Abstract
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/04/2023 il Decreto del Presidente della Repubblica n.47 del 10 Febbraio 2023. Scopriamo insieme le novità.
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica che disciplina modalità e tempi di gestione del corpo del defunto oggetto di disposizione post mortem ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica, ai sensi della Legge 10 del 10/02/2020.
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L’Espressione di Volontà
Già dal 2020, infatti, la Legge ha consentito di esprimere volontà anticipata di donare il proprio corpo e tessuti alla ricerca scientifica. In analogia con quanto previsto dalla Legge 219 del 2017, tale dichiarazione anticipata di volontà può essere espressa attraverso le forme dell’atto pubblico, della scrittura privata autenticata o della scrittura privata depositata presso l’Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Ulteriore passaggio necessario è la consegna della dichiarazione alla ASL di appartenenza, cui spetta l’obbligo dell’inserimento della stessa nella banca dati nazionale.
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I Centri di Riferimento
La L. 10/2020 ha previsto inoltre l’Istituzione di un Elenco Nazionale di Centri di Riferimento per la Conservazione ed Utilizzazione dei Corpi dei Defunti. Tale elenco è stato ratificato da apposito Decreto del Ministero della Salute del 23/08/2021.
Allo stato attuale, l’elenco consta delle seguenti strutture:
- I.R.C.C.S. Multimedica di Sesto San Giovanni (MI);
- I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS);
- Sapienza Università di Roma;
- Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
- Università degli Studi di Padova;
- Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari;
- Università degli Studi di Messina;
- Humanitas University di Rozzano (MI);
- Università degli Studi di Palermo;
- Università degli Studi di Brescia;
- I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato di Milano.
Se ne rileva, quindi, una disomogenea distribuzione dei Centri sul territorio nazionale, con ampie aree del NordOvest e del Meridione geograficamente distanti svariate ore di trasporto dal Centro di Riferimento più vicino. Tuttavia a Gennaio 2023 sono state riaperte le candidature per Strutture Universitarie, Aziende Ospedaliere (ARNAS) e IRCCS.
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Quali Corpi?
La L.10/2020 stabilisce che “Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata accertata […] ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578”. In altri termini sia casi di Brain Death che di Circulatory Death.
Il Regolamento di cui al DPR 10/02/2023 ha tuttavia specificato cause di esclusione dell’utilizzo del cadavere.
- Patologie infettive: soggetti affetti da HIV, HBV, HCV, tubercolosi, sifilide, encefalopatie spongiformi trasmissibili, infezioni correlate all’assistenza – nei casi in cui l’infezione costituisca causa esclusiva o prevalente del decesso – e infezioni correlate all’antimicrobico-resistenza, SARS-CoV-2 – inclusi i casi probabili, sospetti e confermati -, infezioni emergenti o particolari patologie in grado di esporre a grave rischio la salute degli operatori del settore.
- Pazienti sottoposti a trattamenti recenti con radionuclidi.
- Cadaveri sottoposti a Riscontro Diagnostico o Autopsia Giudiziaria.
- Corpi con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte di natura traumatica.
- Casi di suicidio.
- Soggetti deceduti all’Estero.
Sono in ogni caso fatte salve le previsioni per i casi di morte violenta o casi per i quali vi sia sospetto di morte dovuta a reato.
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Modalità di Richiesta, Trasporto, Conservazione ed Utilizzo dei Corpi
Il DPR pone in capo al Medico Necroscopo, reso edotto dal fiduciario dell’esistenza di una volontà anticipata, il ruolo di individuare e contattare il Centro di Riferimento più vicino al luogo del decesso.
A questo punto il Centro di Riferimento verificherà la sussistenza della dichiarazione del defunto nella Banca Dati Nazionale e trasmetterà la richiesta di acquisizione del corpo sia all’Azienda Sanitaria Locale ove è avvenuto il decesso, sia a quella di appartenenza del cittadino, qualora differenti.
L’ASL del luogo del decesso, invece, dovrà autorizzare la destinazione e trasmettere copia della documentazione necroscopica, la Scheda ISTAT, la certificazione attestante l’assenza di malattie infettive, ed eventualmente la documentazione sanitaria relativa all’ultimo ricovero.
Il trasporto, in ogni caso, non potrà avvenire prima che il cadavere abbia trascorso almeno 24 ore in obitorio, indipendentemente dall’esecuzione del tanatogramma o accertamenti di morte encefalica.
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Restituzione del Corpo
Dall’arrivo presso il Centro i Riferimento, il Centro è garante dell’identificazione e tracciabilità del corpo e delle parti anatomiche fino alla restituzione, in condizioni dignitose, alla famiglia.
Le attività eseguite sul cadavere devono essere conformi a specifici progetti di ricerca avvallati da un Comitato Etico Indipendente territorialmente competente; nel caso in cui il corpo sia destinato ad attività di formazione chirurgica, è sufficiente l’autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria.
Il termine perentorio per la restituzione del corpo alla famiglia è di dodici mesi. Qualora la famiglia non ne richieda la restituzione, la sepoltura o eventuale cremazione è a carico del Centro di Riferimento.
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