L’intervento della Corte Costituzionale sull’aiuto al suicidio (art. 580 CP)
La Corte Costituzionale con l’Ordinanza 207 2018 si è finalmente espressa sul caso Cappato / DJ Fabo a fronte della sollecitazione espressa dalla Corte d’Assise di Milano che ne aveva richiesto l’intervento per decidere sulla legittimità dell’art. 580 del Codice Penale (Aiuto o istigazione al suicidio)art. 580 CP . Secondo il Tribunale milanese, quest’ultimo poteva essere ritenuto in contrasto con gli articoli gli artt. 2, 3, 13, 25 secondo comma, 27 terzo comma e 117 della Costituzione nonché gli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).Articoli violati
La vicenda DJ Fabo / Cappato
Secondo quanto riportato dalla sentenza, Fabiano Antoniani, noto come DJ Fabo, nel giugno del 2014, era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale a cui gli era residuata una completa cecità di tipo corticale e un altrettanto completa tetraplegia per cui necessitava anche di respirazione assistita e di nutrizione parenterale pur conservando tutte le funzioni superiori di comprensione e di comunicazione. La situazione clinica era aggravata, in più, dalla costante presenza a suo carico di contratture dolorose farmacologicamente non lenibili se non con la sedazione profonda. Nonostante i disperati tentativi di cura, DJ Fabo, dopo aver tentato “uno sciopero della fame”, decideva di porre fine alla sua tragica esistenza comunicandolo apertamente anche attraverso un filmato indirizzato al Presidente della Repubblica, in cui protestava per l’insufficienza legislativa, nell’ambito del suicidio assistito e dell’eutanasia, nel nostro Paese.
Marco Cappato, esponente dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni, promotore del Congresso mondiale per la libertà di ricerca e della campagna Eutanasia legale, che aveva conosciuto e assistito DJ Fabo, insieme ai suoi familiari, nel febbraio 2017 trasportava l’uomo in Svizzera. Qui Fabiano, in una clinica specializzata, poneva fine alla propria esistenza, aveva 40 anni all’epoca, azionando con la bocca il meccanismo di somministrazione del farmaco che lo conduceva a morte.
La vicenda processuale Cappato
Successivamente Cappato, in considerazione della sua posizione ideologia, si autodenunciava per violazione dell’art. 580 CP alla Procura di Milano. I PM chiedevano l’archiviazione ma il GIP la respingeva. Si arrivava quindi al processo in Corte d’Assise a Milano. E proprio qui la Corte ambrosiana poneva il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 580 CP facendo anche riferimento all’epoca in cui il Codice Penale veniva promulgato. Asseriva, infatti, come dice l’ordinanza dei giudici costituzionali, che la disposizione denunciata “presupponga che il suicidio sia un atto intriso di elementi di disvalore, in quanto contrario al principio di sacralità e indisponibilità della vita in correlazione agli obblighi sociali dell’individuo, ritenuti preminenti nella visione del regime fascista”.
L’ordinanza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale il 16 novembre us ha reso pubblica l’Ordinanza che qui sotto potete scaricare
Nel comunicato stampa emesso sull’ordinanza dall’Ufficio stampa della Corte Costituzionale, che potete, anch’esso, scaricare più sotto, sono esplicate in modo chiaro la ratio e le motivazioni dell’Ordinanza.
comunicato-stampa-Corte Costituzionale
Il significato dell’ordinanza e il ruolo della medicina legale
In sintesi, la Corte Costituzionale, ha deciso che:
- Non ritiene di abolire immediatamente l’art. 580 del Codice Penale sussistendo, nel rispetto di particolari “soggetti deboli”, la necessità che nell’ordinamento della Repubblica Italiana sia presente una norma che limiti e punisca l’assistenza al suicidio
- Ritiene però che i progressi della scienza medica abbiano creato situazioni nelle quali la pratica del suicidio assistito sia ammissibile in presenza di situazioni cliniche di particolare gravità in ragione della sofferenza estrema indotta da queste.
- Sulla base di queste considerazioni, facendo esplicito riferimento come suggerimento alla L. 219/17 sul consenso e le DAT (https://www.simlaweb.it/2018/03/06/consenso-informato-e-disposizioni-anticipate-di-trattamento-l-22-12-2017-n-219/ ), richiede l’esplicito intervento legislativo riguardo al suicidio assistito, sospendendo il suo giudizio definitivo fino al 24/9/2019 in attesa che si produca il sollecitato provvedimento normativo.
Non v’è che da auspicarsi, qualora il Governo e il Parlamento si decidesse ad intervenire, come peraltro sollecitato a fare dal Giudice delle Leggi, che la Medicina Legale italiana e, in particolare la SIMLA, stante, soprattutto, l’esplicito riferimento all’individuazione di specifiche condizioni cliniche atte a delimitare il campo dell’azione penale da parte della Corte Costituzionale, si esprima e sia chiamata a collaborare alla stesura di un impianto legislativo così importante dal punto di vista medico, etico e giuridico, che riguarda la collettività intera di questa Repubblica.