Capita non frequentemente, ma accade, che, soprattutto in casi di discussione di casi in ambito di valutazione di danno a persona in sede di consulenza tecnica d’ufficio, si discuta se le alterazioni cicatriziali derivate da pratiche chirurgiche connesse alle lesioni subite dai danneggiati, siano o meno da valutarsi a parte.
Per esemplificare, nel caso di interventi di splenectomia o di protesizzazione d’anca – interventi chirurgici del tutto frequentemente eseguiti su soggetti lesionati – quale deve essere il comportamento valutativo corretto nel circoscrivere il complesso menomativo definitivo?
La valutazione della componente estetica va ad aggiungersi – beninteso non a sommarsi – a quella della menomazione conseguita oppure no?
La risposta è logicamente sì e vale la pena di ricordarlo per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione di un fatto codificato dalla nostra letteratura.
Cosa dicono le Linee Guida Simla
Non si può che rimandare, alle “Linee Guida” di SIMLA in merito alla valutazione del danno a persona, di cui non val neppure la pena di spendere la citazione bibliografica tanta è la notorietà del testo.
A pag. 586 di queste si trovano, in un’esposizione lessicale certo più corretta di quella che sto esponendo, i seguenti principi:
- Nelle amputazioni di arti, la valutazione proposta è già comprensiva della componente estetica
- Se, si parla invece di qualsiasi altro intervento chirurgico, qualora non compaia “alcuna specificazione aggiuntiva circa l’inestetismo lasciato dall’accesso chirurgico, quest’ultimo deve ritenersi non compreso nella percentuale indicata” (cito letteralmente).
Peraltro, tale prescrizione era già stata adottata nei Criteri applicativi della tabella delle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità previsto dall’art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, mai però entrata in vigore.
E’ del tutto ovvio che una simile presa di posizione trae la sua logica non solo per la molteplicità degli accessi chirurgici, ma anche per le diversissime reattività individuali del soggetto leso in relazione alla sua modalità di risposta in sede di cicatrizzazione delle ferite che, come è noto, è del tutto individuale ed estremamente variabile connessa com’è alla componente genetica di ciascuno.
Le conseguenze pratiche
Nelle Linee Guida SIMLA, le suddette specificazioni, non si rinvengono né per l’applicazione di protesi articolari, né per gli interventi di ricostruzione legamentosa, né per le meniscectomie e neppure, udite udite, per la splenectomia ove (pag. 542 del testo) le nostre Linee Guida precisano che: “Come da indicazioni valutative generali la variabilità della tipologia di accesso chirurgico ed i correlati esiti cicatriziali devono essere oggetto di separata valutazione”.
Dunque, la splenectomia connessa ad un fatto illecito, non solo “vale” (mi si perdoni l’odioso termine) 10 % ma qualcosa (e neanche pochissimo, alla fine) di più.
Qualcuno dirà: e che non lo sapevi? Io sì ma è meglio specificarlo visto che lo sentiamo dire.
In attesa, sempre, delle definitive considerazioni della Consensus Conference SIMLA anche sul tema.