Abbiamo avuto già modo di riportare la notizia dell’entrata in vigore della norma sull’oblio oncologico (vedi) e dell’emanazione dei rispettivi decreti (vedi).
A luglio è stato pubblicato il DECRETO del Ministero della Salute 5 luglio 2024 “Disciplina delle modalità e delle forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini della normativa sull’oblio oncologico” sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30-7-2024.
Cosa c’è nel Decreto
Il decreto, in attuazione alla Legge n.193/2023 “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”, nota come la legge sull’oblio oncologico, entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è quindi, oggi, immediatamente esecutivo e prevede:
- L’Art. 1: Presentazione dell’istanza e rilascio della certificazione
- L’Art 2: Periodo di conservazione
- L’Allegato I: istanza di rilascio del certificato di oblio oncologico ed informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- L’Allegato II: il certificato
All’art. 1 è previsto che la persona interessata, già paziente oncologico, quindi già affetta da malattia neoplastica, presenti una istanza di rilascio del certificato, insieme ad altra eventuale documentazione, utilizzando il modello dell’Allegato I.
A chi si presenta la certificazione
Tale istanza deve essere presentata a:
- una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata o ad un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica di cui si chiede l’oblio
- o al medico di medicina generale
- o al pediatra di libera scelta.
Chi rilascerà il certificato ha l’obbligo di fornire le informazioni sul trattamento dei dati sanitari, come da Allegato I, avendo anche il dovere di conservare l’istanza per dieci anni e, trascorso tale periodo, cancellarli.
Il Decreto prevede che il certificato, come da modello dell’Allegato II, sia rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta, sempre se sussistono, a giudizio della struttura o del medico certificante, i presupposti temporali (decennali o quinquennali) richiesti dalla legge n. 193 del 2023 sull’oblio oncologico e quelli previsti nei successivi decreti attuativi della medesima legge con i quali sono indicati, per specifiche patologie oncologiche, termini inferiori di guarigione. È quindi importante che ogni struttura o medico sia sempre aggiornato in merito ai decreti attuativi emanati.
Infine, fatto questo non irrilevante, l’istanza ed il rilascio della certificazione non comporta oneri per il richiedente.
Il Decreto
Qui sotto potete leggere e scaricare il Decreto in forma completa:
“L’oblio oncologico” è oggi una realtà
Con oggi può dirsi che il diritto all’oblio ha trovato concretezza nella vita dei pazienti che, affetti da tumore, si sono spesso visti discriminati nella stipula di contratti di muto od assicurativi quando ormai erano passati anni da trattamenti attivi ed il follow-up è sempre stato negativo. Sotto questo aspetto si sta armonizzando tutta la normativa che ha come obiettivo quello di rimuovere le discriminazioni, la cui tutela ebbe inizio con la legge 18/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.”, che promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità anche nella stipula di contratti assicurativi.