Quando siamo in dibattimento, come medici legali o come scienziati forensi, riusciamo a farci capire dal giudice e dai giurati?
Il tema della dimostrazione della “prova scientifica” in dibattimento, “in court” direbbero gli anglosassoni, è un tema affascinante ma poco frequentato dall’accademia medico-legale.
Certamente i giuristi se ne sono interessati di più mentre lo studio, in ambito medico-legale, è sempre stato rivolto a quello relativo alla dimostrazione del “nesso causale” sia in ambito teoretico che pratico-applicativo. Cosa diversa è invece l’esposizione di concetti ad ascoltatori esperti e non, quali i giuristi o i membri di una giuria popolare, in modo da farsi comprendere ed influenzare, attraverso le nostre opinioni, il giudizio finale che si concreterà nella sentenza.
A nostro giudizio, peraltro, i medesimi concetti si possono tranquillamente trasporre anche in un “dibattito” all’interno dei meccanismi procedurali connessi alle consulenze tecniche d’ufficio nell’ambito della prospettazione di una determinata tesi ai consulenti del Giudice in contrapposizione con altre.
Il lavoro e l’autrice
Ci premeva, quindi, segnalarvi questo articolo di Heidy Helridge dal titolo Juror comprehension of forensic expert testimony: A literature review and gap analysis pubblicato su Forensic Science International: Synergy 1 (2019) 24-34.
L’autrice, Heidi Eldridge, è, questo abbastanza incredibilmente per noi, un “forensic scientist” che si occupa essenzialmente di impronte digitali. Laureata in biologia alla Duke University ha ottenuto un PhD presso l’Università di Losanna. Lavora per il Dipartimento di Polizia Metropolitana di Las Vegas collaborando anche con il National Institute of Justice, l’agenzia che si occupa di ricerca, sviluppo e valutazione di strumenti per conto del Dipartimento Nazionale di Giustizia degli Stati Uniti.
L’interesse dell’articolo è la possibilità di un approfondimento delle questioni trattate anche un ulteriore studio della letteratura presentata.
Questo è “l’abstract” dell’articolo
Scienziati forensi e studiosi, inclusi accademici e statistici, dibattono, da tempo, sul modo migliore per presentare le prove in dibattimento. Sono state sostenute varie forme di presentazione delle prove, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, eppure nella furia di presentare quale fosse il modo più “corretto” o “accurato” di presentare le prove, la prospettiva complessiva sul piano della ricerca si è spesso persa. Senza la comprensione da parte del Giudice o della giuria, la correttezza dell’operato dei periti, è del tutto discutibile.
All’insaputa di molti medici legali e scienziati forensi, esiste un ampio, sebbene incompleto, corpus di letteratura derivante essenzialmente dai temi della psicologia cognitiva che esplora la questione di ciò che i giurati comprendono quando testimoniano gli scienziati forensi. Questo corpus di lavori ha iniziato a testare i diversi metodi di testimonianza proposti nel tentativo di comprendere quali siano i più efficaci nel comunicare la forza delle prove presentate dall’esperto.
Questo articolo è una revisione di quella letteratura destinata alla comunità di scienziati forensi. Il suo scopo è quello di fornire a questa comunità i risultati degli studi completati e a identificare suggerimenti per ulteriori ricerche che informino sui possibili cambiamenti sul modo di testimoniare e che assicurino che eventuali modifiche possano essere implementate con maggiore fiducia nella loro efficacia.
Ci preme segnalare due questioni interessanti che l’articolo solleva ovvero “l’effetto della cosiddetta prova debole” e il “fenomeno del condizionale trasposto”.
L’effetto della “prova debole” in dibattimento
L’ effetto della “prova debole”, lemma coniato da Fernbach et al., si riferisce al fenomeno osservato che, a volte, quando vengono presentate informazioni che supportano solo debolmente un intendimento probatorio, ciò viene interpretato dal destinatario delle informazioni (il Giudice, il giurato) come supporto invece di una prova alternativa e quindi opposta a quella che si vuole sostenere. In un contesto di scienza forense, ciò significherebbe che una prova debole a favore dell’accusa sarebbe interpretata da una giuria o da un giudice come favorevole alla difesa. Ad esempio, un profilo del DNA parziale o un’impronta digitale con caratteristiche in comune con l’indagato, ma non sufficienti per la sua identificazione, verrebbero considerate dalla giuria un elemento per dimostrare che, quanto sostenuto, non è in grado di provare l’identificazione stessa.
Logicamente, ovviamente, questo non può essere vero. Se si pensa al raggiungimento di un verdetto come piatti di una bilancia in cui ogni elemento di prova aggiunge una pietra a quello dell’accusa o a quello della difesa, anche un elemento di prova debole (una pietra, quindi, molto piccola) posto su uno dei piatti tende a farlo inclinare, anche leggermente, verso la direzione voluta. Una piccola pietra aggiunta sul piatto dell’accusa non potrà mai far pendere la bilancia dalla parte della difesa.
Il fenomeno del “condizionale trasposto”
ll fenomeno del “condizionale trasposto” ha afflitto la presentazione delle prove scientifiche forensi per qualche tempo ed è stato discusso da molti autori, da quando la citazione “errore dell’accusatore” è stata coniata per la prima volta da Thompson e Schumann. Il fenomeno del “condizionale trasposto” si verifica quando la probabilità di osservare la prova data un’affermazione è considerata pari alla probabilità per cui si verifichi l’affermazione stessa, ignorando così l’influenza della probabilità “a priori”. In una forma altamente semplificata del teorema di Bayes, la probabilità che si verifichi quanto si afferma risulta uguale alla probabilità di osservare la prova fornita come vera x la probabilità “a priori”. Pertanto, affinché i primi due termini siano uguali, il terzo termine (ovvero la probabilità “a priori”) dovrebbe essere ignorato.
In un’analogia particolarmente chiara del motivo per cui, questo modo di ragionare è, in realtà, un errore di logica è il seguente proposto da Sjerps e Biesheuvel:
- “Se sono una scimmia, è molto probabile che io abbia due occhi, due braccia e due gambe.
- Quindi, se ho due occhi, due braccia e due gambe, allora è altamente probabile che io sia una scimmia. “
Da questo esempio, è chiaro che 1 non implica 2, ma questo non rappresenta altro che la medesima concatenazione logica fallace che viene usata per concludere che se un sospetto e una traccia hanno delle caratteristiche comuni è molto probabile che proprio quel sospetto abbia lasciato quella traccia.
In aggiunta a quanto proposto dall’autrice vi portiamo un’altro esemplificazione dell’argomento, che, peraltro, si riferisce a due degli autori citati.
Il classico “errore dell’accusatore”
Un esempio chiaro di quanto sostenuto da Thompson e Schumann, che sono degli avvocati, è rappresentato da quanto essi, in ambito processuale, fecero per ridicolizzare un vice procuratore distrettuale che in un processo sosteneva questa tesi davanti alla giuria: supponiamo che l’imputato abbia lo stesso gruppo sanguigno del colpevole e che il 10% della popolazione rientri in questo gruppo. Se l’imputato fosse innocente avrebbe il 10% di probabilità di appartenere al gruppo e quindi, se vi appartiene, la probabilità che sia colpevole è del 90%”.
E’ ovvio che ci si trova di fronte ad un incredibile svarione sotto il profilo statistico. Questo nasce proprio dal fatto che l’accusatore confonde la probabilità della concordanza con quella della non colpevolezza in caso di concordanza.
Basterebbe che le persone, invece di ragionare in termini di probabilità, ragionassero in termini di frequenze naturali per non incorrere nell’errore: infatti, ogni dieci persone, una presenta il gruppo sanguigno del colpevole, quindi ci sono (se la popolazione potenzialmente coinvolta nel delitto è di un milione di persone) 100.000 persone che potrebbero essere colpevoli!
Le conclusioni dell’articolo sono le seguenti
- Gli esaminatori dei periti dovrebbero essere cauti nell’usare il termine “match” (si accorda, si abbina, si accoppia). È percepito in modo molto più forte di quello che si crede e comporta un alto rischio di essere frainteso e sopravvalutato.
- Bisogna far comprendere termini e concetti chiave non forzando soprattutto nella direzione delle affermazioni sostenute. Più spiegazioni in dibattimento si danno meglio è.
- I supporti visivi sono utili in dibattimento. La loro efficacia è di notevole importanza, in particolare, per rappresentare concetti di natura probabilistica.
Qui potete scaricare l’articolo in forma completa
Per approfondire
Il Prof. Massimo Montisci, Ordinario di Medicina Legale dell’Università di Padova, ci segnala alcuni altri articoli per approfondire l’argomento. Ringraziando il Prof. Montisci ve li indichiamo:
Bali AS, Edmond G, Ballantyne KN, Kemp RI, Martire KA. Communicating forensic science opinion: An examination of expert reporting practices. Sci Justice. 2020;60(3):216‐224. doi:10.1016/j.scijus.2019.12.005
Dror IE. Commentary on: The Error in “Error Rate”: Why Error Rates Are So Needed, Yet So Elusive [published online ahead of print, 2020 Apr 21]. J Forensic Sci. 2020;10.1111/1556-4029.14435. doi:10.1111/1556-4029.14435
Kaplan J, Ling S, Cuellar M. Public beliefs about the accuracy and importance of forensic evidence in the United States. Sci Justice. 2020;60(3):263‐272. doi:10.1016/j.scijus.2020.01.001