In questa interessante recente Ordinanza della 6° Sezione della Cassazione Civile (Num. 26249 Anno 2019 del 16-10-19 Presidente Frasca, Relatore Rossetti) viene affrontato il tema della centralità del medico legale nella valutazione del danno a persona.
Si tratta di un caso di mancato riconoscimento di postumi permanenti in un colpo di frusta da incidente stradale.
Si riportano alcuni dei suoi più rilevanti passaggi:
“Dal punto di vista letterale, la legge definisce “danno biologico” soltanto quello “suscettibile di accertamento medico legale”… “Accertare” è verbo deriva etimologicamente dal latino medioevale accertare, deverbativo di certus: esso esprime il concetto di “certificare”, cioè rendere sicuro, riconoscere per vero, verificare. Definire pertanto la categoria del danno biologico come quello suscettibile di accertamento medico legale” vuoi dire che per predicarsi l’esistenza stessa (e non la mera risarcibilità) di tale pregiudizio occorre che esso sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale“.
Il Dott. Rossetti così prosegue
“(a) l’art. 32 dl. cit. non è una norma di tipo precettivo, ma una diquelle norme che la dottrina definisce “nonne in senso lato” (cioè prive di comandi o divieti, ma funzionalmente connesse a comandi o divieticontenuti in altre norme);
(b) tale norma va intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona non può che avvenire coi criteri medico-legali fissati da una secolare tradizione: e dunque l’esame obiettivo (criterio visivo); l’esame clinico; gli esami strumentali;
(c) tali criteri sono fungibili ed alternativi tra loro, e non già cumulativi. L’art. 32, commi 3 ter e 3 quater d.l. 1/12, in definitiva, non fa altro che ribadire un principio immanente nell’ordinamento: quello secondo cui l’accertamento dei microdanni alla salute causati da sinistri stradali debba avvenire con l’applicazione rigorosa dei criteri insegnati dalla medico-legale, quanto dalle mere dichiarazioni soggettive della vittima“.
Non possiamo che plaudire ancora una volta alla Cassazione, che inquadra nel modo corretto l’importanza decisiva nella valutazione del danno dello specialista in medicina legale.