Abstract
In questi giorni molti si sono domandati se coloro che si rifiutano di vaccinarsi, soprattutto tra gli operatori sanitari, dovrebbero essere soggetti a particolari sanzioni . L’INAIL, interpellata sulla possibile non copertura per gli infortuni sul lavoro relata all’infezione da Ars-CoV2 del lavoratore in ambito sanitario che rifiuta il vaccino, esplicita con chiarezza la sussistenza, comunque, della copertura assicurativa per tale rischio.
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Molto si è parlato negli ultimi giorno se il rifiuto del vaccino, soprattutto da parte degli operatori sanitari, possa comportare delle conseguenze di natura amministrativa o assicurativa. L’INAIL, interpellata da un’azienda sanitaria, sul punto validità della copertura assicurativa nei confronti dei soggetti che volutamente non si sottopongono alla pratica vaccinale per Covid19, ha risposto positivamente attraverso una nota della sua Direzione Centrale datata 1 marzo 2021. Ovvero la copertura assicurativa continua a rimanere valida anche in caso di infezione da Sars CoV2 anche se, tale comportamento, escluderebbe l’Azienda sanitaria dalla responsabilità propria del datore di lavoro come, di conseguenza, ad azioni di regresso da parte dell’INAIL nei suoi confronti.
Le argomentazioni giuridiche della risposta dell’Istituto si basano sull’insussistenza del “rischio elettivo”, così come configurato dalla giurisprudenza, sull’assenza di norme specifiche legislative che obbligano il lavoratore alla vaccinazione (cfr DL 9 aprile 2008 n. 81 art. 279), ed alla riserva costituzionale contenuta nell’art. 32 secondo la quale, come è noto, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
Qui sotto potete trovare la nota della direzione Centrale dell’INAIL in forma completa
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