La Corte di Cassazione penale con la Sentenza del 16 gennaio 2026 n. 1788 ha trattato un caso di omessa esecuzione dell’ECG a casa di un paziente da parte di un medico del 118.
Il percorso giudiziario
Il paziente con pregressa coronarosclerosi e fattori di rischio elevati, ha chiamato il 118 per sintomi acuti: forte dolore toracico sternale, difficoltà respiratorie, brividi e vertigini. L’equipe del 118 ha visitato il paziente a domicilio; il medico ha ritenuto i parametri vitali stabili e ha diagnosticato una toracoalgia da esofagite, somministrando farmaci (ranitidina e ketorolac) senza eseguire un elettrocardiogramma né disporre il trasporto immediato in ospedale. Circa un’ora dopo il paziente ha avuto un episodio sincopale seguito da arresto cardiocircolatorio; nonostante le manovre rianimatorie e il successivo ricovero in terapia intensiva cardiologica, è deceduto per insufficienza cardiocircolatoria irreversibile secondaria a sindrome coronarica acuta con grave danno anossico cerebrale.
In primo grado il Tribunale, pur riconoscendo una grave negligenza nella condotta del medico (omessa esecuzione dell’ECG e mancato trasporto), ha assolto l’imputato perché, sulla base della perizia medico‑legale, non avrebbe potuto affermare con probabilità prossima alla certezza che l’esecuzione tempestiva dell’ECG o il ricovero avrebbero evitato l’esito mortale.
In Corte d’Appello, i Giudici hanno riformato la sentenza di assoluzione, ritenendo provato il nesso causale. Dopo la rinnovazione dell’esame da parte di nuovi periti, i Giudici d’appello hanno valutato le evidenze concrete (tracciato successivo che mostrava STEMI, le terapie praticate in ospedale e il recupero emodinamico tardivo) e hanno concluso che il tempestivo trasporto e il monitoraggio avrebbero con elevata probabilità impedito l’esito letale. Il medico è stato quindi condannato per omicidio colposo ed ha, di conseguenza, fatto ricorso in cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso del medico, ritenendo che la Corte d’appello avesse fornito una motivazione rafforzata adeguata, confutando le ragioni dell’assoluzione e fondando il giudizio sul complesso delle evidenze specifiche del caso. E’ così stata confermata la condanna e le statuizioni civili.
Le deduzioni della Cassazione
Il ragionamento della Cassazione sul nesso causale nei reati omissivi impropri
La Cassazione richiama i principi consolidati sul giudizio controfattuale nel reato omissivo improprio: il nesso causale si valuta con un giudizio di alta probabilità logica, non con mera statistica astratta. Occorre verificare che, assumendo realizzata la condotta doverosa omessa e escluse interferenze causali alternative, l’evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in momento diverso o con minore intensità lesiva, con elevato grado di credibilità razionale.
La Corte sottolinea che questo giudizio deve combinare la deduzione logica fondata su generalizzazioni scientifiche e la valutazione induttiva delle circostanze specifiche del caso (storia clinica, esiti degli esami, interventi successivi, risposte terapeutiche).
Nel caso concreto la Cassazione ritiene che la Corte d’appello abbia correttamente applicato questo metodo: ha considerato il tracciato successivo che documentava uno STEMI, le terapie efficaci praticate in ospedale (che avevano temporaneamente ristabilito la stabilità emodinamica), la durata dell’arresto e il danno anossico cerebrale. Da ciò è derivata la conclusione che il tempestivo ECG e il trasferimento avrebbero, con probabilità prossima alla certezza, evitato l’esito mortale o ne avrebbero attenuato la gravità.
Se leggete la sentenza, occhio alle percentuali, c’è molto da riflettere.
Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in forma completa
