La legge, definitivamente approvata dal Parlamento alla fine del 2025, introduce una serie di interventi di modifica alla legge n. 20/1984, relativa alla giurisdizione e alle funzioni di controllo della Corte dei conti, nonché al Codice della giustizia contabile (allegato 1 al d.lgs. n. 174/2016). Il provvedimento reca inoltre nuove disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte e di responsabilità per danno erariale. È altresì prevista una delega al Governo finalizzata alla riorganizzazione e al riordino delle funzioni della Corte dei conti, oltre che alla revisione della disciplina concernente il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali sostenute nei giudizi di responsabilità amministrativa.
- Di seguito si riepilogano le principali innovazioni introdotte dalla legge n. 1/2026
- Ridefinizione della colpa grave e limiti alla responsabilità (art. 1)
- Nuova funzione consultiva della Corte dei conti (art. 2)
- Delega al Governo per la riorganizzazione della Corte dei Conti (art. 3)
- Articoli 4, 5 e 6
- Quale considerazione
Di seguito si riepilogano le principali innovazioni introdotte dalla legge n. 1/2026
Ridefinizione della colpa grave e limiti alla responsabilità (art. 1)
L’articolo 1 fornisce una nuova definizione di colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa, individuandola nella violazione evidente e macroscopica delle norme applicabili, nell’errore grossolano nella ricostruzione dei fatti, nell’affermazione di circostanze smentite in modo inequivoco dagli atti o nella negazione di fatti che risultano incontestabilmente dagli stessi.
Ai fini della valutazione della gravità manifesta della violazione, occorre tener conto della chiarezza e della determinatezza delle disposizioni normative, nonché del carattere inescusabile e della rilevanza dell’inadempimento. Non costituisce colpa grave la condotta, sia attiva sia omissiva, conforme a orientamenti giurisprudenziali prevalenti o a pareri resi dalle autorità competenti.
La disposizione amplia inoltre i casi in cui la responsabilità amministrativa è circoscritta alle sole condotte dolose particolarmente nel caso di lesione di procedimenti di conciliazione o di mediazione. È prevista l’introduzione di specifiche coperture assicurative a tutela del rischio di danno erariale (obbligo di contrarre una polizza di copertura all’assunzione dell’incarico). Viene infine esteso l’ambito degli atti sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti, includendovi anche i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisoria, e gli atti conclusivi delle procedure di affidamento connesse al PNRR e al PNC, anche in assenza di una formale aggiudicazione.
Nuova funzione consultiva della Corte dei conti (art. 2)
La Corte dei conti è autorizzata a esprimere pareri su questioni di interpretazione giuridica riferite a casi concreti connessi al PNRR e al PNC, purché di valore non inferiore a un milione di euro. Restano esclusi i casi riguardanti atti già sottoposti a controllo preventivo o fatti per i quali sia stato già formulato un invito a dedurre.
Delega al Governo per la riorganizzazione della Corte dei Conti (art. 3)
L’articolo 3 conferisce al Governo una delega per la riorganizzazione della struttura e delle funzioni della Corte dei conti, nonché per la revisione della disciplina relativa al rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativa.
Articoli 4, 5 e 6
L’articolo 4 introduce una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti relativi a PNRR e PNC in caso di ritardi.
Il 5 estende ad avvocati e procuratori dello Stato il regime di responsabilità civile previsto per i magistrati, includendo anche la responsabilità per danno erariale ovvero, salvo i casi di condotta dolosa, al massimo il 30 % del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio.
L’articolo 6 stabilisce infine che il nuovo assetto della responsabilità erariale trova applicazione anche nei procedimenti e nei giudizi in corso che non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
Qui sotto trovate i nuovi provvedimenti come pubblicati in sede di Gazzetta Ufficiale
Quale considerazione
A parte una definizione piuttosto precisa di colpa grave, a cui si rimanda e per la quale occorrerebbe un approfondimento giuridico che non mi compete, ma che potrebbe essere una buona base un inquadramento della casistica in ambito di responsabilità professionale medica, appaiono piuttosto rilevanti le novità, sempre in tema di atteggiamento delle pubbliche amministrazioni nei di malpractice sanitaria in relazione ai procedimenti di mediazione e di conciliazione.
Conciliazione e mediazione: cosa cambia
Infatti, la riforma prevede che in caso di conclusione di accordi di conciliazione nei procedimenti di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, perché si venga possibilmente accusati dalla Giustizia Contabile di un danno all’erario, occorrerebbe il dolo da parte dell’agente.
Trattandosi di dolo occorrerebbe quindi la precisa consapevolezza e volontà del responsabile a produrre un evento danno per la Pubblica Amministrazione.
Dovrebbe quindi scomparire, per esempio, lo spauracchio dell’intervento della Corte dei Conti nel caso di accettazione di una proposta conciliativa proposta in sede di 696 bis o di mediazione appoggiata da elementi tecnici medico-legali o giuridici. Ovvero quali sarebbero le motivazioni per addurre un rifiuto ad una conclusione giudicata favorevolmente dal supporto favorevole, ad esempio, di un CVS.
L’applicazione, a mio giudizio virtuosa in tema di risparmio motivato all’amministrazione pubblica, quando la nuova norma di Legge prevede “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell’esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso“.
Questa norma, a mio giudizio, sarebbe fondamento di un’aumentata responsabilità di tutti i componenti dei CVS che nel fornire il loro parere sarebbero invece soggetti alla regola della “colpa grave” condizionando, quindi, il loro giudizio in senso difensivo.
Naturalmente sarebbero attesi commenti sul punto perché questa riforma, oggettivamente, contiene molte novità che potrebbero influire in modo evidente sull’attività in cui la medicina legale ha un peso molto importante sotto il profilo decisionale all’interno delle Aziende Sanitarie quando si affrontano tematiche relative all’attribuzione di colpa medica e alla successiva determinazione del risarcimento ad essa conseguente.
