Abstract
È stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il DPCM Misure urgenti di contenimento del contagio del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Vi segnaliamo alcuni articoli di possibile interesse per l’attività medico legale.
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Ci sembra doveroso pubblicare il nuovo dispositivo legislativo che entrerà in vigore Lunedì 26 Ottobre. Esso contiene molteplici misure atte a frenare la pandemia Covid-19. Alcune di queste sono specifici divieti e altre “raccomandazioni”.
Si segnalano, stante le implicazioni di natura professionale riguardante i medici legali, i disposti previsti da:
- L’articolo 1 comma 9 lettera o che prevede la sospensione di convegni e congressi salvo quelli effettuati con modalità a distanza e precisa, inoltre, che “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
- L’articolo 1 comma 9 lettere u, v che interessano il personale universitario sul piano dell’organizzazione della didattica.
- L’articolo 1 comma 9 alle lettere aa e bb circa l’accesso dei famigliari dei pazienti e dei ricoverati in ospedale e presso le lungo degenze e le RSA.
- L’articolo 1 comma 9 lettera hh circa la continuazione dei servizi assicurativi.
- L’articolo 1 comma 9 lettera ll circa le attività professionali che prevede che:
– esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti.
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; - L’articolo 3 al comma 1 lettera a prevede che:
– il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fomite dal Ministero della salute. - L’articolo 3 al comma 3 che prevede l’incentivazione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.
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