I barème e la medicina legale
La necessità di uniformità e praticità ha portato la dottrina medico legale all’elaborazione di un sistema di valutazione del danno a persona mediante punto percentuale fondato su tabelle. Tali tabelle “di orientamento” sono nate al fine di impedire una babele valutativa che avrebbe fatto affidamento solo su esperienza e sensibilità dei singoli valutatori, nel tendere ad un trattamento equo dei cittadini, in osservanza del dettato costituzionale[1] pur a fronte di diverse riserve da parte della comunità scientifica medico-legale italiana che, come espresso da Barni, “non teme i barèmes, ma l’uso distorto che può farsene”[2]. Tali percentualizzazioni sono ovviamente convenzionali, al fine di trasformare una entità biologica in una economica, non essendo possibile realmente misurare, in maniera riproducibile ed oggettiva, la riduzione della capacità di vivere la vita prima di un evento dannoso.
Ciò nonostante, la scelta di “percentualizzare” il danno alla persona è molto diffusa, tale da essere utilizzata sia negli Stati Uniti d’America, con il sistema di Guide alla valutazione dell’impairment, sia in altre nazioni d’Europa (Spagna, Francia, Belgio e Portogallo) oltre alla presenza di una proposta di riferimento europea della CEREDOC (Confederation Europeenne d’Experts en Evaluation et reparation du Dommage Corporel).
Breve storia delle tabelle “italiane”
In Italia le prime elaborazioni risalgono a circa un secolo fa, con l’opera di Cazzaniga[3] che considerava quello della notazione percentuale come il sistema più pratico, ritenendo invece una designazione in ventesimi, se non addirittura in decimi, troppo grossolana, specie per le valutazioni comparative. La tabellazione proposta da Cazzaniga restò a lungo un punto di riferimento per la Medicina Legale, con successive integrazioni di Ciampolini[4] ed interpretazioni di Giolla[5]sino alle storiche giornate di Como e Perugia (1967-1968), giungendo allo sviluppo del concetto di danno biologico ed all’elaborazione di una tabella contenente novantasette menomazioni.
Questa venne utilizzata come base per la Guida di Luvoni e Bernardi del 1970[6] che ebbe notevole successo e fu aggiornata per cinque edizioni, sino al 2002, quando il testimone fu raccolto da Ronchi, Mastroroberto e Genovese con la propria Guida nel 2009[7] e, quindi, nel 2015[8] cui ha fatto seguito una raccolta di indicazioni tabellari, riguardante anche alri ambiti, nel 2023[9].
Parallelamente, la SIMLA nel 1992 affidava a Bargagna l’incarico di mettere a punto una tabella per la valutazione del danno biologico che vedeva la luce nel 1996[10] in una prima edizione, successivamente rinnovatasi in una seconda (1998)[11] ed una terza edizione (2001)[12]. Scopo di tale elaborazione era di aumentare il numero di voci relative alla componente viscerale, rispetto ad una prevalenza di quella muscolo-scheletrica delle altre guide. La prosecuzione ideale di questo lavoro è la Guida della SIMLA del 2016[13], redatta con la collaborazione di numerosi specialisti. Detta Guida, tuttavia, occasionalmente non rispecchia quanto stabilito dalle tabelle di Legge in vigore in alcune voci, il che può rendere difficoltoso il suo utilizzo nell’ambito r.c. auto e sanitaria per lesioni di lieve entità.
Il dettato di Legge
Il legislatore, con il D.lgs. 209/2005, ha stabilito che la valutazione del danno in ambito della r.c.a. è effettuata secondo due tabelle di riferimento; per le menomazioni dell’integrità psico-fisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità esiste una tabella già approvata con d.m. 3.7.2003; diversamente, per menomazioni dell’integrità psicofisica di non lieve entità l’iter di approvazione della tabella non è mai stato completato e, dunque, non vi sono ancora riferimenti cogenti. La Legge 24/2017, art. 7 c. 4, ha stabilito che, nella responsabilità sanitaria, le modalità valutative sono quelle previste dalle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
Ne consegue che nella maggioranza dei casi di danno alla persona (auto e sanitaria), vi sono riferimenti tabellari obbligatori nell’ambito delle micropermanenti; tale è la preponderanza di questi due ambiti di danno che l’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha registrato un forte consenso tra i propri membri per l’adozione in tutte le ipotesi di micropermanenti della tabella di Legge[14]. Diversamente, nel caso di lesioni all’integrità psicofisica di non lieve entità non vi sono ancora riferimenti di Legge per cui la stima è effettuata utilizzando delle Guide solitamente individuate dal CTU con idonea motivazione.
L’intervento della Cassazione del 2021
In questo punto è entrata con decisione la Cassazione[15]; i Giudici del Supremo Collegio scrivono, infatti, che tra i vari barème frutto dell’attività scientifica svolta in ambito della Medicina Legale vi sono difformità in merito al grado di invalidità permanente e vi è un rischio conseguente di disparità di trattamento nella liquidazione di danni identici in soggetti identici, non solo all’interno del medesimo ufficio giudiziario ma, anche, da parte del medesimo magistrato, in contrasto con il comune senso di giustizia e rispetto a prescrizioni normative derivanti dal diritto vivente. Per tali motivi gli Ermellini indicano come necessario che la scelta del barème non sia lasciata al medico legale e sottratta al controllo del Giudice, giungendo ad affermare la necessità che, all’interno del medesimo Ufficio giudiziario, tutti gli ausiliari medico legali si avvalgano del medesimo barème individuato dal Giudice in quello più autorevole e cronologicamente recente.
Una complessità mal percepita
Tuttavia, è molto difficile, se non impossibile, riuscire a misurare con strumenti propri della scienza la riduzione delle attività conseguenti ad una determinata menomazione, posto che le limitazioni riscontate nella quotidianità sono il prodotto dell’incontro delle menomazioni fisiche con l’ambiente circostante. Per questi motivi le valutazioni percentuali espresse nei barème non sono supportate dall’evidenza statistica ma dal consenso di esperti, che è una forma base di evidenza scientifica e dimostra la condivisione di determinate valutazioni tra gli Autori delle tabelle.
Vero è, anche, che la più ricca classificazione di menomazioni attualmente disponibile, quale quella al momento presente nel testo della SIMLA che annovera quasi mille voci, non sarà mai esaustiva per le infinite menomazioni incontrate nella pratica quotidiana; basti pensare al caso di menomazioni multiple a carico di uno o più distretti corporei (come nel caso della sentenza in commento) se non, addirittura, ad una situazione di valutazione del danno in soggetto già menomato. Ogni barème può, quindi, essere utile a fini orientativi ma, escluso il ricorrere di una menomazione tabellata, potrà solo fornire alcuni parametri utili nel singolo caso, mentre la valutazione del caso concreto resterà sempre e comunque nelle mani del singolo esperto che dovrà valutare ciascun caso concreto.
Il quesito dell’Osservatorio di Milano
L’indirizzo espresso dal Giudice del metodo appare più restrittivo rispetto a quello usualmente espresso nei quesiti posti al CTU, in cui è richiesto di esplicitare i riferimenti tabellari adottati, metodo condiviso anche dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio di Milano[16].
Da un punto di vista medico legale, tale prescrizione appare forse limitante e non tiene conto della necessità, frequente, di utilizzare diverse linee guida per la valutazione del danno a seconda dei casi di studio, considerata la trattazione più ampia in un testo o l’approfondimento possibile in una monografia che tratti di un singolo apparato. Ad esempio, per quanto riguarda il danno psichico, la guida di Ronchi, Mastroroberto e Genovese (2015) vi dedica due pagine e dodici voci, oltre a far riferimento ad un manuale di classificazione vetusto (DSM-IV) mentre la guida della SIMLA (2016) vi dedica molte più pagine e voci con un riferimento più aggiornato ma rimanda alla monografia di Buzzi e Vanini (2014) per gli approfondimenti criteriologici e valutativi.
L’indirizzo adottato dalla Cassazione, dunque, appare di forte controllo rispetto alle scelte dell’ausiliario quando, invece, apparirebbe necessario, soprattutto nel caso di danni complessi, affidarsi alla capacità del singolo esperto, posto che dovrebbe essere il Medico Legale a conoscere approfonditamente i barèmes e la relativa applicazione.
Verso un documento nazionale
La futura uscita di una tabella unica elaborata dalla SIMLA con il metodo della consensus conference sarà un avanzamento significativo nel contesto giuridico e medico-legale italiano, offrendo una soluzione potenzialmente decisiva per l’impasse in merito alla scelta dei barème, potendo risolvere l’attuale difetto di uniformità rilevato dalla Suprema Corte.
Le nuove tabelle, con un approccio standardizzato e omogeneo, colmeranno verosimilmente queste lacune, instaurando un sistema di valutazione più equanime e trasparente per il danno biologico; il loro valore intrinseco risiede nella capacità di fornire criteri definiti e uniformi, fondati su basi mediche solidamente attestate per la quantificazione del danno ed essendo di aiuto per tutti gli attori del settore (medici, magistrati, avvocati ecc.) e aumentando la riproducibilità delle valutazioni. Questo aspetto assume un’importanza cardine al fine di ridurre il contenzioso giudiziario, consentendo una maggiore efficacia nella gestione delle riserve per i sinistri e di pianificare con maggiore accuratezza le politiche assicurative, riducendo le incognite nel calcolo dei risarcimenti e permettendo un’allocazione delle risorse più efficiente ie ancora aiutando il danneggiato ad ottenere più rapidamente un giusto risarcimento.
Bibliografia
[1] Genovese U. Riflessioni sui barèmes medico-legali di riferimento per la valutazione del danno alla persona Responsabilità civile e previdenza, 2002 1260-1266
[2] Barni, M. Un Barème unitario ispirato alla dottrina in Addito Salis Grano: il metodo tabellare in ambito medico-legale e giuridico quale riferimento di indennizzi equi ed uniformi, Collana Medico Giuridica Melchiorre Gioia, LitoTipografia Vigo Cursi, Pisa, 1997
[3] Cazzaniga A. Le basi medico-legali per la stima del danno alla persona da delitto e quasi delitto Istituto Editoriale Scientifico, Milano 1928 pag 75 e ss
[4] Ciampolini Il danno alla persona del bambino nell’infortunistica Edizioni di Medicina Corporativa, 1938
[5] Giolla, Valutazione del danno alla persona nella responsabilità civile Giuffrè 1957
[6] Luvoni, Bernardi Guida alla valutazione medico-legale dell’invalidità permanente: Responsabilità civile, infortunistica del lavoro e infortunistica privata Giuffrè 1970
[7] Ronchi, Mastroroberto, Genovese Guida alla valutazione medico-legale dell’invalidita’ permanente. Con contributo alla quantificazione della sofferenza morale Giuffrè 2009
[8] Ronchi, Mastroroberto e Genovese Guida alla valutazione medico legale dell’ invalidita’ permanente – in responsabilita’ civile e nell’ assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie Giuffrè 2015
[9] Genovese, Del Sordo, Mastroroberto, Ronchi Barèmes medico-legali Giuffrè, 2023
[10] Bargagna, Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Giuffrè 1996
[11] Bargagna, Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Giuffrè 1998
[12] Bargagna et al. Guida orientativa per la valutazione del danno biologico – sotto l’egida della Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni Giuffrè 2001
[13] SIMLA, Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico Giuffrè , 2016
[14] Spera D., Le più importanti novità nelle nuove Tabelle Milanesi del danno non patrimoniale – edizione 2021 12.03.2021 Ridare
[15] Cass. Civ., sez. III, sentenza 5 maggio 2021, n. 11724 Pres. Travaglino Rel. Vincenti
[16] Spera D., Le più importanti novità nelle nuove Tabelle Milanesi del danno non patrimoniale – edizione 2021 12.03.2021 Ridare