Ci pare interessante presentarvi un articolo recentemente pubblicato (La Micela S, Stevanin G, Pancheri A, Faes C, Bonetti A, Atti S, Tocco Tussardi I, Tardivo S. From Criminal Liability to Patient Safety: The Possible Impact of the Italian 2025 Reform Proposal on Senior Healthcare Leadership and Clinical Risk Management. Healthcare (Basel). 2026 May 28;14(11):1494. doi: 10.3390/healthcare14111494. PMID: 42278747; PMCID: PMC13256572) che interviene su una problematica che comincia a prospettarsi nell’ambito della già complessa materia della responsabilità medica.
Ecco l’abstract tradotto in italiano:
Questo articolo analizza il Disegno di legge delega italiano del 4 settembre 2025 (DDL 2025), che propone una ricontestualizzazione della responsabilità sanitaria attraverso l’introduzione dell’articolo 590-septies nel Codice penale e la modifica dell’articolo 590-sexies c.p., nonché degli articoli 5 e 7 della legge Gelli-Bianco (legge n. 24/2017).
Lo studio esamina in quale misura la riforma, qualora venisse approvata ed entrasse in vigore, determinerebbe uno spostamento della responsabilità penale per colpa dal singolo professionista sanitario operante in prima linea verso le figure dirigenziali apicali delle organizzazioni sanitarie, tanto a livello aziendale quanto ospedaliero, e a quali condizioni tale spostamento sarebbe compatibile con il principio costituzionale della responsabilità penale personale, sancito dall’articolo 27 della Costituzione, e con i criteri probatori relativi all’omissione penalmente rilevante.
Adottando un approccio di analisi dottrinale e giurisprudenziale, lo studio formula un’ipotesi falsificabile, corredata da quattro indicatori di verificabilità ex post, osservabili nell’arco dei cinque anni successivi all’eventuale entrata in vigore della disposizione.
L’analisi mostra come il DDL 2025 ricontestualizzerebbe la nozione di colpa — comprendente imperizia, negligenza e imprudenza e funzionalmente comparabile alle forme di criminal negligence dei sistemi di common law — collegando la valutazione dell’elemento colposo a fattori contestuali quali le carenze organizzative e la scarsità di risorse.
Tale approccio adotterebbe un’impostazione deflattiva, distinguendo tra l’errore umano evitabile e gli errori causati da disfunzioni sistemiche e prefigurando un possibile spostamento della responsabilità verso la dirigenza apicale, tenuta a garantire modelli organizzativi adeguati alla sicurezza delle cure.
Questo orientamento, lungi dal costituire una novità dottrinale, formalizzerebbe ex lege una traiettoria già delineata dalla giurisprudenza civile e penale della Corte di cassazione — Cass. n. 6386/2023, sentenza “Travaglino” — intersecandosi inoltre con il regime della responsabilità amministrativa degli enti previsto dal decreto legislativo n. 231/2001.
Permangono rilevanti difficoltà interpretative, connesse all’applicazione dei criteri della responsabilità penale alle condotte omissive dei dirigenti sanitari, nonché alle contrastanti evidenze internazionali circa l’effettiva capacità delle riforme della responsabilità sanitaria di incidere sui comportamenti.
La ridefinizione della responsabilità della dirigenza apicale si configurerebbe pertanto non soltanto come uno strumento di tutela del singolo professionista, ma anche come una garanzia costituzionale derivata del diritto alla salute e della sicurezza delle cure, perseguita mediante una governance formalizzata del rischio, l’integrazione dei sistemi di incident reporting e di audit organizzativo, la transizione verso modelli di Enterprise Risk Management e la tracciabilità dei processi decisionali dei vertici.
Gli esempi tratti da altri ordinamenti europei illustrano l’eterogeneità degli approcci giuridici alla colpa medica e inquadrano la proposta italiana come una soluzione specifica del contesto nazionale, che potrebbe tuttavia contribuire al dibattito internazionale sull’accountability istituzionale e organizzativa in materia di sicurezza dei pazienti.
