Abbiamo pubblicato qualche giorno fa su Simlaweb, i risultati dell’indagine Eurispes svolta sulle ATP ex art. 696 bis, svolte presso il Tribunale di Roma.
Relativamente a questi si era già sottolineata la vastità del campione esaminato (ca. 2000 relazioni) e la preponderanza di “vittorie” di parte attrice (2/3 vs 1/3 dei convenuti).
Importanti medici-legali del territorio milanese hanno deciso di intervenire sull’argomento innescando un interessante dibattito sui nostri googlegroup su un argomento centrale nell’ambito dell’attività medico-legale che ci pare degno di essere portato all’interesse nazionale anche per offrire ad altri di intervenire.
Cominciamo con quanto fattaci pervenire dalla Dott.ssa Raffaella Stucchi, Segretario dell’Associazione Medico Legale Ambrosiana (AMLA) e importante consulente in ambito assicurativo ospedaliero e dal Dott. Arnaldo Migliorini, Presidente FAMLI (Federazione delle Associazioni Medico legali Italiane) e noto professionista a livello nazionale soprattutto nell’ambito della valutazione della responsabilità medica.
L’intervento di Raffaella Stucchi
…Ho letto con interesse l’editoriale pubblicato su Simlaweb che mi ha dato l’input ad intervenire sul tema.
Ti poni giustamente la questione del perché le parti convenute, vista la soccombenza in 2/3 delle ATP, non gestiscano in via stragiudiziale i sinistri, evitando così inutili contenziosi.
Da medico-legale che rappresenta in via quasi prevalente aziende ospedaliere (per conto delle rispettive compagnie), ci tengo ad intervenire sul tema perché ti garantisco che i motivi sono molteplici e il più delle volte fondati:
Perché le Aziende non riescono a gestire i sinistri in via stragiudiziale
- 1. Apertura del sinistro con ATP. In questo caso l’azienda non ha potuto fare alcuna istruttoria preliminare.
- Mancata sottoscrizione della privacy da parte dei richiedenti. Non è infrequente che dopo la richiesta danni con messa in mora il legale non trasmetta la privacy sottoscritta. Il sinistro si inchioda perché non può essere discusso e nessuno può visionare le cartelle cliniche.
- Richieste esorbitanti in punto quantum con fallito tentativo di definizione stragiudiziale.
- Richieste infondate in punto nesso di causa.
- Contestuale procedimento penale con parte civile costituita. La gestione stragiudiziale diviene più complessa.
- Omessa istruttoria interna all’azienda.
- Politica economica dell’azienda ospedaliera e/o della compagnia.
L’etica vale per tutti
Come vedi solo le ultime 2 circostanze possono essere addebitate a malagestio da parte del convenuto; negli altri casi ci sono motivi più che fondati.
Se poi vogliamo parlare di etica, personalmente non credo che nessuna delle due parti sia esente da critica. Pensiamo al legale che avanza richieste milionarie inserendo voci di danno inconsistenti; garantisco che non è un fatto così raro.
Sarebbe certamente interessante portare avanti uno studio simile su Milano (AMLA in questo senso ci sta riflettendo).
Sì all’etica ma no alla ingiusta attribuzione di denaro pubblico
Però attenzione: il numero di ATP con soccombenza della struttura o del medico non sono così certa rifletta l’effettivo inquadramento tecnico in punto an.
Personalmente non ho mai “vinto” una ATP in cui l’an era compromesso e la struttura responsabile; mentre purtroppo non è infrequente il contrario.
Quindi se da un lato la tutela del paziente che ha subito un danno deve essere il nostro primario interesse (e questo a prescindere dalla parte che si rappresenta), dall’altro non si può nemmeno sorvolare su quelle situazioni di ingiusta appropriazione di denaro pubblico, che sottrae risorse al nostro Sistema Sanitario, già piuttosto traballante.
Ma purtroppo in Italia la cosa pubblica non è che sia particolarmente sentita ed è ancora diffuso il pensiero che si tratta di denaro erogato dalle compagnie assicurative-
L’intervento di Arnaldo Migliorini
Cara Raffaella e cari Colleghi Tutti,
l’argomento merita certamente un approfondimento, ma generalizzare o comunque rappresentare la visione di una delle Parti, ancorché correttamente rappresentato in premessa il ruolo possibile conflitto di interessi, non credo riesca a definire correttamente i contorni del sistema correlato al contenzioso per malpractice.
So che vengo ritenuto un alfiere degli attori ma dovrete iniziare ad avere contezza del fatto che il numero di Consulenze Tecniche alle quali partecipo in difesa soprattutto di medici per conto di una Compagnia Assicuratrice o per nomina diretta, è sostanzialmente pari a quelle che seguo per gli Attori; onestamente però non ho mai preso parte ad un CVS.
Ciò detto per inquadrare il mio possibile conflitto di interessi devo commentare lo scritto della Dott.ssa Stucchi.
Tutto bene Stucchi ma…
Non dubito che i punti da 1 a 4 ovvero “1. Apertura del sinistro con ATP. In questo caso l’azienda non ha potuto fare alcuna istruttoria preliminare.2. Mancata sottoscrizione della privacy da parte dei richiedenti. Non è infrequente che dopo la richiesta danni con messa in mora il legale non trasmetta la privacy sottoscritta. Il sinistro si inchioda perché non può essere discusso e nessuno può visionare le cartelle cliniche.3. Richieste esorbitanti in punto quantum con fallito tentativo di definizione stragiudiziale.4. Richieste infondate in punto nesso di causa” corrispondano all’esperienza della Collega ma posso dirvi che personalmente non collaboro con nessuno degli Avvocati che si comporta in questo modo ma ciò nonostante il numero di richieste di parte Attrice che si concludono con un accordo stragiudiziale non arriva oltre un probabilmente eccesivo 10% mentre quelle che si concludono poi con una CTU favorevole superano l’80%.
Ne deduco che la criticità rappresentata dal Dottor Marozzi non corrisponda quanto meno in precentuale apprezzabile a nessuno di questi quattro comportamenti attorei scorretti.
Ancora qualche “ma”
Il punto 5“Contestuale procedimento penale con parte civile costituita. La gestione stragiudiziale diviene più complessa”è certamente possibile e certamente, come ci dice la Dott.ssa Stucchi, rende più complessa la gestione ma credo anche di poter dire che più della complessità rileva la speranza (non dichiarabile e politicamente scorretta ma pur sempre sottesa) dell'”Ospedale” di vedere condannato il medico in modo da scaricare l’onere risarcitorio, dal che un immobilismo consapevole nell’attesa della sentenza.
I punti 6 e 7 “6. Omessa istruttoria interna all’azienda.7. Politica economica dell’azienda ospedaliera e/o della compagnia” sono di esclusiva competenza del Convenuto.
Vi è poi nella mail della Dott.ssa Stucchi l’accenno all’etica, condivisibile ove il legale attoreo abbia messo in atto uno dei comportamenti indicati ai punti 1-2-3-4, ma troppe volte – ovviamente con riferimento a quella metà dei casi in cui sono Attore – ho sentito il consulente di parte convenuta affermare sciocchezze e poi, ove sconfessate dal CTU, pure solarmente giustificarsi dicendo che “una difesa la doveva pure imbastire”; inoltre vi garantisco che sono tantissimi i casi nei quali alla consegna di una ATP sfavorevole ai Convenuti, non segue una trattativa bensì la reiterazione delle note critiche quali motivi di causa di merito e spesso la ulteriore reiterazione delle medesime eccezioni anche in Appello.
Comportamenti censurabili di alcune Aziende e dei suoi CT di parte
Dico poi alla stimatissima Collega ed Amica Dott.ssa Stucchi, ed a Tutti Voi, senza vergognarmene, che io ho perso ATP in cui l’AN era compromesso e la Struttura responsabile; quindi anche su tale punto suggerisco equilibrio ed il citare e richiamare il problema sull’ingiusta appropriazione di denaro pubblico non mi trova più ne consenziente ne prudente nei commenti, cosi da indurmi ad affermare l’analogo diritto del danneggiato, ove ovviamente l’origine del danno sia giuridicamente rilevante, ad essere risarcito: credo fermamente che sia il sistema sanitario che deve trovare l’equilibrio e programmare investimenti senza minare anche solo in parte i diritti del danneggiato. Al proposito vi porto un esempio, prendendomi la responsabilità di affermare che la ricerca della Asepsi all’interno degli Ospedali sia ben poco organizzata ed implementata poichè, nonostante lagnanze e piagnistei sul costo della sinistrosità definita dai convenuti oggettiva, costa meno risarcire l’evento avverso nosocomiale che strutturare una seria politica di minimizzazione del rischio infettivo.
La guida dell’etica
Voglio concludere chiarendo che è necessaria serietà ed etica ma, nella analisi, soprattutto equidistanza da facili grossolane affermazioni che cercano il colpevole da una parte piuttosto che dall’altra; conosco la serietà di alcuni degli Ospedali per i quali presta la propria opera la dott.ssa Stucchi, ma mi risulta per esperienza siano la minoranza. Probabilmente la Dott.ssa Stucchi conosce Legali dall’etica dimenticata o da capacità minorate (da cui i riferimenti dei punti da 1 a 4) ma parimenti credo siano la minoranza.
Se noi tutti Professionisti Medico Legali mai dimenticheremo l’etica, il Sistema certamente ci guadagnerà.