Il contesto normativo e le criticità
La pronuncia n. 76/2025 della Corte Costituzionale configura un momento significativo nell’architettura delle garanzie procedurali del trattamento sanitario obbligatorio nell’ordinamento italiano. La sentenza, originata dalla vicenda giudiziaria di una persona sottoposta a TSO nel gennaio 2021, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge n. 833/1978 nella parte concernente le tutele procedimentali, disvelando lacune sistemiche che hanno connotato per oltre un quarantennio l’applicazione di tale istituto.
- Il contesto normativo e le criticità
- La tassonomia giuridica dei trattamenti sanitari imposti
- L’architettura delle nuove garanzie procedimentali
- Il paradosso temporale e le aporie applicative
- Le implicazioni operative della riforma
- Il superamento del paradigma custodialistico
- Criticità residue e prospettive de iure condendo
- Conclusioni
- Riferimenti bibliografici
La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione mediante ordinanza interlocutoria n. 24124/2024¹, ha posto in evidenza come l’impianto normativo vigente non assicurasse adeguatamente il diritto all’informazione e alla difesa del soggetto destinatario della misura coercitiva. Segnatamente, si rilevava come la persona interessata subisse il provvedimento restrittivo in assenza di preventiva comunicazione dell’ordinanza sindacale, senza facoltà di interloquire con il giudice tutelare anteriormente alla convalida e privo della notificazione del decreto confermativo corredato dall’indicazione dei rimedi impugnatori.
La Consulta ha accolto i rilievi del giudice remittente, statuendo che il TSO, quale misura incidente simultaneamente sull’autodeterminazione terapeutica e sulla libertà personale, esige il concorso delle garanzie sancite dagli articoli 32 e 13 della Carta fondamentale. Tale pronunciamento distingue nel diritto vivente costituzionale la distinzione dottrinale tra trattamenti sanitari obbligatori e coattivi², confermando l’appartenenza del TSO psichiatrico a quest’ultima categoria, con conseguente legittimazione non solo dell’imposizione dell’obbligo terapeutico ma altresì del ricorso alla coercizione fisica per la sua attuazione.
La tassonomia giuridica dei trattamenti sanitari imposti
La sentenza in esame si colloca in un itinerario giurisprudenziale che ha progressivamente delineato la fisionomia giuridica del TSO. Come evidenziato dalla dottrina e recepito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 22/2022³, si impone la distinzione tra trattamenti sanitari meramente obbligatori, sanzionati unicamente in caso di inottemperanza, e trattamenti coattivi, suscettibili di esecuzione forzosa. Mentre i primi circoscrivono la libertà individuale trovando presidio nell’art. 32 Cost., i secondi comprimono la libertà personale esigendo le garanzie rafforzate dell’art. 13 Cost.
Il TSO psichiatrico si qualifica inequivocabilmente come trattamento coattivo, comportando il ricovero coercitivo mediante l’intervento della forza pubblica e l’impedimento materiale all’allontanamento dal presidio ospedaliero. Tale connotazione impone l’applicazione sinergica delle tutele dell’art. 32 Cost., che postula riserva di legge, determinatezza del trattamento e rispetto della persona umana, e dell’art. 13 Cost., che esige riserva assoluta di legge e provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.
La natura coattiva del TSO emerge incontrovertibilmente dalla prassi applicativa, ove il sindaco dispone l’accompagnamento coercitivo del paziente per il tramite della polizia municipale e il ricovero si attua anche in opposizione alla volontà dell’interessato. Si configura pertanto quella “mortificazione della dignità dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere”, integrando una restrizione della libertà personale nell’accezione propria dell’art. 13 Cost.
L’architettura delle nuove garanzie procedimentali
La Corte Costituzionale ha introdotto tre modificazioni sostanziali all’art. 35 della legge n. 833/1978, ridefinendo l’iter procedurale del TSO per assicurare l’effettività del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.
La prima innovazione prescrive la comunicazione del provvedimento sindacale alla persona interessata o al suo rappresentante legale. Si tratta di un adempimento che colma una lacuna procedimentale di rilievo, garantendo la cognizione tempestiva delle motivazioni e dei presupposti clinico-sanitari del TSO. La Consulta ha rilevato come l’assenza di tale comunicazione precludesse l’esercizio effettivo del diritto di difesa, configurando quello che il giudice di legittimità aveva qualificato come “ricorso al buio”.
La seconda modificazione concerne l’obbligo di audizione della persona interessata da parte del giudice tutelare anteriormente alla convalida. Tale audizione deve realizzarsi presso il luogo di degenza entro il termine perentorio di 48 ore previsto per il controllo giurisdizionale. La Corte ha evidenziato come l’audizione assolva a molteplici funzioni: costituisce presidio giurisdizionale minimo per la verifica dei presupposti sostanziali del trattamento, garantisce che l’esecuzione si svolga nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale, rappresenta strumento di primo contatto per appurare le reali condizioni della persona e l’esistenza di reti di sostegno.
La terza innovazione statuisce la notificazione del decreto di convalida corredato dall’indicazione delle facoltà impugnatorie, estendendosi anche alle eventuali proroghe del trattamento. Si assicura in tal modo la piena cognizione dello status giuridico e degli strumenti di tutela, superando la prassi che contemplava comunicazioni circoscritte al rapporto tra sindaco e giudice tutelare senza coinvolgimento dell’interessato.
Il paradosso temporale e le aporie applicative
L’esame della sentenza dimostra un “paradosso temporale” del TSO. I medesimi termini processuali di 48 ore previsti per le misure limitative della libertà personale troverebbero applicazione tanto ai soggetti cognitivamente integri quanto ai pazienti in stato di alterazione psichica, generando una discrasia tra forma giuridica e sostanza clinica delle tutele procedurali.
Sotto il profilo neuroscientifico, la letteratura documenta come i pazienti psichiatrici in fase acuta manifestino significative compromissioni nelle capacità decisionali e nella comprensione di procedure complesse. Le ricerche condotte mediante strumenti standardizzati dimostrano che approssimativamente il 29% dei pazienti ospedalizzati presenta incapacità decisionale, con percentuali che possono eccedere il 70% nelle fattispecie di psicosi conclamata5. Tali deficit concernono specificamente le aree della comprensione e del ragionamento, elementi imprescindibili per l’esercizio consapevole delle prerogative processuali.
Si delinea così un’aporia per cui le procedure presuppongono una capacità cognitiva che la stessa indicazione clinica al TSO contraddice. Il sistema genera garanzie formali che rischiano di non tradursi in tutele sostanziali, stante l’incapacità temporanea del soggetto di comprenderne e utilizzarne i meccanismi. La sentenza costituzionale, pur rappresentando un progresso significativo, non affronta compiutamente questa dimensione della problematica.
Le implicazioni operative della riforma
La pronuncia costituzionale impone mutamenti operativi di rilievo per tutti gli attori coinvolti nella procedura del TSO. I servizi psichiatrici dovranno rimodulare le prassi operative per garantire che le proposte mediche contengano elementi sufficientemente circostanziati per consentire al paziente l’intellezione delle motivazioni del trattamento. Le aziende sanitarie saranno chiamate a facilitare l’accesso tempestivo del giudice tutelare ai reparti SPDC, con conseguenti adattamenti logistici e organizzativi.
I sindaci dovranno elaborare modalità comunicative che contemperino l’urgenza del provvedimento con le condizioni del destinatario. Si pone la questione pratica di come garantire una comunicazione effettiva a soggetti in stato di alterazione psichica acuta, bilanciando l’esigenza di tempestività con quella di intelligibilità. I giudici tutelari dovranno verosimilmente strutturare turni di reperibilità per assicurare l’audizione nei termini cogenti previsti dalla normativa, con conseguente necessità di riorganizzazione degli uffici giudiziari.
La Corte ha precisato che l’audizione deve realizzarsi “presso il luogo in cui la persona si trova”, ordinariamente un reparto SPDC. Tale previsione postula la presenza fisica del giudice tutelare in ambito ospedaliero, superando la prassi del controllo meramente cartolare. Si tratta di una trasformazione paradigmatica che richiederà adeguamenti organizzativi e possibili resistenze operative.
Il superamento del paradigma custodialistico
La sentenza si inscrive in un percorso evolutivo che ha progressivamente superato il paradigma custodialistico della patologia mentale6. Dalla legislazione manicomiale del 1904 si è pervenuti attraverso la riforma Basaglia a un modello che pone al centro la dignità della persona e il diritto alla cura.
Il TSO è, dunque, un intervento terapeutico nell’interesse del paziente. La pericolosità non costituisce più presupposto del ricovero, che può essere disposto unicamente in presenza di alterazioni psichiche richiedenti interventi urgenti, rifiuto delle cure e impossibilità di trattamenti extraospedalieri. Si è definitivamente affermato il principio per cui il paziente psichiatrico è titolare dei medesimi diritti di ogni consociato, compreso il diritto all’autodeterminazione terapeutica, comprimibile solo in circostanze eccezionali e con le massime garanzie.
La sentenza consolida tale evoluzione ed il contraddittorio e la partecipazione dell’interessato assurgono a elementi indefettibili di legittimità. Il TSO non può essere amministrato quale prassi burocratica routinaria ma esige una valutazione individualizzata che garantisca alla persona, anche in stato di alterazione psichica, la facoltà di essere ascoltata e di partecipare alle determinazioni che la concernono.
Criticità residue e prospettive de iure condendo
Nonostante i significativi avanzamenti introdotti dalla pronuncia, permangono criticità che richiederebbero un intervento legislativo organico, specie alla luce del paradosso temporale precedentemente delineato che non garantisce l’effettività sostanziale dei diritti tra soggetti in differenti condizioni di alterazione dell’omeostasi psichica.
Si pone altresì la questione della formazione specialistica degli operatori coinvolti. I giudici tutelari dovranno sviluppare competenze specifiche in materia di salute mentale per condurre audizioni significative con persone in stato di alterazione psichica. I medici dovranno affinare le capacità comunicative per redigere proposte intellegibili anche a soggetti con compromissioni cognitive.
La sentenza non affronta compiutamente il tema della rappresentanza e del supporto decisionale per i soggetti con capacità compromessa. Mentre altri ordinamenti hanno elaborato figure di supported decision-making, il sistema italiano parrebbe mantenere un approccio dicotomico tra capacità e incapacità che non tiene conto della fenomenologia clinica della malattia mentale, caratterizzata da fluttuazioni e gradazioni diverse di compromissione.
Conclusioni
La sentenza n. 76/2025 rappresenta un ulteriore rafforzamento delle garanzie procedurali del TSO, segnando il definitivo tramonto di residui approcci custodialistici nella gestione della salute mentale. L’imposizione di obblighi comunicativi e di audizione trasforma radicalmente una procedura che per decenni ha operato in sostanziale assenza di contraddittorio effettivo.
Si conferma la natura del TSO quale misura eccezionale che comprime diritti fondamentali e richiede pertanto le massime garanzie procedurali. La piena attuazione delle tutele sancite dagli articoli 13 e 32 della Costituzione impone agli operatori di riconsiderare prassi consolidate, ponendo al centro non la gestione dell’emergenza psichiatrica ma la salvaguardia dei diritti della persona nel momento di massima vulnerabilità.
Permane nondimeno la necessità di un intervento legislativo organico che affronti le criticità strutturali del sistema, segnatamente il paradosso temporale e l’inadeguatezza di procedure uniformi per situazioni cliniche eterogenee. L’esperienza comparatistica suggerisce la possibilità di elaborare modelli più flessibili e adattivi, capaci di contemperare l’urgenza terapeutica con il rispetto della dignità e dell’autonomia residua della persona affetta da disturbi mentali. Solo attraverso tale evoluzione sarà possibile realizzare compiutamente la transizione dal formalismo procedurale all’effettività sostanziale delle tutele costituzionali.
Riferimenti bibliografici
¹ Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 9 settembre 2024, n. 24124, in Corti supreme e salute, 2024.
² E. Daly, La distinzione fra trattamento sanitario “obbligatorio” e trattamento sanitario “coattivo” nella recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in Corti supreme e salute, 2022, 3, pp. 1-20.
³ Corte cost., sent. 27 gennaio 2022, n. 22, con nota di S. Rossi, Ad occhi chiusi. Il sistema delle Rems di fronte alla Corte costituzionale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2021, n. 4.
⁴ F. Ungaretti Dell’Immagine, Il trattamento sanitario obbligatorio: uno sguardo verso gli altri Paesi ed una proposta di riforma normativa che renda possibile la cura, in Archivio Penale, 2018, n. 3, pp. 1-47.
⁵ Owen GS, Richardson G, David AS, Szmukler G, Hayward P, Hotopf M. Mental capacity to make decisions on treatment in people admitted to psychiatric hospitals: cross sectional study. BMJ. 2008;337:a448
6 M. Calamo Specchia, La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in materia di disabili e trattamenti sanitari obbligatori (TSO), in C. Severino, H. Alcaraz (a cura di), Systèmes de contrôle de constitutionnalité par voie incidente et protection des personnes en situation de vulnérabilité, Aix-en-Provence, DICE Éditions, 2021, pp. 327-341.
