Notti e nebbie: ma qual’è il “vero” valore fissato per il danno da perdita del rapporto parentale?
Nello scorrere dell’edizione 2018 delle Tabelle per il risarcimento del danno da perdita parentale non patrimoniale a cura dell’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, documento che, secondo i suoi estensori, grazie all’intervento della Cassazione che, considerandole le più affidabili in quanto maggiormente testate e diffuse, avrebbe valore “paranormativo”, sono insorte numerose problematiche interpretative relative al reale valore del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero quello che viene riservato ai familiari in seguito al decesso di un soggetto per fatto antigiuridico di carattere colposo.
Nella nuova versione, che abbiamo già pubblicata sul sito ( https://www.simlaweb.it/wp-content/uploads/documenti/leggi-diritto/tabelle-danno-non-patrimoniale-MI-2018.pdf) si ribadiva la non sussistenza di “un minimo garantito” nel caso di mancata prova di un legame stabile e reale tra deceduto e familiare, ovvero, di conseguenza, veniva prospettata anche la possibilità di non concedere alcun risarcimento. Le tabelle, almeno alla pag. 4, nella porzione introduttiva firmata dal Dott. D. Spera, Giudice e coordinatore dei vari gruppi costiuitisi nell’ambito dell’Osservatorio meneghino, risultavano in sostanza invariate, come modalità di applicazione (anche se con valori rivalutati rispetto alle precedenti) con un valore, per ciascuna forma di legame famigliare, disposto su due colonne basate su un minimo (da) fino a un massimo (a).
Qui sotto è la tabella riportata, appunto a pag. 4
Curiosamente, però, se si andava poi a pag. 31 (la pagina non è numerata ma viene dopo la pag. 30) i valori che prima erano presentati come “minimi” e “massimi” diventavano “valore monetario medio” per il minimo e “aumento personalizzato massimo fino a max” per quello estremo.
Vedi qui sotto la tabella a pag. 31
Come si noterà i valori sono identici alla prima tabella ma la definizione delle colonne cambia in modo radicale.
Stante la obbiettiva scarsa chiarezza, si sono levate alcune richieste anche perché, ovviamente, soprattutto si pensa alla fase di trattativa stragiudiziale, sarebbe stato difficile per le parti attrici contrastare deduzioni di controparte relative al valore minimo (ad esempio se 165960 era da considerare un valore medio certamente, quello minimo, doveva essere di molto inferiore).
In più, francamente non si comprende come un valore “medio” possa essere determinato senza che si conosca da quali valori numerici derivi. Al massimo potrà essere considerato come “mediano” se si considera che il valore minimo sia “0”, ma allora perché nella pagina 4 viene utilizzata la proporzione “minimo” (da) “massimo” (fino a): ovvero, quella tabella non dovrebbe più sussistere e ciò comporterebbe, in presenza dell’ultima tabella di pag. 31, un notevolissimo cambiamento nell’ambito di questa porzione del lavoro dell’Osservatorio ambrosiano, presumibilmente a danno delle parti attrici.
Il Dott. Spera, punto di riferimento dell’Osservatorio milanese, decideva di fornire chiarimenti pubblicati sulla rivista RIDARE – rivista in abbonamento on line – che consentiva un accesso libero per questo articolo.
Sul punto il Dott. Spera così argomentava:
” La versione aggiornata della Tabella del danno non patrimoniale derivante dalla perdita o grave lesione del rapporto parentale
La Tabella – Edizione 2009 ha invece confermato i criteri di liquidazione del danno da perdita e grave lesione del rapporto parentale subito dai prossimi congiunti.
In proposito è stata approvata solo una parziale modifica dei valori monetari, che non apparivano più idonei a compensare equamente il danno da perdita parentale non patrimoniale soprattutto allorché il prossimo congiunto appartenga ad una famiglia costituita da giovani genitori e uno o due figli molto piccoli. È stata effettuata anche una rilevazione dei precedenti giudiziari e si è potuto verificare che, già nel passato, i giudici milanesi non ritenevano equo il limite massimo di circa € 215.000,00. Si è ritenuto quindi, per la morte del figlio, del genitore e del coniuge, di aumentare il range da € 150.000,00 ad € 300.000,00 (poi aumentato ad Euro 331.920,00 con la Tabella – Edizione 2018).
Nel 2009, per il danno non patrimoniale in favore del fratello, per la morte del fratello, si è provveduto invece al normale adeguamento ISTAT dei valori della precedente Tabella.
Poiché erano stati rilevati precedenti giurisprudenziali di risarcimento del danno subito dal nonno per la morte di un nipote, tenuto conto dei valori monetari liquidati nelle sentenze, si è ritenuto opportuno equiparare questo pregiudizio non patrimoniale a quello subito dal fratello per la morte di un altro fratello.
L’inserimento nella Tabella solo di quest’ultima voce di danno non comporta necessariamente la non riconoscibilità del danno da perdita di altri rapporti parentali; significa solamente che non è ancora possibile rilevare un numero sufficiente di precedenti giurisprudenziali che possa consentire l’allestimento di una apposita Tabella.
Nei “Criteri orientativi” Edizione 2018, si è voluto ancora più efficacemente stigmatizzare che “il giudice potrà riconoscere il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti in Tabella, purché venga fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (ma ciò vale anche per la grave lesione biologica) del congiunto”.
È da segnalare che nei “Criteri orientativi” Edizione 2018 i valori monetari della forbice sono indicati (come nei criteri delle Edizioni precedenti) nella colonna “da”, che indica i valori minimi (Euro 165.960,00 e Euro 24.020,00), e nella colonna “a”, che indica i valori massimi (Euro 331.920,00 ed Euro 144.130,00). Peraltro, nella scheda riepilogativa dei valori monetari, dopo la pag. 30/30 degli importi liquidabili per danno non patrimoniale da lesione del bene salute, le predette colonne indicano, per il danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti per perdita del rapporto parentale, la medesima forbice dei valori monetari, ma le colonne sono denominate “valore monetario medio”, per gli importi minimi e “aumento personalizzato (fino a max)” per gli importi massimi.
Poiché sono sorti dei dubbi interpretativi, colgo l’occasione per chiarire quanto segue.
L’Osservatorio di Milano non ha mai manifestato l’intenzione di modificare la Tabella del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Al contrario, ha ribadito sempre la necessità che le “Tabelle storiche milanesi” (danno da lesione del bene salute e da perdita/grave lesione del rapporto parentale) non possano essere più modificate, perché assunte a “parametro di conformità della valutazione equitativa” del danno alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (v. citata sentenza Cass. civ., n. 12408/2011) (D. Spera, Le Supreme corti hanno validato le tabelle milanesi e ora ispirano le nuove proposte tabellari, in Ridare.it). Pertanto, con la nuova Edizione delle Tabelle, si è proceduto solamente alla rivalutazione dei valori monetari secondo gli indici I.S.T.A.T. alla data dell’1.1.2018.
Tuttavia, il “Gruppo 3” del “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio di Milano, costituito nel settembre 2015, ha registrato due diverse criticità nell’applicazione della Tabella in esame:
a) un’interpretazione errata: alcuni giudici ed avvocati hanno ritenuto che si potesse agevolmente applicare un valore mediano tra quelli minimi e massimi indicati nella predetta forbice, con la conseguenza che, anche in mancanza di specifiche allegazioni e prove, fosse consentita la liquidazione di valori di circa Euro 245.000,00 in favore del coniuge/figlio/genitore e di circa Euro 80.000,00 in favore del fratello/nonno;
b) una liquidazione eccessivamente discrezionale e pertanto una decisione non sufficientemente prevedibile: il giudice è chiamato ad individuare, nella fattispecie concreta, un valore monetario ritenuto congruo in un range che prevede importi in aumento fino al 100% di quello base, per la prima serie dei prossimi congiunti, e fino al 500%, per la seconda serie dei prossimi congiunti.
Per la soluzione della criticità sub a), si è pensato di indicare il valore monetario della seconda colonna come “aumento personalizzato”:
– per ragioni di armonia con l’analoga ultima colonna della Tabella del danno da lesione del bene salute, che prevede gli indici per la personalizzazione del danno in termini percentuali;
– perché tale formale modifica è parsa meglio rispondere ai principi di diritto da sempre enunciati dalla Suprema Corte sugli oneri di allegazione e, in caso di contestazione, prova delle circostanze di fatto indicate nella Tabella milanese come presupposti idonei a giustificare una congrua percentuale di personalizzazione. Anche di recente la pronuncia n. 5013/2017 della Cassazione ha ribadito che il giudice, nell’ambito della propria valutazione equitativa, deve selezionare criteri “comunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno, una liquidazione adeguata e proporzionata, che, muovendo da una uniformità pecuniaria di base, riesca ad essere adeguata all’effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato nel caso concreto: per il danno da perdita del rapporto parentale, l’apprezzamento deve concernere quali fatti specifici cui parametrare la misura economica dello sconvolgimento di vita, la gravità del fatto, l’entità del dolore patito, le condizioni soggettive della persona, il turbamento dello stato d’animo, l’età della vittima e dei congiunti all’epoca del fatto, il grado di sensibilità dei danneggiati superstiti, la situazione di convivenza o meno con il deceduto”.
Forse così meglio si comprende quanto esposto nei “Criteri orientativi”: “Va ribadito che non esiste un “minimo garantito” da liquidarsi in ogni caso: il giudice deve valutare caso per caso e la parte è comunque gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito.
Tuttavia, ai fini della liquidazione dell’importo indicato in tabella (ad esempio: Euro 165.960,00) il giudice, in presenza di specifiche allegazioni di parte, potrà fare utile applicazione anche e soprattutto della prova presuntiva.
I valori indicati in tabella sono infatti quelli medi che, di regola, la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti.
La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere, invece, applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”.
Aggiungo che la menzionata prima colonna denominata “valore monetario medio” ricalca, in sostanza, la denominazione ed il contenuto della colonna base del “punto danno non patrimoniale al 2018” della Tabella da lesione del bene salute. Non a caso, nei “Criteri orientativi” relativi a quest’ultima Tabella è spiegato che il giudice liquiderà un importo che dia congruo ristoro ai pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione con “valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti”. Dunque, analogamente, la menzionata prima colonna della Tabella del danno da perdita del rapporto parentale racchiude proprio i valori monetari medi di liquidazione dei pregiudizi standard e cioè quella c.d. “uniformità pecuniaria di base” cui fanno riferimento le citate sentenze Corte cost. n.184/1986, Cass. civ., n. 12408/2011 e n. 5013/2017.
Per la soluzione della criticità sub b), l’Osservatorio di Milano, dopo attenta analisi, ha ritenuto di ribadire l’assoluta inidoneità del sistema di liquidazione dell’aumento personalizzato “a punti” (adottato, per esempio, dall’analoga Tabella romana), per la conclamata arbitrarietà nell’attribuzione dei vari “punteggi” e per la rigidità applicativa, cui conseguono facili (ma deprecabili) automatismi e disarmoniche liquidazioni del danno.
L’Osservatorio ha deciso allora di prendere le mosse dalle liquidazioni effettivamente operate dalla giurisprudenza di merito. Si è quindi proceduto ad un ampio monitoraggio di decisioni nella materia in esame per verificare in base a quali parametri, in concreto, i singoli giudici liquidino il danno nell’ambito dei valori minimi e massimi previsti nell’ampia forbice della Tabella.
Con la preziosa collaborazione degli avvocati componenti del “Gruppo 3” dell’Osservatorio sono state reperite e catalogate ben 415 domande (proposte avanti a 16 diversi Tribunali d’Italia) aventi ad oggetto la richiesta di danno da perdita del rapporto parentale; sono stati individuati i vari range di personalizzazione nella liquidazione del danno per ciascun prossimo congiunto (per la disamina di questo lavoro dell’Osservatorio, v. amplius, D. Spera, Tabelle milanesi 2018 e danno non patrimoniale, in Officine del Diritto, op. cit., pp. 37-43).
Il monitoraggio è tuttora in corso per il danno da grave lesione del rapporto parentale.
L’Osservatorio avverte sempre l’esigenza di coadiuvare il giudice nella motivazione di una congrua, condivisa e prevedibile liquidazione del danni e, per altro verso, e conseguentemente, coadiuvare le parti nella definizione transattiva stragiudiziale della lite e nell’onere di allegazione e prova nel processo.
Sarebbe dunque auspicabile che il “Gruppo 3”, nei prossimi mesi, proseguisse i propri lavori per raggiungere, in via alternativa o cumulativa, i seguenti obiettivi:
– enucleare i presupposti di fatto generalmente indicati dai giudici nelle motivazioni delle monitorate liquidazioni del danno, in relazione a ciascun range di personalizzazione;
– procedere ad una esemplificazione delle fattispecie tipiche per ciascun range di personalizzazione.
In ogni caso occorre sempre ricordare che compito dell’Osservatorio di Milano è quello di mirare a selezionare, con la dovuta prudenza e ponderazione, le opzioni maggiormente condivise, ma il singolo giudice potrà comunque motivatamente discostarsene.
Non a caso nei “Criteri orientativi” si ribadisce: “In conclusione si deve affermare che all’onere di allegazione e prova della parte corrisponde un obbligo di motivazione del giudice su tutte le voci descrittive del danno non patrimoniale e che devono essere certamente esclusi meri automatismi non consentiti dal dovere di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali, ex art. 111 Cost.”.
Non sta certo a noi medici legali argomentare su questioni che certamente non ci competono per cultura e formazione ma è indubbio che una conoscenza di tali argomenti ci rende partecipi di un grande dibattito in corso (vedi la sentenza della XII Sez. del Tribunale di Roma pubblicata sul nostro sito) che avrà il suo acme l’11 giugno quando, a Reggio Emilia, si riuniranno gli osservatori per la Giustizia Civile di tutta Italia.