Il Consiglio nazionale della Fnomceo, composto dai 106 presidenti degli Ordini dei Medici italiani, ha deciso di aggiornare il Codice Deontologico dopo la sentenza 242/2019 della Consulta.
La Consulta, come noto, aveva rilevato elementi di incostituzionalità nell’art. 580 CP. La Consulta aveva, infatti, individuato una circoscritta area in cui l’incriminazione per l’aiuto al suicidio non risultava conforme alla nostra Carta costitutiva.
La modifica all’art. 17 del Codice Deontologico
Proprio in relazione a quanto riportato nella Sentenza 242 emanata dalla Consulta, il Consiglio Nazionale Fnomceo, ha così modificato gli indirizzi applicativi dell’articolo 17 del Codice Deontologico.
“La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli (sentenza 242/19 della Corte Costituzionale e relative procedure), va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare”.
Le dichiarazioni del Presidente della Fnomceo Anelli
Il Presidente della FNOMCEO Anelli ha così dichiarato a “Quotidiano Sanità” il 6 febbraio:

“Abbiamo scelto di allineare anche la punibilità disciplinare a quella penale in modo da lasciare libertà ai colleghi di agire secondo la legge e la loro coscienza. Restano fermi i principi dell’articolo 17, secondo i quali il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte. E ciò in analogia con quanto disposto dalla Corte, che, al di fuori dell’area dell’area delimitata, ha ribadito che l’incriminazione dell’aiuto al suicidio ‘non è, di per sé, in contrasto con la Costituzione ma è giustificata da esigenze di tutela del diritto alla vita, specie delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento intende proteggere evitando interferenze esterne in una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio”.
Nella pratica “I Consigli di disciplina saranno chiamati a valutare ogni caso nello specifico, per accertare che ricorrano tutte le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale – spiega Anelli -. Se così sarà, il medico non sarà punibile dal punto di vista disciplinare. In questo modo abbiamo voluto tutelare la libertà di coscienza del medico, il principio di autodeterminazione del paziente e, nel contempo, l’autonomia degli Ordini territoriali nei procedimenti disciplinari, correlandoli con la perfetta aderenza ai dettami costituzionali”.