Il 10 aprile 2020, la Presidenza del Consiglio ha emesso un nuovo Decreto (DPCM) in aggiornamento al DL del 25 marzo 2020.
Il DPCM
Il titolo è Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Il testo
Esso è composto di 8 articoli
- art. 1 Misure urgenti di contenimentodel contagio sull’intero territorio nazionale
- art. 2 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
- art. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
- art.4 Disposizioni in materia di ingresso in Italia
- art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
- art. 6 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
- art. 7 Esecuzione e monitoraggio delle misure
- art. 8 Disposizioni finali
Gli allegati
Il Decreto prevede anche alcuni allegati
Nell’allegato 1 si trovano le attività commerciali al dettaglio di prima necessità che, oltre quelle di tipo alimentari, che possono riaprire a partire dalla data del 14 aprile 2020
Nell’allegato 2 si trovano le attività dedicate al servizio della persona che possono riaprire a partire dalla data del 14 aprile 2020
Nell’allegato 3 si trovano tutte le attività produttive industriali e commerciali che possono riaprire a partire dalla data del 14 aprile 2020
In questa tabella trovate le attività produttive industriali e commerciali elencate nei diversi Decreti che si sono succeduti a seconda della loro possibilità di “apertura”
Nell’allegato 4 sono presenti le norme igienico sanitarie il cui rispetto è valido per tutta la popolazione
Nell’allegato 5 sono presenti le misure che obbligatoriamente gli esercizi commerciali sono tenute ad osservare per la prevenzione della diffusione del Covid-19.
Quanto riportato nell’allegato 5 si assomma a quanto già previsto all’art. 1 comma dd) che prevede:
gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5