Come noto, la Regione Toscana ha approvato l’11 febbraio 2025 la legge sulle “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”, intervenendo su un terreno di altissima rilevanza clinica, etica e giuridica.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 204/2025 depositata il 29 dicembre scorso, ha adottato una soluzione articolata: ha respinto l’illegittimità totale della legge regionale, ma ne ha censurato alcune disposizioni puntuali che eccedevano i limiti della competenza regionale, interferendo con ambiti riservati allo Stato come l’ordinamento civile e penale, i livelli essenziali di assistenza e i principi fondamentali della tutela della salute.
L’impianto generale della sentenza
La pronuncia non si limita a censurare la legge toscana, ma chiarisce quali aspetti di un percorso clinico-amministrativo possano essere organizzati regionalmente e quali invece non possano essere né irrigiditi né regionalizzati. Si muove all’interno di quello che rappresenta il principale paradosso medico-legale della materia: il suicidio assistito resta generalmente vietato dall’art. 580 c.p., ma la giurisprudenza costituzionale ha delineato un’area di non punibilità subordinata a requisiti sostanziali e procedurali, collocando verifiche e attuazione in un circuito medicalizzato che coinvolge le strutture pubbliche del SSN e il vaglio dei comitati etici territoriali. Ne consegue che l’adempimento dei doveri di cura, informazione, valutazione clinica e tutela della vulnerabilità diventa parte integrante della tenuta costituzionale della scriminante.
La Toscana aveva tentato di mettere a sistema un percorso regionale completo: commissioni multidisciplinari, istruttoria con interlocuzione diretta col richiedente, parere etico, protocollo attuativo, supporto tecnico-farmacologico e assistenza all’autosomministrazione, oltre a tempi procedimentali stringenti e alla qualificazione delle prestazioni come extra-LEA.
L’impatto della decisione della Corte sulla governance sanitaria
La Corte afferma innanzitutto un principio metodologico importante per la governance sanitaria: nelle materie di legislazione concorrente come la tutela della salute, le Regioni non devono attendere che lo Stato enunci positivamente i principi fondamentali, potendoli desumere dalle leggi statali vigenti. Questo passaggio legittima in astratto interventi regionali di dettaglio organizzativo e procedurale. Tuttavia, la Corte distingue nettamente tra norme organizzative – ammissibili se coerenti coi principi fondamentali e senza invasione di competenze esclusive statali – e norme che irrigidiscono, definiscono o innovano requisiti, bilanciamenti e categorie riservate allo Stato o alla stessa evoluzione dell’ordinamento.
Da qui l’esito selettivo del giudizio. Vengono colpite le disposizioni che, pur dichiarandosi organizzative, in realtà fissano presupposti, tempi e qualificazioni giuridiche che incidono sul perimetro dei diritti e sulla scriminante penale.
Gli aspetti di anticostituzionalità della legge toscana
L’art. 2 è dichiarato incostituzionale perché, richiamando espressamente le sentenze costituzionali e definendo i requisiti “fino a legge statale”, produce un effetto di cristallizzazione e novazione non consentito al legislatore regionale in materia di ordinamento civile e penale.
È illegittimo anche l’inciso che consente la presentazione dell’istanza tramite delegato. La Corte riconduce la richiesta nell’alveo della legge 219/2017: la volontà deve essere acquisita personalmente, con strumenti idonei alle condizioni del paziente – scrittura, videoregistrazioni, dispositivi di comunicazione per disabilità – imponendo così alle aziende sanitarie di dotarsi di strumenti e competenze per l’acquisizione della volontà anche in condizioni comunicative compromesse, ambito dove medicina legale e neurologia/riabilitazione hanno spesso un ruolo decisivo.
La Corte censura poi i frammenti normativi che impongono termini rigidi – 20 giorni per la verifica dei requisiti con sospensione limitata, 10 giorni per definire le modalità, termini brevi per i pareri – ritenendoli lesivi sia della competenza statale in ordinamento civile, per l’esigenza di uniformità nazionale, sia dei principi fondamentali in tutela della salute. La motivazione è clinicamente orientata: il procedimento non è assimilabile a un ordinario iter amministrativo ma richiede approfondimenti diagnostici, valutazioni multidisciplinari, verifica della libertà e consapevolezza, e soprattutto la concreta possibilità di accesso a cure palliative e percorsi alternativi. La qualità dell’accertamento e la sua documentazione devono prevalere su target temporali normativamente predeterminati a livello regionale.
Sono inoltre dichiarati illegittimi: l’obbligo per l’azienda sanitaria di assicurare supporto tecnico-farmacologico e assistenza alla preparazione dell’autosomministrazione, perché la Regione determinerebbe principi fondamentali riservati allo Stato più che dettare norme di dettaglio; la qualificazione delle prestazioni come livello superiore ai LEA, essendo la definizione dei LEA competenza esclusiva statale; il riferimento a “sospendere o annullare l’erogazione del trattamento”, incoerente con la struttura del suicidio medicalmente assistito incentrato sull’autosomministrazione, diverso dall’eutanasia attiva.
Gli aspetti di legittimità costituzionale della legge toscana
La Corte ritiene invece legittimi l’art. 3 sulla commissione multidisciplinare e, sostanzialmente, l’impianto procedurale residuo degli articoli 4-6 depurati dalle parti incostituzionali. Viene esclusa la sovrapposizione indebita tra commissione e comitati etici: la prima verifica requisiti clinici e modalità attuative; i secondi esprimono pareri sugli aspetti etici e sulla tutela della vulnerabilità. Sul piano medico-legale, questo assetto appare razionale: la commissione è lo spazio della valutazione clinico-forense – diagnosi, irreversibilità, sostegno vitale, sofferenze, capacità, libertà della scelta, alternative, appropriatezza – mentre il parere etico costituisce una garanzia ulteriore contro pressioni, fragilità, abbandono terapeutico e scelte indotte da carenze assistenziali o sociali.
È significativo che la Corte valorizzi anche il profilo della volontarietà del personale sanitario coinvolto, ricordando che non sussiste un obbligo individuale del medico. Questo punto, pur non configurando formalmente obiezione di coscienza tipizzata, impone alle aziende sanitarie una programmazione realistica delle risorse e percorsi di sostituzione organizzativa per evitare che la volontarietà si traduca di fatto in negazione dell’accesso.
La lettura della sentenza dal punto di vista medico-legale
La sentenza 204/2025, letta con lente medico-legale, indica una traiettoria chiara: la Regione può organizzare ma non può trasformare la giurisprudenza costituzionale in norma regionale di definizione dei requisiti; non può imporre tempi incompatibili con la prudenza clinica; non può usare categorie come i LEA che attengono alla competenza esclusiva statale; deve evitare formulazioni che confondano il suicidio medicalmente assistito con trattamenti sanitari erogati e sospendibili come una terapia.
In assenza o in attesa di una legge statale organica, la decisione della Corte non chiude il tema ma lo disciplina per sottrazione, lasciando alle strutture sanitarie il compito più difficile: rendere praticabile un percorso costituzionalmente sorvegliato senza ridurlo a mera procedura amministrativa.
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