Abstract
In una recente sentenza della Cassazione viene affrontato il tema relativo all’applicazione dell’articolo 62 del Codice Deontologico che affronta, come è ben noto, tra l’altro la tematica dell’associazione nelle relazioni che si riferiscono al tema della responsabilità medica, della necessità di associazione tra il medico-legale e lo specialista della branca clinica interessata.
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Ci pare interessante segnalare una recente sentenza della Suprema Corte (Cassazione Civile II Sezione Num. 1600/2021 Presidente Manna Relatore Picarone del 26/1/2021). Si trattava di un ricorso nei confronti della Commissione centrale per gli esercenti delle professioni sanitarie da parte di specialisti in medicina legale che avevano portato a termine una consulenza tecnica per il PM in ambito di responsabilità medica di carattere cardiologico senza avvalersi di uno specialista.
Il collega cardiologo, poi assolto nel giudizio di merito, aveva denunciato il fatto all’Ordine provinciale dei medici di competenza che aveva erogato la sanzione dell’ammonizione poi convertita in avvertimento dalla sunnominata Commissione centrale. Quest’ultima, nel suo giudizio, aveva errato facendo riferimento alla dizione dell’art. 62 riportata nel Codice deontologico del 2014 mentre quella da considerare, vista l’epoca dell’accadimento dei fatti, era quella precedente del 2006.
La Cassazione ribadiva comunque la bontà dell’applicabilità dell’art. 62 nonostante che i colleghi si difendessero argomentando che qualsiasi medico preparato è in grado di leggere un elettrocardiogramma. In buona sostanza la Suprema Corte ribadisce la validità del disposto deontologico, che sia lo specialista in medicina legale, sia lo specialista di branca interessata dal contenzioso, ha l’obbligo dell’associazione delle competenze al momento di stilare qualsiasi relazione che interessi casi in cui si discute di responsabilità medica.
Qui sotto trovate la sentenza riportata in modo completo.
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