Il tema della responsabilità medica durante la pandemia da Covid-19 era già balzato alla ribalta una volta esplosa la crisi delle strutture sanitarie soprattutto nelle regioni più interessate.
Già se ne era parlato
La necessità di una svolta legislativa sostanzialmente di “moratoria” legata alla situazione di emergenza era già stata sollevata dal Presidente di Federsanità Tiziana Frittelli e dall’Avv. Maurizio Hazan (Vicepresidente dell’Associazione Melchiorre Gioia) su Quotidiano Sanità del 10 marzo scorso (se cliccate qui potete leggere l’articolo).
L’Avv. Hazan, insieme alla collega Avv. Daniela Zorzit, aveva poi diffusamente commentato il suo pensiero in un articolo pubblicato il 10 marzo scorso sulla rivista giuridica Ri.Da.Re e, anche in forma scaricabile sul web, su Diritto e Giustizia. Uno degli assunti degli autori dell’articolo era il riferimento ad una Sentenza della Suprema Corte Penale Sez. 4° Relatore Blaiotta (la n. 24528 del 10.06.2014), in cui veniva esaminata la valenza giuridica, anche in ambito penale, dell’art. 2236 CC a cui vi rimandiamo (cliccate qui).
Una simile posizione era stata anche presa dal Dott. Federico Gelli, (ex deputato PD, cofirmatario della Legge 24/17 e Presidente della Fondazione Italia in Salute). Questi era già intervenuto sul tema inviando una lettera ai Ministri della Giustizia e della Salute, che rispecchia i contenuti dell’emendamento che sarà poi proposto dal PD. Cliccando qui potete leggere la dichiarazione di Gelli contenuta nel sito della Fondazione Italia in salute.
Costituzionalità e emergenza
Il tema dei risvolti costituzionali di una legislazione di emergenza non è stato ancora messo completamente a fuoco. Riportiamo qui sotto un breve stralcio di un articolo pubblicato sul sito Biodiritto (un progetto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento https://www.biodiritto.org). Gli autori (Caterina Di Costanzo e il famoso costituzionalista Vladimiro Zagrebelsky) nel loro lavoro (“L’accesso alle cure intensive fra emergenza virale e legittimità delle decisioni allocative”) affrontano la problematica, essenzialmente di natura etica, relativa alle raccomandazioni in tema proposte dalla SIAARTI (Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva).
Siamo certo in un contesto diverso ma la citazione sottostante può anche fornire spunti interessanti di discussione.
Il tema dell’allocazione delle risorse sanitarie intercetta una pluralità di temi di ordine differente. Da un lato, la questione della specifica configurazione del diritto alla salute, quale diritto fondamentale seppure condizionato dalla disponibilità delle risorse oppure obiettivo di policy il cui contenuto è demandato alla discrezionalità del legislatore. Dall’altro, gli elevatissimi costi che derivano dalla garanzia del diritto individuale di accesso alle prestazioni sanitarie il cui finanziamento influisce significativamente sul bilancio statale sia nei sistemi assicurativi che in quelli universalistici. In secondo luogo, il tema interseca anche la questione della legittimità delle decisioni allocative, rappresentando un indicatore importante della qualità della democrazia dei sistemi nei quali tali decisioni sono assunte, sia rispetto al metodo della decisione allocativa, sia rispetto al contenuto valoriale che la decisione allocativa riflette.
L’emendamento “governativo” sul tavolo
Anche sulla scorta dei rilievi che erano stati sollevati, è stato proposto un emendamento al DL cosiddetto “Cura Italia” dal Senatore Andrea Marcucci (PD) e da altri parlamentari dell’area governativa.
Tale emendamento, che già circola sul web da alcune ore, pare sia di prossima approvazione. La riunione di discussione al Senato per l’approvazione del DL è stata calendarizzata per l’8 aprile.
Eccone il testo completo
“Art. 1-bis
(Disposizioni per la definizione e l’equilibrata limitazione delle responsabilità degli operatori del servizio sanitario durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19)
La responsabilità civile delle strutture e degli esercenti delle professioni sanitarie
1. Per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale all’infuori dei casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile:
Le eccezioni
- a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona;
- a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere;
- a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.
La considerazione dell’emergenza anche nella valutazione della colpa grave
2. Ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave di cui al comma 1, lettera b), vanno anche considerati la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore.
Le discriminanti della responsabilità penale
3. Fermo quanto previsto dall’articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave. La colpa si considera grave unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2.”
L’emendamento “dell’opposizione”
Va segnalato altresì un ulteriore emendamento sullo stesso tema proposto dal Senatore Gaetano Quagliarello e da altri parlamentari dell’opposizione rinvenibile nel sito del Senato.
«Art. 1-bis.
(Responsabilità datori di lavoro operatori sanitari e sociosanitari)
1. Le condotte dei datori di lavoro di operatori sanitari e sociosanitari operanti nell’ambito o a causa dell’emergenza COVID-19, nonché le condotte dei soggetti preposti alla gestione della crisi sanitaria derivante dal contagio non determinano, in caso di danni agli stessi operatori o a terzi, responsabilità personale di ordine penale, civile, contabile e da rivalsa, se giustificate dalla necessità di garantire, sia pure con mezzi e modalità non sempre conformi agli standard di sicurezza, la continuità dell’assistenza sanitaria indifferibile sia in regime ospedaliero che territoriale e domiciliare.
2. Dei danni accertati in relazione alle condotte di cui al comma 1, compresi quelli derivanti dall’insufficienza o inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, risponde civilmente il solo ente di appartenenza del soggetto operante ferme restando, in caso di dolo, le responsabilità individuali».
Diamo questa informativa per dovere di cronaca e per dar modo a chi ci segue di farsi un’idea degli orientamenti del Parlamento sulla materia. Naturalmente il testo potrà essere modificato e non ci sentiamo di determinare l’epoca della sua approvazione e dell’applicazione definitiva in senso normativo.
Faremo comunque di tutto per tenervi informati.
Il convegno promosso da SIMLA
Il tema della responsabilità medica durante l’epidemia da Covid-19, sarà trattato nel Convegno del prossimo 8 Aprile, “La Medmal al tempo del Coronavirus” organizzato da SIMLA, dall’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Milano e da AMLA, di cui abbiamo già dato notizia.