Abstract
In una recente Sentenza, la Cassazione Civile a Sezioni Unite non ha accolto un’interpretazione giurisprudenziale che tendeva a limitare in modo netto, potendosi dichiarare la nullità d’ufficio della consulenza tecnica, l’acquisizione da parte del c.t.u. di documenti non depositati in atti. Pur ponendo dei limiti di operatività ai poteri del CTU, le Sezioni Unite non hanno concordato con tale interpretazione.
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La Terza Sezione di Cassazione Civile con la sentenza 31886/2019, che si interessava, peraltro di un caso di responsabilità medica, aveva posto dai netti limiti all’acquisizione di documenti nel corso delle operazioni peritali (nel caso di specie si trattava di cartelle cliniche).
I Giudici avevano stabilito, infatti, che il c.t.u. non poteva indagare d’ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti; che il c.t.u. non poteva acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, né acquisire dalle parti o da terzi documenti che forniscano quella prova se noi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa oggettivamente essere fornita attraverso mezzi di prova tradizionali; che il c.t.u. poteva acquisire da terzi soltanto la prova di fatti tecnici accessori e secondari, o riscontri veridicità delle prove già prodotte dalle parti. Infine, aveva stabilito che i suddetti principi non erano derogabili per ordine del giudice, né per acquiescenza delle parti e che, quindi, la nullità della consulenza, derivante dall’avere il c.t.u. violato il principio dispositivo o le regole sulle acquisizioni documentali, non era sanata dall’acquiescenza delle parti ed era rilevabile d’ufficio.
Tale giudizio non è stato però condiviso dalle Sezioni Unite in una recentissima Sentenza(la 3086 del 1 febbraio 2022 Primo Presidente Raimondi).
La vicenda processuale era del tutto estranea a fatti medico-legali e riguardava un contenzioso insorto tra una banca ed alcuni eredi di un soggetto deceduto correntista dell’istituto di credito. Per accertare i fatti era stata disposta una CTU grafologica sulle contabili. Il CTU aveva allargato la sua indagine anche a documenti non disconosciuti per cui era stata richiesta la nullità della consulenza tecnica e delle decisioni prese in sede di corte territoriale conseguenti.
In una complessa e articolata sentenza, le Sezioni Unite intervenivano chiarendo quali sono i poteri del CTU ed affermando i seguenti principi di diritto:
1. in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio;
2. in materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio;
3. in materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni;
4. in materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso;
5. in materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.
Qui sotto potete scaricare l’intera sentenza
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Vedi anche: Rossetti e nuovo processo civile: occasione mancata per riformare le CTU