Si sentono i primi effetti della riduzione delle tariffe dei premi INAIL (vedi art 1, comma 1121-1126, l. n 145/2018, D.M. del 27 febbraio 2019) ovvero l’aumento degli indennizzi in capitale in caso di infortunio sul lavoro .
Il Ministero del Lavoro ha, infatti, approvato ( attraverso il Decreto Ministeriale n 45 del 23 aprile 2019, la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale valida per gli anni compresi tra il 2019 e il 2021.
La tabella è.valida, senza alcuna distinzione per uomini e donne. E’ applicabile solo agli infortuni che si sono verificati e alle malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2019.
Per gli eventi assicurati che, invece, sono accaduti prima di tale data, trovano applicazione, ancora, le tabelle precedenti (All. 5 D.M. del 12 luglio 2000).
Quando ci si trova di fronte a due infortuni che danno luogo, però, ad un unico indennizzo (ovvero in un caso di unificazione dei postumi) si deve fare riferimento alla data dell’ultimo infortunio oggetto di unificazione:
– se successiva al 1° gennaio 2019, trova applicazione la nuova tabella;
– se precedente al 1° gennaio 2019, invece, si applica la tabella precedentemente in vigore.
Qualora si proponga una richiesta di aggravamento dal 1° gennaio 2019, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo.
Qui potete scaricare la nuova tabella di liquidazione degli indennizzi in capitale per gli infortuni sotto tutela INAIL.