Abstract
È stato pubblicato sulla GU il DM 4/8/23 n. 109 che detta le norme per l’iscrizione, la tenuta e il monitoraggio degli albi dei CTU presso i Tribunali della Repubblica promuovendo anche la costituzione di un albo nazionale.
Ne esaminiamo i contenuti e segnaliamo alcune criticità del documento in ottica meramente medico-legale.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’11-8-2023 è stato pubblicato, a firma dei Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, il DM 4 agosto 2023 n. 109 intitolato “Regolamento concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale, ai sensi dell’articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall’articolo 4, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l’attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2, lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2”.
Il “regolamento” e i suoi allegati
Il regolamento in questione, come si può agevolmente notare, rappresenta una disposizione resasi obbligatoria in quanto prevista dalla riforma del Codice di Procedura Civile e non dovrebbe, quindi, riguardare gli Albi dei periti e dei consulenti tecnici del PM in ambito penalistico. Come si potrà notare successivamente, però, nell’allegato A) dello stesso compaiono precisi riferimenti ad attività peritali in ambito penale e questo fa sorgere qualche perplessità.
Il regolamento riporta in appendice due allegati. Quello denominato A) individua le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione. Per esemplificare nell’ambito della categoria “traduttori e interpreti” una specializzazione è l’ “albanese”. Le categorie nelle discipline medico-chirurgiche sono ovviamente più articolate e la specializzazione, a volte, ma non sempre, corrisponde ad una scuola di specializzazione. Tenendo conto delle specifiche peculiarità, per l’area medica con le scuole di specializzazione, è previsto un ulteriore allegato denominato B, che indica le “scuole equipollenti”. Ad esempio, per la specialità di allergologia e immunologia clinica risultano equipollenti anche le specialità di allergologia, medicina interna e reumatologia.
Gli articoli 1, 2 e 3
Nei primi articoli (1,2 e 3) vengono tratteggiati, rispettivamente, 3 argomenti: le definizioni dei termini usati nel regolamento, l’oggetto del DM e ciò che riguarda il contenuto dell’albo. Si fa presente, per ciò che concerne l’articolo 1), che manca una esplicazione del lemma “specializzazione” che, in relazione a quanto riportato poi nell’allegato A), sembra assumere caratteri confusivi soprattutto se si pensa alla categoria medico-chirurgica con le sue scuole di specialità.
Rimandiamo alla lettura della norma i contenuti dei già menzionati articoli che non ci sembra presentino nessuna particolare novità a parte l’istituzione di un albo nazionale pregando i lettori di segnalarci eventuali elementi di interesse.
L’articolo 4 comma 1
Molto più interessante è invece l’articolo 4 che tratta dei requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici anche perché fa specifico riferimento alla nostra disciplina. Il comma 1) delinea chi può essere iscritto all’albo. I requisiti elencati sono i seguenti:
- sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- sono di condotta morale specchiata (mah? Chissà che si intende);
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse (di ciò si interesseranno i successivi commi 4, 5 e 6);
- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
Per quanto riguarda l’ultimo punto, ci si domanda se varrà ancora la norma della possibilità di , da parte del Presidente del Tribunale, di consentire la nomina a CTU di soggetti che risultino non iscritti all’albo essendo a disposizione un albo nazionale da cui estrarre il nome del consulente eventualmente nominabile.
I commi 2 e 3 dell’articolo 4
Il comma 2) si interessa della problematica rispetto all’iscrizione ai rispettivi albi o collegi professionali o, in mancanza di questi, delle altre categorie per le iscrizioni all’albo.
Il comma 3), invece, fa preciso riferimento agli obblighi di formazione professionale per avere la possibilità di essere iscritto all’albo.
Ricordiamo a tutti che l’iscrizione a SIMLA dà gratuitamente questa possibilità concedendo i 50 crediti obbligatori per ogni anno.
Il comma 4 dell’articolo 4
Veniamo invece al comma 4) che ci pare il punto più interessante della normativa in questione in quanto fa specifico riferimento alle modalità di individuazione della speciale competenza tecnica e si occupa, altresì, della nostra specializzazione. Secondo il regolamento la speciale competenza tecnica, almeno in senso generale, sussiste quando “quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo”. Ricordiamo che questo limite, presumibilmente deriva da quanto introdotto per legge (L 175/1992; L 248/2006) per regolamentare la “pubblicità” su ricettari/targhe etc…dei colleghi non specialisti ma operanti in una specifica branca (urologo e non specialista in urologia ad esempio) per ottenere una posizione strutturata nel SSN od anche nel convenzionato. I DD.L.vi 502/1992 e 517/1993 avevano poi stabilito l’obbligatorietà del titolo di specialista per assunzione in attività di branca. Va ricordato però che la necessità di ricollocare personale ha fatto sì che i concorsi in SSN potessero anche non considerare il titolo di specialista, sostituito dalla documentazione di esperienza specifica (per esempio chirurgia generale e chirurgia pediatrica e viceversa).
L’intervallo dei 5 anni e i disposti del comma 5 dell’articolo 4
Aggiungiamo, peraltro, che l’intervallo dei 5 anni era anche stabilito dal protocollo CSM, Consiglio Nazionale Forense e FnomCEO del 11/04/18 ripreso, peraltro, localmente in alcune sedi di Tribunale (per esempio a Milano). Sta di fatto, comunque, che chi dichiari, secondo il successivo comma 5) di aver esercitato la professione di “medico-legale” nei 5 anni precedenti magari allegando certificazioni di fantomatici corsi post – universitari o elaborati peritali, anche indipendentemente al conseguimento del titolo di specializzazione in medicina legale, può, almeno in linea teorica, iscriversi all’albo.
Sul punto non si potrà che sottolineare l’importanza dell’azione dei comitati istituiti presso ciascun tribunale previsti dall’art. 14 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile composti, come è noto, dal Presidente del Tribunale, da un Procuratore della Repubblica e da un professionista designato, nel caso dei medici, dal Collegio dell’Ordine. Sarà importantissimo che tutti gli specialisti in medicina-legale si facciano portatori di istanze per riuscire ad essere membri dei comitati dei diversi Tribunali locali o, quanto meno, di riuscire ad esercitare un controllo sui designati dagli Ordini di appartenenza. Tutto ciò anche ai sensi dell’autorità del comitato stabilita dal successivo comma 8).
Ancora sul comma 5 dell’articolo 4
Ma esistono possibilità di superare la regola dei 5 anni rispetto alla specifica attività professionale prevista dal comma 4) dell’art. 4? La risposta è positiva come già si diceva più sopra ai sensi del comma 5). Possono infatti iscriversi all’albo dei CTU i richiedenti in possesso di almeno 2) delle seguenti caratteristiche:
- possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
Ricordiamo che l’UNI è la sigla dell’Ente nazionale italiano di unificazione, organismonazionale italiano di normazione, che svolge attività in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario esclusi quello elettrico ed elettrotecnico. L’UNI elabora norme sviluppate da organi tecnici, promuove l’armonizzazione delle norme a livello mondiale ed europeo, pubblica e diffonde le norme tecniche e i prodotti editoriali a esse correlati.
Il comma 6 dell’articolo 4 dove si parla della specializzazione in medicina legale
Il successivo comma 6 si interessa, come si faceva cenno precedentemente, della nostra materia. Esso, infatti, così recita: “Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l’esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b)”.
Qui si potrebbero sollevare delle problematiche interpretative rispetto al significato del termine “specializzazione” utilizzato. Sta di fatto però che il regolamento, utilizzando appena più sopra della porzione relativa alla “specializzazione” in medicina legale, parla espressamente di “titolo di specializzazione”. Di conseguenza quando parla di “specializzazione in medicina legale” fa preciso riferimento alla nostra specialità. Quindi, il titolo di specialista in medicina legale fa entrare di diritto nell’albo chi ne è in possesso a patto di essere iscritto da 5 anni all’Ordine di appartenenza o di avere un adeguato curriculum scientifico come dettagliato alla lettera b) del comma 5 del medesimo articolo. Ulteriore motivo, soprattutto per i giovani specialisti, di iscriversi a SIMLA.
I commi 7 e 8 e i successivi articoli
I commi 7) e 8) determinano, rispettivamente la possibilità di iscriversi all’albo a più di una categoria o specializzazione se naturalmente in possesso degli adeguati requisiti e che, comunque, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.
Per quanto riguarda i successivi articoli 5) – modalità di compilazione della domanda di iscrizione -, 6) – Mantenimento dell’iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza -, 7) Sospensione e cancellazione volontaria -, 8) – Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell’elenco nazionale -, 9) – Trattamento dei dati personali – 10) – Disposizioni transitorie – 11) – Monitoraggio – e 12) – Clausola di invarianza finanziaria -, si rimanda alla lettura dell’intero dispositivo che qui sotto potete leggere e scaricare.
Si rimanda ad un successivo articolo un approfondimento commentato degli allegati al presente DM.
Si ringraziano i Colleghi e Soci SIMLA Dott.i Giuseppe Deleo, Luigi Molendini di Milano e del Prof. Francesco Maria Avato di Ferrara per il contributo offerto per la stesura di questo articolo e di tutti gli altri Colleghi che hanno fornito un loro parere sul DM 109 rispondendo ad una mia mail sul tema pubblicata sui nostri gruppi di Google.
Qui sotto trovate il DM 109 come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
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