Articoli Giurisprudenza

Quale metodo per l’introduzione della scienza nel processo penale: la sentenza Cozzini

Abstract

La cosiddetta Sentenza Cozzini data più di 10 anni ma rappresenta ancora uno snodo fondamentale per comprendere e discutere il ruolo scientifico all’interno del processo penale. Ve la ripresentiamo insieme con un articolo della Prof.ssa Conti che si interessa delle medesime tematiche.

. . . .

Come a molti è noto, il processo di cui si interessa il pronunciamento della Suprema Corte (IV Sezione Penale, 43786/10, Presidente Marzano, Relatore Blaiotta) è uno dei tanti in cui si indagava sul ruolo umano – dirigenza industriale nella vicenda in esame – nel determinare la patologia carcinomatosa dovuta all’amianto.

Al di là del tema specifico, altresì di grande interesse, la motivazione per portarla alla considerazione dei nostri lettori è rappresentata dal fatto che il pronunciamento contiene una serie di principi e di considerazioni che aiutano a comprendere quale sia il ruolo del perito e quale quello del giudice nell’ambito della produzione, acquisizione e valutazione delle evidenze scientifiche all’interno del processo penale soprattutto quando queste sono contrastanti o non sufficientemente chiare per procedere all’elaborazione di una convincente determinazione del nesso causale.

In altre parole, si discute su quale è il nostro ruolo di medici legali, in cosa serviamo al Giudice e quale è la metodologia che il Giudice deve adottare per attribuire valore alle nostre asserzioni.

I principi fondamentali che emergono dalla sentenza che possono essere traslati, non solo nei casi di carcinogenesi quale quello di cui si occupava il processo ma anche in tutte quelle occasioni in cui la scienza entra per fornire contributi all’azione giudiziaria, possono così sinteticamente essere delineati:

  1. Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi. una legge scientifica in ordine all’effetto di una determinata azione nel determinare lesioni personali o morte di un soggetto.
  2.  Nell’affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico.
  3. Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica, occorrerà chiarire se l’effetto causale si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali.

A tali affermazioni, la sentenza giunge attraverso un attento processo deduttivo utilizzando precedenti disposti giurisprudenziali (sentenza Franzese in primis), mettendo a fuoco una serie di argomenti di grandissimo interesse: le caratteristiche del perito, il suo valore intrinseco nella materia da discutere, la difformità delle posizioni scientifiche etc.) che non possono che rendere di estrema rilevanza la sua riproposizione in questa sede.


.Qui sotto potete leggere e scaricare la sentenza in questione.


Accanto alla sentenza Cozzini, intendiamo presentarvi, in quanto inerente al medesimo argomento, un articolo della Prof.ssa Carlotta Conti, Ordinario di Diritto Processuale Penale dell’Università di Firenze, (pubblicato su Diritto Penale e Processo, 6/2019, 848 -861) dal titolo: Scienza controversa e processo penale: “discorso sul metodo”.

.Qui sotto potete leggere e scaricare l’articolo.

Crediamo che anche questa lettura contribuisca ad approfondire un tema che è quello centrale nell’ambito dell’attività medico-legale cioè il valore della prova scientifica nell’attribuzione dei nessi causali che ha importanza non solo nel processo penale ma in qualsiasi attività in cui la scienza medica si confronti con il diritto.

VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Vedi anche: Cassazione: quando ci troviamo di fronte ad una legge scientifica?

Share this