Abstract
Vi presentiamo una nuova sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile sulla Consulenza Tecnica d’Ufficio in un articolo dell’Avv. Ettore Gorini del Foro di Bari. Questa volta la Suprema Corte si esprime sull’ammissibilità in comparsa conclusionale delle osservazioni di merito alla CTU.
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A distanza di soli 20 giorni dalla pubblicazione della nota, ed attesa, sentenza n. 3086, la quale ha, definitivamente, chiarito i poteri del CTU e precisato la natura giuridica della nullità che affligge la relazione peritale, il massimo consesso nomofilattico, ha trattato un tema di certo interesse per la Comunità Scientifica Medico Legale.
Precisamente, le Sezioni Unite, con pronuncia n. 5624 del 21 febbraio 2022 sono intervenute per dirimere un conflitto sorto tra le sezioni semplici, sull’ammissibilità in comparsa conclusionale delle osservazioni di merito alla consulenza tecnica di Ufficio.
Sulle modalità di contestazione della CTU, Cass. n. 30139/2018 ha ricordato “Come l’art. 195 c.p.c., comma 3, sostituito della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5, abbia introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d’ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta. La novella ha perseguito l’obiettivo di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell’elaborazione dei risultati dell’indagine peritale. La dialettica tra l’ausiliario officioso e gli esperti di fiducia delle parti si realizza così in maniera anticipata rispetto alla sottoposizione degli esiti peritali al giudice, consentendogli di esercitare un effettivo esercizio della funzione di peritus peritorum e di conoscere già all’udienza successiva al deposito della relazione i rilievi delle parti, nonchè le repliche e controdeduzioni del consulente d’ufficio, con conseguente accelerazione dei tempi del processo”.
Secondo un orientamento maggioritario le contestazioni alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio costituisconoeccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell’art. 157c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi – a pena di decadenza – nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito. (Cass.Civ. n. 20829/2018; 29099/2017; 19427/2017; 4448/2014; 24996/2010; 12231/2002; Trib. Pavia n. 118/2022; Corte d’Appello di Milano n. 754/2021 – 3418/2020 – 1877/2020 -381/2020; Trib. Pavia n. 623/2020; Trib. di Palermo n. 360/2020; Corte d’Appello di L’Aquila n. 83/2020; Trib. di Milano n. 7958/2019). Ed infatti, come puntualmente affermato dalla Corte d’Appello di Milano (n. 380/2022) “Eventuali critiche alla c.t.u. introduttive di nuovi elementi di indagine medico-legale su situazioni già ritenute esistenti all’epoca della stessa, devono essere fatte oggetto di osservazione nell’ambito della stessa, in modo da consentire agli ausiliari del Giudice di prendere posizione sul punto alla luce delle conoscenze medico-legali loro proprie, non potendo essere, invece, introdotte per la prima volta quando ormai il contraddittorio tecnico si è già esaurito”.
A detto orientamento se ne contrappone(va) uno meno rigoroso secondo cui, attesa la perdurante possibilità del Giudicante di rimettere la causa in istruttoria, con la comparsa conclusionale, la parte può svolgere nuove ragioni di dissenso e contestazione, avverso le valutazioni e conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, trattandosi di nuovi argomenti su fatti già acquisiti alla causa, che non amplino l’ambito oggettivo della controversia (Cass n. 2809/2000) ed in ogni caso la valutazione delle ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione dello stesso c.t.u., a norma dell’art. 196 del codice di rito, è rimessa esclusivamente al giudice di merito (Cass., Sez. L, n. 3105/2004,) il quale, come evidenziato, può rimettere all’uopo la causa in istruttoria e fino alla pronuncia decisoria con la sentenza.
Ecco dunque che secondo Cass. 15418/2016; 20829/2018, e Cass. 2516/2019, sono sottratte al regime delle preclusioni le contestazioni riguardanti il contenuto della consulenza, costituendo mere argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico-giuridico; per tanto, non vi è alcuna violazione del contraddittorio laddove tali argomentazioni siano contenute nella comparsa conclusionale, proprio perché la controparte ha la possibilità di rispondere con la memoria di replica (così Corte d’Appello di L’Aquila n. 562/2021).
Le Sezioni Unite, nel richiamare il loro precedente arresto (n. 13902/2013) secondo cui “La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., è ammissibile anche in appello” hanno ribadito il principio espresso con la decisione n. 3086/2022, e cioè la assoggettabilità delle censure sul procedimento (cd vizi d’attività processuale) al regime delle preclusioni ex articolo 157 c.p.c., in quanto nullità relative, e come tali da sollevare nella prima difesa utile, a pena di inammissibilità.
Hanno poi inteso operare una distinzione tra i richiamati vizi procedimentali, e quelli “di contenuto”, questi ultimi riferibili “a questioni scientifiche e/o comunque valutative e, quindi, connessi al tema della ricerca di una giusta soluzione della controversia”.
Ecco dunque, il primo chiarimento, e cioè la sicura, e sola, applicabilità dell’articolo 157 c.p.c. alle sole nullità processuali e procedimentali distinte, chiaramente, dalle questioni attinenti al merito delle indagini ed alle conclusioni dell’ausiliare.
Alla luce di tale precisazione, la Corte riporta una interessante interpretazione dell’articolo 195 c.p.c. affermando che i termini previsti dall’ultimo comma di tale disposizione processuale abbiano natura meramente ordinatoria, siccome dettati in funzione acceleratoria esaurendosi nell’ambito del sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione sicché, in sintesi, ricevute tardivamente le osservazioni il CTU non dovrà depositare nel termine a lui assegnato la sintetica valutazione delle osservazioni rese dalle parti rispetto al termine alle stesse all’uopo fissato.
Dunque, la riforma del 2009, per i Giudici di Piazza Cavour, ha procedimentalizzato, assoggettandola a precise scadenze, la sola facoltà delle parti di interloquire con il perito, così da incidere sin da subito sul contenuto della consulenza, ma non precluso di svolgere qualunque deduzione o osservazione nel corso del giudizio anche se non formulate in sede di osservazioni alla relazione trattandosi di mere difese.
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Di qui la affermazione dei seguenti principi di diritto:
- “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
- “In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il secondo termine previsto dell’art. 195 c.p.c., u.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l’analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il novellato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell’ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagliartt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello”.
- “Qualora le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., siano stati proposti oltre i termini concessi all’uopo alle parti e, quindi, anche per la prima volta in comparsa conclusionale o in appello, il giudice può valutare, alla luce delle specifiche circostanze del caso, se tale comportamento sia stato o meno contrario al dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità di cui all’art. 88 c.p.c., e, in caso di esito positivo di tale valutazione, trattandosi di un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell’art. 111 Cost. e, in applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 1, u.p., può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite”.
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