 3 e 24 della Carta Costituzionale facendo riferimento alle norme relative al gratuito patrocinio comunque applicabile anche alla fattispecie in esame, differenzia in modo netto quanto in discussione da quanto, invece, previsto dall’art. 445 bis del cod. proc. civ. che, come è noto dispone un accertamento tecnico preventivo nell’ambito delle tematiche che si riferiscono alle controversie in materia di invalidità civile e pensionistica INPS. Qui è previsto che in caso di accordo esplicito o tacito con le conclusioni del CTU, il Giudice, dopo aver omologato l’accertamento peritale, liquidi, immediatamente, le spese (“provvede alle spese”).
Ciò non è invece previsto dall’art. 8 della 24/17 e, in più, l’accertamento, necessario sì alla procedibilità, ma, comunque, scelto dal ricorrente, non corrispondono ad un atto necessario del processo ma ad una libera scelta della parte non appartenendo dunque alle spese di lite perché relative ad una fase stragiudiziale non strettamente necessaria anche perché la scelta della mediazione è sempre possibile.
D’altronde, le norme che regolano le spese di giustizia (DPR 30 maggio 2002 n. 115) e gli articoli del Codice di Procedura Civile inerenti all’argomento (91, 669-septies e 669-quaterdecies) prevedono sempre l’anticipazione delle spese da parte di colui che inizia l’azione giudiziaria e che la liquidazione definitiva con l’attribuzione delle spese sia eseguita dal Giudice solo alla fine del procedimento.
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