Abstract
Questo è il primo di una serie di articoli che Simlaweb aveva già programmato anche sull’onda delle problematiche legate alla crisi conseguente all’arrivo di un massivo numero di migranti sulle nostre coste. Tutti sanno che tra questi numerosi sono i minori non accompagnati privi di documenti d’identità. Nel frattempo è stato approvato il Decreto Legge 133 con le criticità che avevamo segnalato lo scorso Venerdì e che ha generato la lettera aperta che SIMLA ha inviato alla Presidenza del Consiglio e ai Ministri competenti.
Intanto vi cominciamo a presentare il primo di questa serie di articoli che sono curati dal nostro Davide Santovito e dalla Dott.ssa Caterina Bosco (Scuola di Specializzazione in Medicina Legale dell’Università di Torino).
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UN PO’ DI STORIA E TIPOLOGIE ACCERTATIVE
Abbiamo già affrontato nel dicembre 2022 la tematica della stima o accertamento dell’età (VEDI) ove si sottolineava come il processo che conduce ad una stima dell’età debba avere basi scientifiche, calate in un contesto di diritto nel quale la tutela dell’essere umano si fonda anche sul riconoscimento della sua identità. Questo principio cardine del nostro ordinamento è riconosciuto dalla legge n. 176 del 27 maggio 1991 che ha ratificato e dato esecuzione alla “Convenzione sui diritti del fanciullo” del 20 novembre 1989. Ed è ancora più chiaro se leggiamo la Convenzione dei diritti del fanciullo dell’Unicef in versione “Linguaggio per Bambini”:
- art. 1 “Chiunque ha meno di 18 anni gode di questi diritti”;
- art. 8 “Hai diritto ad una identità – un documento ufficiale di chi tu sei. Nessuno dovrebbe togliertelo”.
Nell’articolo del 2022 abbiamo voluto evidenziare che se questo è il principio cardine per cui si esegue la stima dell’età, la nostra disciplina medico legale è pienamente in grado di assolvere a tale compito, in quanto ha in sé, anche storicamente, la metodologia scientifica ed il rigore etico tali da far valere allo stesso tempo un principio di garanzia e di giustizia. Difatti, l’applicazione di un metodo rigoroso e di una criteriologia scientifica, propria della Medicina Legale, che da sempre applica anche in tale ramo del diritto, ben si equilibra con il rispetto del principio di dignità umana e del diritto secondo cui “in dubio pro-minore”.
Il ruolo della medicina-legale
Il nostro articolo si chiude prendendo atto che la Medicina Legale ha da sempre avuto un ruolo fondamentale che purtroppo il nostro Legislatore sta mettendo da parte, ma cui la nostra disciplina non vuole e non può sottrarsi.
Il “Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non identificati”, redatto sulla base di un accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano il 9 luglio 2020, esclude non solo il ruolo dello specialista in medicina legale ma anche la metodologia scientifica nell’accertamento dell’età.
Questo è un vulnus cui la nostra disciplina, per potersi pienamente integrare in una società in continua evoluzione e mettere a disposizione le proprie specifiche competenze, deve sopperire.
Vista la complessità della questione, la trattazione dell’argomento è suddiviso in più sezioni, che saranno progressivamente pubblicate sul sito:
- Parte I – Storia e tipologie accertative.
- Parte II – I presupposti Europei all’accertamento dell’età.
- Parte III – La metodologia scientifica nell’accertamento dell’età.
Qualche ricordo antico riguardo all’intervento della nostra disciplina in Italia su questo problema
Si comincia quindi con la parte I ripercorrendo brevemente le origini dell’accertamento dell’età.
Nella letteratura medico legale la stima dell’età affonda le proprie radici scientifiche già in epoche antiche, a testimonianza del profondo interesse scientifico per questa materia che rientra in pieno nel novero delle nostre competenze.
Il primo esempio che sovviene alla mente è il “Trattato di Medicina Legale” del 1916 del Prof. E.V. Hofmann e C. Ferrai, Società Editrice Libraia, nel quale è riportata (pag. 584) la tabella di dentizione per l’identificazione dell’età. Come si può ben vedere la stima non è lontana da quella attuale.
Un secondo testo “La Medicina Legale per il Medico Pratico” di Folco Domenici del 1950, edito da A. Wassermann & C., nel paragrafo relativo all’età, così si esprime:
Anche la Rivista Italiana di Medicina Legale ha presentato contributi in merito, risalenti anche a più di 40 anni fa, ma che non sono lontani dagli attuali risultati scientifici che la letteratura offre.
Difatti, nel 1982 sul volume n. 4 dell’anno IV è stato pubblicato l’articolo “L’accertamento dell’età dentaria nel secondo decennio di vita quale contributo alla definizione della competenza dei tribunali minorili” ad opera di Portigliatti Barbo, Robetti, Iorio e Festa.
Ed ancora, sulla stessa Rivista, nel volume XXI del 1999, Crestani, Pescarini, Talenti, Betti e Cortivo pubblicavano l’articolo “Diagnosi di età sul vivente mediante indagine radiologica: rassegna casistica”.
Consapevoli che i contributi citati sinora sono assai limitati rispetto alla vastità della letteratura, nonostante siano passati molti anni da allora, possiamo affermare comunque che il rigore scientifico, la metodologia ed il rispetto del diritto hanno da sempre contraddistinto l’attività scientifica medico legale in questa specifica materia.
Le tipologie accertati per la Legge attuale
Ad oggi in Italia si distinguono due tipologie accertative della stima dell’età del vivente in ambito di diritto (Di Vella G., Lupariello F., Santovito D., Murdocca S. Identificazione personale. Cap 16. In: Zagra Michela, Argo Antonina. Medicina legale orientata per problemi. II ed., EDRA).
Tipo 1 Urgenza, come attività non programmata, su impulso delle Forze dell’Ordine o su richiesta della Procura della Repubblica ex art. 348 c.p.p. (assicurazioni delle fonti di prova) ed ex art. 349 c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte indagini di altre persone). Queste prestazioni sono richiesta in modo sollecito al professionista sanitario o alla struttura sanitaria e rivestono un dovere di ufficio
Tipo 2 Elezione, come attività programmata, su impulso del Pubblico Ministero, del Giudice Tutelare, del Giudice Ordinario:
- ex Legge n. 24 del 7 aprile 2014 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati)
- ex Decreto Legislativo n. 24 del 4 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di essere umani e alla protezione delle vittime, che costituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) – D.P.C.M. n. 234 del 10 novembre 2016
- ex D.P.C.M. n. 448 del 22 settembre 1988 (approvazione delle disposizioni su processo penale a carico di imputati minorenni), art. 8
Sulla base delle sopracitate normative a fondamento delle due tipologie di accertamento dell’età, si distinguono:
- la tutela dei minori stranieri, vittima di tratta,
- la tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA),
- la tutela del minore nel procedimento penale.
Cosa si fa in Piemonte: un percorso virtuoso
Per esemplificare quanto istituzioni e medicina-legale possono collaborare per raggiungere risultati ottimali, vi presentiamo quanto accaduto in Piemonte sotto il profilo regionale.
In Piemonte, al fine di dare una risposta omogenea ed affine al diritto, al termine di un tavolo tecnico cui hanno partecipato non soltanto la Regione e le Strutture di Medicina Legale delle ASL, delle AO e delle AOU, ma anche la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, è stata deliberata la “DGR n. 68-6173 del 15.12.2017 – adozione Protocollo Tecnico regionale per l’accertamento dell’eta’ dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nel territorio piemontese ed individuazione delle Strutture Sanitarie Aziende Locali ed Ospedaliere preposte all’attuazione dei previsti procedimenti”.
Tale deliberazione stabilisce il protocollo accertativo dell’età su tutto il territorio del Piemonte, rendendo omogenea la metodologia da applicarsi e la refertazione, fissando inoltre tre percorsi modulati sulla base delle necessità di diritto e di tutela dei minori, che sono così formulati:
PERCORSO A – accertamenti su minore straniero non accompagnato (MSNA) ex L. 47/2017 – accertamento eseguito in regime di elezione, su prenotazione che prevede la partecipazione del centro di accoglienza del minore e dei servizi sociali. La procedura termina con la stesura di un certificato.
PERCORSO B – accertamenti su minore straniero non accompagnato – Vittima di Tratta ex DPCM 234/2016 – accertamento svolto da una equipe multidisciplinare composta da Medico legale, assistente sociale, pediatra, psicologo e/o neuropsichiatra. La procedura prevede la registrazione in una apposita cartella clinica e la redazione di una relazione finale conclusiva.
PERCORSO C – accertamenti su minore straniero non accompagnato, per esigenze di Giustizia – è un accertamento richiesto 24 ore su 24 da parte del Pubblico Ministero o delle Forze dell’Ordine per indifferibili cogenze di giustizia e non è sostitutivo del Percorso A.
Nel protocollo è prevista la premessa, la valutazione dell’esecuzione di accertamenti radiografici, la metodologia di accertamento dell’età e prevede il margine di incertezza. Tutto il territorio è suddiviso in quadranti per garantire che il protocollo sia applicato in modo omogeneo nella regione. L’unica eccezione sta nel Percorso B, eseguibile solo presso il PO Regina Margherita dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
Simili iniziative sono in corso in altre parti d’Italia (a Milano, per esempio).
Qui sotto potete leggere e scaricare il protocollo in vigore allo stato presso la Regione Piemonte
PURTROPPO
Come molti sapranno con il Decreto Legge n. 133 approvato dl Governo in data 5 ottobre e pubblicato sulla GU il successivo giorno 6 la procedura di identificazione dei minori non accompagnati si rifà a quanto previsto dall’Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo per la determinazione dell’eta’ dei minori stranieri non accompagnati.
E’ noto, che all’interno dell’equipe multidisciplinare che dovrebbe fornire i dati per la determinazione dell’età del migrante, stante questo protocollo, nonni prevede l’intervento dello specialista medico-legale. Peraltro, il decreto descrive una procedura d’urgenza attraverso la quale, l’autorità di pubblica sicurezza potrà disporre, “nell’immediatezza”, accertamenti multipli (rilievi dattiloscopici, fotografici) e anche rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all’individuazione dell’eta’. Ma chi eseguirà questi accertamenti d’urgenza, peraltro in una condizione di attuale emergenza come quella attuale, non è dato di sapere.
Ora vedremo che succederà ma, in linea teorica, iniziative virtuose come quelle proposte dai Colleghi di Torino o Milano, rischiano di essere abrogate.
Simlaweb vi terrà informati su quanto succederà nei prossimi giorni.
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