In relazione all’epidemia da Covid19, è stato pubblicato sulla GU in data 17-3-2020 il DL 18, denominato “Cura Italia”.
L’epigrafe corretta è comunque Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID19.
Il DL “Cura Italia” è composto di 127 articoli ed è, nella sua complessione, di non facile lettura anche per i continui riferimenti a provvedimenti legislativi precedenti.
Qui lo potete scaricare integralmente come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Cerchiamo qui sotto di delineare qualcuno degli articoli di interesse medico-legale.
Le norme sulla Giustizia
L’Art. 83 del DL “Cura Italia” correlato all’epidemia da Covid19, si interessa delle misure adottate, in relazione all’epidemia da COVID19, in materia di giustizia civile e penale (nonché tributaria e militare).
Per quanto riguarda la Giustizia Civile
Rinvio e sospensione dei termini
- Le udienze di tutti i procedimenti civili sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 (comma 1).
- La vigente disposizione, quindi, produce oggi lo stesso effetto della sospensione feriale dei termini processuali, di cui all’art. 1, comma 1, l. 7 ottobre 1969 n. 742, ma a differenza di essa si applica a tutti i procedimenti civili e, quindi, senza le esclusioni previste dall’art. 3 l. 7 ottobre 1969 n. 742.
- Nell’ambito di possibile interesse medico-legale, sono quindi, per esemplificare, sospesi i termini, per:
- la proposizione delle domande giudiziali, vuoi con ricorso, vuoi con atto di citazione;
- il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- l’invio delle bozze di CTU e delle note di replica alle bozze di CTU, di cui all’art. 195, comma 3, c.p.c.;
- il deposito delle CTU, di cui all’art. 195, comma 3, c.p.c..
Eccezioni al rinvio e alla sospensione dei termini
- Le precedenti disposizioni – ovvero il rinvio d’ufficio delle udienze e sospensione dei termini processuali – non si applicano – secondo il comma 3 – ai seguenti casi (sempre soltanto per quanto riguarda le possibili problematiche di interesse medico-legale):cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- procedimenti relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale, di cui all’art. 35 l. 23 dicembre 1978 n. 833;
- procedimenti relativi alla richiesta di interruzione della gravidanza, di cui all’art. 12 l. 22 maggio 1978 n. 194;
- procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
- In più l’eccezione è prevista per tutti i procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (si rimanda al testo per quanto riguarda la procedura di applicazione di detta misura)
Sospensione dei termini di mediazione e di negoziazione assistita
I termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti:
- di mediazione, ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28;
- di negoziazione assistita, ai sensi del d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014 n. 162;
- di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti;sono sospesi dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 in caso di contemporanea sussistenza di due condizioni:
- che siano stati promossi entro il 9 marzo 2020;
- che costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale (comma 20, prima parte).
- I termini di durata massima dei medesimi procedimenti sono conseguentemente sospesi per lo stesso periodo (comma 20, seconda parte).
Per quanto riguarda la Giustizia Penale
- La sospensione delle udienze e dei termini processuali è uguale a quella relativa alle cause civili
Le eccezioni in ambito penale
La sospensione delle udienze e dei termini non viene applicata per:
- procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale;
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive
- quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda
- procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale (incidente probatorio)
Potenziamento delle risorse umane dell’INAIL
Il DL, all’art. 12, prevede che l’INAIL possa acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020
Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
All’art. 26 si dipone che fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9
Disposizioni INAIL per i soggetti infettati da coronavirus
All’art. 42 si dispone che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo
e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie
Queste sono previste all’art. 102 del DL “Cura Italia” relate all’epidemia da Covid19 con deroghe – per le quali si rimanda alla lettura dell’articolo suddetto, relativamente all’abilitazione senza l’esecuzione del cosiddetto Esame di Stato.
Proroga dei termini nel settore assicurativo
All’art. 125 del DL Cura Italia per l’emergenza da Covid19, si stabilisce che fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all’art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell’offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.