Normativa

DPCM 11 marzo 2020 COVID19 Italia: chiusura totale

DPCMCOVID19

Pubblichiamo il DPCM 11 marzo 2020 in relazione all’emergenza legata alla pandemia da COVID19.

Le disposizioni contenute impongono la chiusura di tutti gli esercizi commerciali ad eccezione di quelli alimentari e di necessità nell’attuale emergenza. Questo sono elencati nell’allegato 1 del presente Decreto.

Per quanto riguarda le attività medico-legali queste le norme di interesse

6) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

I provvedimenti avranno validità fino al 25 marzo 2020

Si raccomanda a tutti il rispetto dei provvedimenti presi dall’Autorità governativa

Qui potete scaricare il DPCM in forma completa

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