Abstract
Dopo una lunga attesa diventa legge la norma che esclude la punibilità negli eventuali reati relati alla diagnostica e alla terapia nei casi riguardanti soggetti affetti da Covid19 durante la pandemia se non in caso di “colpa grave”.
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Dopo le continue polemiche e gli appassionati dibattiti avvenuti nella prima fase della pandemia, il 31 maggio è stato definitivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la conversione con modificazioni in Legge (n. 76 del 28 maggio 2021) del Dlgs 1 aprile 2021 n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid19 in materia di vaccinazioni ani Sars-Co V2, di giustizia e di concorsi pubblici.
L’interesse e la novità, dal punto di vista medico-legale, sono rappresentati dall’art. 3 bis denominato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid19”.
L’articolo così recita:
- Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.
- Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.
Al di là di quello che sarà l’utilizzo pratico della disposizione legislativa sotto un profilo della casistica numerica, rappresenta senz’altro una novità nell’ambito della valutazione penale della colpa medica l’esplicitazione non solo del lemma “colpa grave” ma anche di una serie di particolari per valutare la stessa colpa legata a condizioni che vanno al di là della singola prestazione collegate alle scarse conoscenze globali della malattia in questione e anche alla situazione organizzativa connessa alla sostanziale relativa preparazione delle strutture sanitarie in corso di pandemia.
Appare anche singolare la dizione “che trovano causa nella situazione di emergenza” che risulta una scriminante piuttosto relativa nell’ambito di una corretta valutazione clinica in ambito medico-legale.
La Legge, come già previsto, riprende, inoltre, all’art. 3 quanto aveva già previsto il precedente Decreto Legislativo 44 del 1° di aprile scorso, per ciò che concerne la valutazione della responsabilità penale negli operatori sanitari impegnati nella campagna vaccinale anti Sars-CoV-2.
Come al solito, le discussioni sono già cominciate e continueranno.
Qui sotto trovate il provvedimento legislativo in forma completa:
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