Abstract
Se vi può essere una situazione divisiva per le sue rilevantissime implicazioni etiche questa è quella della possibilità, per legge, di consentire l’eutanasia anche se, ovviamente, su richiesta del paziente. In parlamento si prepara una Legge che coinvolge, direttamente, il Sistema Sanitario Nazionale.
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Dopo la Legge sulle disposizioni anticipate di trattamento (219/2017 – DOWNLOAD PDF) e la sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale (DOWNLOAD PDF) che riconosceva l’illegittimità della porzione dell’art. 580 del Codice Penale, statuendo la non punibilità di chi agevola un percorso del proposito suicidiario legato allo stato di salute, è chiaro che la prospettazione di una formula legislativa atta a consentire forme eutanasiche non poteva non poteva non presentarsi in sede parlamentare.
Vi presentiamo, quindi, il testo di Legge al vaglio delle Commissioni Unificate (Giustizia e Affari Sociali) della Camera dei Deputati dal titolo “Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia – Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”. Quest’ultima viene così definita “il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale”.
I requisiti per poterla eseguire sono così delineati:
1. Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisi- che o psicologiche ritenute intollerabili.
2. Tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile; b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.
Il percorso, invece, per l’esecuzione parte da una domanda effettuata al medico di medicina generale che redige un rapporto e lo invia, con la documentazione clinica relativa, a degli istituendi, Comitati per l’Etica Clinica che esprimono un parere sui presupposti necessari trasmettendolo poi al MMG e al paziente. Ove il parere sia favorevole questo viene trasmesso alla Direzione Sanitaria Territoriale o dell’Azienda Sanitaria di riferimento che deciderà ove eseguire l’ “intervento” (a domicilio o in ospedale). Il medico presente all’atto del decesso, eventualmente con la collaborazione di uno psicologo, dovrebbe poi verificare la persistenza della volontà di mettere fine alla propria vita.
L’art. 7, infine, esclude la punibilità per il personale sanitario e amministrativo che abbia dato corso alla volontà del paziente.
Dopo l’entrata in vigore della Legge, il Ministero della salute dovrebbe individuare i requisiti delle strutture idonee ad accogliere le richieste di morte volontaria definendo i protocolli per la sua esecuzione.
.Qui sotto potete scaricare il disegno di Legge.
Non vale la pena di sottolineare che la eventuale discussione parlamentare di un simile documento, che, peraltro, ha un fondamento di richiesta da parte di larghi strati della cittadinanza, non potrà che suscitare polemiche per la rilevanza rispetto ad una questione etica fondamentale, non solo di carattere generale ma particolarmente rilevante sul piano della deontologia medica.
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Vedi anche: Consulta e 580 CP: dopo la difficile decisione ecco la sentenza