Abstract
La nullità della CTU è una questione che ritorna alla ribalta per i contrasti rilevati nella giurisprudenza della Cassazione dalla stessa Suprema Corte. Vi presentiamo l’ordinanza con cui la Sezione I Civile chiede l’intervento delle Sezioni Unite per dirimere definitivamente la questione se si tratti di “nullità relativa” o “nullità assoluta”. L’argomento è anche di interesse medico-legale per l’importanza che la Consulenza Tecnica d’Ufficio ha nella quotidiana attività.
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La I Sezione Civile della Cassazione con l’Ordinanza 9811/2021 del 12/01/2021 (Presidente De Chiara, relatore Valitutti) ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite per pronunciarsi su una questione che può avere anche un interesse medico-legale.
Ci segnala questa disposizione l’Avv. Ettore Gorini di Bari.
Su una questione e di natura testamentaria in cui era intervenuta una consulenza di tipo grafologico, una parte aveva eccepito che l’accertamento peritale, sulla quale si fondava la decisione della Corte di Appello, era affetto da nullità radicale stante che il consulente nominato era andato “ultra petita” esaminando anche documenti che non dovevano essere oggetto della sua indagine. Una contestazione sul punto, secondo gli istanti, non era stata da loro operata in quanto i medesimi mai avrebbero potuto sospettare che la Corte d’Appello avrebbe deciso sulla base di una consulenza che non poteva che essere dichiarata nulla perché, la stessa Corte avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la palese nullità.
La Corte d’Appello, secondo la Suprema Corte, avrebbe chiaramente deciso implicitamente, invece, stante l’acquiescenza della parte interessata al rilievo della nullità, sul presupposto che si trattasse di una cosiddetta “nullità relativa” ovvero assoggettata all’art. 157 CPC (2° e 3° comma) ove si prevede che, appunto, la parte interessata debba eccepire la nullità della consulenza nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso.
La Cassazione rilevava quindi che sussisteva un contrasto nella giurisprudenza della stessa Suprema Corte. Infatti, un gran numero di sentenze, citate nell’ordinanza, avevano seguito il criterio della nullità relativa come si diceva più sopra.
Al contrario, un’ultima sentenza (Cassazione 6/12/2019, n. 31886 – DOWNLOAD PDF) sosteneva, invece, che la nullità relativa (ovvero che veniva sanata se non eccepita) poteva valere soltanto per il caso nel quale fosse stato omesso l’avviso ad una delle parti dell’inizio delle operazioni peritali. Al contrario, per ragioni assai complesse di natura giuridica che si rinvengono comunque nell’ordinanza basate sul concetto della violazione di norme ad “interesse generale”, situazioni quali, ad esempio, lo svolgimento di indagini peritali su fatti estranei al thema decidendum o, più spesso, di acquisizione da parte del CTU di documenti non ritualmente prodotti, costituirebbero motivi di “nullità assoluta” per le quali il Giudice, anche senza che abbia ricevuta istanza dalle parti, deve provvedere.
Ecco, dunque, il motivo per cui la Sezione I della Suprema Corte richiedeva l’intervento delle Sezioni Unite per una situazione di assoluto contrasto tra disposizioni giurisprudenziali della stessa Cassazione che, peraltro, rendeva impossibile una decisione nel processo in esame. Vi proponiamo questa ordinanza, che, apparentemente riguarda meccanismi giuridici di non specifico interesse medico-legale ma che è comunque interessante per chi presta le sue prestazioni professionali come CTU, essendo frequenti gli errori procedurali che si compiono in questo ambito e che hanno anche le conseguenze che abbiamo delineato sull’intero andamento del processo.
Qui potrete leggere e scaricare l’Ordinanza della Cassazione:
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