Abstract
Nel documento in cui sono riportate le “nuove” tabelle di Milano atte delimitare sotto il profilo quantitativo le conseguenze del danno non patrimoniale con particolare riferimento a quello interessante la lesione del bene “salute” della vittima, insieme con la rinnovata versione “grafica” compare un quesito medico-legale assolutamente articolato relativo alle consulenze tecniche nelle quali si deve accertare il danno biologico. Il quesito che andiamo a presentare è una summa di quella che dovrebbe essere un posizionamento completamente diverso del medico-legale rispetto al passato dove, lo specialista, si avventura su terreni diversi dalla semplice attribuzione della percentuale d’invalidità andando, come vorrebbe la dottrina più moderna, ad interessarsi di altri aspetti “dannosi” nel tentativo di fornire ai committenti informazioni più dettagliate sui principi costitutivi del danno morale e sull’incidenza di peculiari specifici aspetti individuali dinamico relazionali come stabilito dall’art. 138 del CdA.
. . . .
Pubblichiamo qui di seguito la relazione che accompagna il quesito redatta dal dott. Damiano Spera, Coordinatore del “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio di Milano, con la collaborazione dell’avv. Loredana Leo, della prof.ssa Daniela Pajardi e del prof. Enzo Ronchi.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL NUOVO QUESITO MEDICO LEGALE
.
1. Perché un nuovo quesito medico-legale dell’Osservatorio?
L’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nel 2013 ha elaborato un modello di quesito medico legale da adottare sia nelle ipotesi di cogente applicazione dell’art. 139 Codice Assicurazioni (sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o a malpractice medica), sia in tutte le altre ipotesi di applicazione della Tabella milanese: la proposta dell’Osservatorio è stata accolta con favore dagli operatori e nel tempo il quesito elaborato si è diffuso anche oltre i confini del distretto.
Le ultime riforme normative ed i più recenti orientamenti della Cassazione hanno suggerito l’opportunità di un aggiornamento del quesito.
Nell’ambito del “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio è stato quindi costituito un gruppo di studio, composto da giuristi e medici legali, dedicato all’approfondimento ed all’elaborazione di un quesito medico legale aggiornato e coerente con gli sviluppi legislativi, giurisprudenziali e della dottrina medico legale. In particolare, il Gruppo di studio si è confrontato sulle seguenti questioni.
.
2. Accertamento clinico e/o strumentale obiettivo e/o visivo: uno o due quesiti?
Il quesito elaborato nel 2013 si ispirava, soprattutto, al comma 3 quater dell’art. 32 del D.L. 24.01.2012 n. 1 (convertito con modificazioni con L. 24.03.2012 n. 27) e prevedeva che il C.T.U. accertasse il danno biologico “visivamente e/o strumentalmente e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche”. Il citato comma 3 quater è stato tuttavia successivamente abrogato dall’art. 1, comma 30, lett. b) della c.d. “Legge Concorrenza” n. 124/2017. Inoltre, l’art. 139, integralmente sostituito dall’art. 1, comma 19, della “Legge Concorrenza”, attualmente al comma 2 dispone: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente“.
La ratio della norma è evidentemente quella di ridurre il rischio di indennizzi conseguenti a frodi assicurative ovvero a negligenze colpose nell’accertamento medico legale delle micropermanenti, allo scopo di diminuire, correlativamente, i costi dei premi assicurativi. Giova evidenziare che tale disposizione -nella formulazione precedentemente in vigore ex art. 32 del D.L. 24.01.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 24.03.2012 n. 27 commi 3 ter e 3 quater– aveva ricevuto un implicito vaglio positivo dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 235/2014 e nell’ordinanza n. 242/2015.
Tuttavia, la Suprema Corte, nell’interpretare le norme in parola, ne ha di fatto notevolmente ridimensionato il contenuto (ex multis: Cass. sent. n. 18773/2016, n. 1272/2018 e numerose altre) e da ultimo, con l’ordinanza n. 7753/2020, la Cassazione ha ribadito che: “In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, l’art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere ancora interpretato, pur dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 124 del 2017 e la pronuncia della sentenza n. 98 del 2019 della Corte costituzionale, nel senso che la prova della lesione e del postumo non deve essere data esclusivamente con un referto strumentale poiché, in ogni caso, è l’accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica, a stabilire se tale lesione sussista e quale percentuale del detto postumo sia ad essa ricollegabile, dovendosi tenere conto, però, che possono esservi situazioni nelle quali solo il menzionato accertamento strumentale è idoneo a fornire la dimostrazione richiesta dalla legge“.
Alla luce dell’interpretazione dell’art. 139 Codice Assicurazione sancita dalla Corte di legittimità, l’Osservatorio di Milano ha ritenuto l’opportunità di proporre (come nell’anno 2013) un unico quesito medico legale da adottare anche al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni: l’accertamento della lesione del bene salute sarà sempre effettuato, quali che siano la genesi causale e l’entità della lesione prospettata dal danneggiato, “a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo”: tale soluzione, difatti, è preferibile per armonia sistematica in quanto è coerente con il sistema normativo – come sopra descritto – e consente altresì di evitare che identiche lesioni possano essere valutate diversamente.
.
3. Cosa significa “danno biologico/dinamico-relazionale”?
La nozione di danno biologico è enunciata dal comma 2 degli artt. 138 e 139 Codice assicurazioni: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Nell’interpretare tale disposizione la Corte di legittimità ha lucidamente affermato, nell’ordinanza Cass. n. 7513/2018, definita anche “ordinanza decalogo”, in quanto pone dieci principi di diritto, poi confermati da numerose sentenze della Corte (cfr. tra le tante: Cass., ord. n. 23469/2018, Cass., sent. n. 28988/2019): “La lesione della salute risarcibile in null’altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’’apparire. Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale“. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, nel punto 6 della stessa “ordinanza decalogo”, la Corte ha sancito: “In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)“.
Infine, al punto 10 della medesima “ordinanza decalogo” la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico- relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria“.
Sulla scorta di tali esaustive e condivisibili pronunce, coerenti nel circoscrivere il danno non patrimoniale alla persona nelle citate due componenti, il gruppo-danno dell’Osservatorio ha quindi deciso, anzi tutto, di aggiornare la terminologia utilizzata nel quesito, reputando, per maggiore chiarezza, preferibile denominare il danno biologico con il sintagma “danno biologico/dinamico-relazionale” e il c.d. danno morale con il sintagma “danno da sofferenza soggettiva interiore“.
.
4. Cosa si intende per sofferenza soggettiva interiore? Cosa può accertare il C.T.U.?
Nel quesito medico legale elaborato dall’Osservatorio nel 2013, sia per il danno biologico temporaneo che per quello permanente, si chiedeva al C.T.U. di “indicare il consequenziale grado di sofferenza psicofisica, in una scala da 1 a 5”.
Il gruppo di studio si è interrogato sull’opportunità di ribadire questa richiesta al C.T.U. nel nuovo quesito medico legale.
Il dubbio è sorto per le seguenti ragioni:
a) nei punti 8) e 9) della citata “ordinanza decalogo”, Cass. n. 7513/2018, si afferma (tra l’altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i “pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)“;
b) nella prassi si è osservato inoltre che l’indicazione da parte del medico legale di una valutazione espressa in una scala di valori numerica (da 1 a 5) si è prestata ad indicazioni spesso apodittiche da parte del C.T.U. e talora ha indotto ad aumenti automatici del danno non patrimoniale dal 10 al 50%, senza tener debitamente conto della componente di danno sofferenziale medio presumibile, già inclusa negli importi esposti nella Tabella milanese (dall’Edizione 2009 ad oggi); c) la Dottrina medico legale ha di recente formulato la seguente distinzione: “sofferenza pura”, da intendersi come la sofferenza conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito, diverso dal bene salute e che, in quanto tale, non è di pertinenza valutativa medico legale (come, ad esempio, in ipotesi di danno da perdita del rapporto parentale); “sofferenza menomazione- correlata”, cioè la sofferenza interiore direttamente conseguente al danno biologico temporaneo e permanente (ad esempio: la sofferenza interiore conseguente ad un intervento chirurgico subito durante il periodo di malattia; la sofferenza interiore conseguente all’uso di una protesi visibile o al non poter più svolgere, in tutto o in parte, normali attività quotidiane (vestirsi, mangiare, camminare, ecc.).
Si è poi anche considerato che l’Osservatorio di Milano ha deciso il 24.01.2020 di procedere a rivisitare la veste grafica delle Tabelle sul danno alla lesione del bene salute per le ragioni esposte nei “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione all’integrità psico-fisica della persona” a cui si rinvia.
All’esito di un appassionato e proficuo dibattito, il gruppo di studio sul quesito medico-legale ha condiviso le seguenti valutazioni:
– la separata valutazione (propugnata dalla Cassazione nell’orientamento introdotto dalla citata c.d. “ordinanza decalogo”) del danno biologico/dinamico-relazionale e di quello da sofferenza soggettiva interiore è da condividersi, in quanto costringe gli avvocati, il C.T.U., il Giudice, ad una maggiore attenzione ed accuratezza, rispettivamente, nella fase della allegazione e prova dei fatti, dell’accertamento del danno e della motivazione sulla congruità della liquidazione del danno da sofferenza interiore, tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta comprovate nel processo;
– il concetto di “sofferenza menomazione-correlata”, elaborato dalla Dottrina medico legale, può essere utilmente valorizzato nel nuovo quesito medico-legale, in quanto i medici legali hanno evidenziato come una medesima percentuale di invalidità può essere riconosciuta dal C.T.U. sulla base dell’accertamento delle patologie più diverse, suscettibili di differenti conseguenze dinamico- relazionali, andando a incidere in vario modo, in tutto o in parte, sulla vita in concreto vissuta dalla vittima prima del sinistro e con conseguente differente ricaduta sulla componente da sofferenza interiore;
– il contributo del medico legale dovrebbe essere espresso solo in forma descrittiva, per coadiuvare il Giudice (o le parti in sede stragiudiziale) nella corretta quantificazione del danno non patrimoniale complessivamente subito dalla vittima, potendo il C.T.U. semmai motivatamente riassumere la valutazione della sofferenza menomazione-correlata secondo una aggettivazione in scala crescente di intensità (assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima).
.
5. E la personalizzazione?
Il Gruppo di studio si è poi interrogato sull’opportunità di confermare o meno -alla stregua dell’evoluzione giurisprudenziale- la seconda parte del quesito elaborato nel 2013, in ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno in relazione sia agli aspetti dinamico-relazionali che a quelli da sofferenza soggettiva, con riferimento all’ultima colonna della Tabella milanese ed ai sensi del terzo comma degli artt. 138 e 139 Codice Assicurazioni: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo comma dell’art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato“.
Si è, difatti, valutato che la Corte di legittimità – nel punto 7) della citata “ordinanza decalogo”– ha affermato che “In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass., ord. n. 7513/2018).
Nei “Criteri orientativi” della Tabella milanese si è considerato che il Giudice potrà valutare se riconoscere l’aumento per personalizzazione “laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare: sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al “dito del pianista dilettante”); sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino; specifica penosità delle modalità del fatto lesivo)”. In conclusione, quanto alla parte del quesito dedicata alla personalizzazione, si è ritenuto di confermare quanto già evidenziato nel modello elaborato nel 2013, ribadendo che -solo ove il danneggiato alleghi e provi circostanze peculiari e specifiche, cioè diverse ed ulteriori da quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità normalmente subisce, potrà darsi ingresso ad accertamento medico-legale sulle circostanze personalizzanti dedotte.
Al fine di poter individuare se la circostanza dedotta e provata sia non standard, ma peculiare del danneggiato, e tale da giustificare la personalizzazione, utile criterio dirimente potrebbe essere ad esempio la prova nel processo del rilevante interesse del danneggiato per una specifica attività hobbistica (di regola desumibile dalla considerevole quantità di tempo dedicato dal danneggiato prima dell’evento lesivo all’attività in parola), poi pregiudicata dalla lesione della salute.
.
6. Conclusioni: il nuovo quesito medico legale
Alla luce della novella legislativa, delle condivisibili indicazioni del Giudice di Legittimità in ordine alla necessità di motivazione, da parte del Giudice di merito, delle due componenti del danno non patrimoniale della persona (danno biologico/dinamico-relazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore), del contributo della Dottrina medico-legale e dell’esperienza desunta dall’adozione del precedente quesito medico legale elaborato dall’Osservatorio milanese nel 2013, il gruppo Danno alla persona ha formulato il nuovo quesito medico legale, allegato in calce alla presente relazione. In particolare, nel nuovo quesito, si chiederà al medico legale, tenuto contro dell’età e dello stato di salute preesistente, di ben descrivere nella relazione (tra l’altro) con riferimento al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo e permanente:
Quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate; 55.
- la capacità o meno del soggetto di percepire gli effetti della malattia e della menomazione permanente sul “fare quotidiano”;
- quale barème di valutazione medico legale abbia adottato; in proposito si registra un forte consenso ad imporre con il quesito medico legale, in tutte le ipotesi di micropermanenti, l’adozione della “tabella delle menomazioni dell’integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità”, normativamente cogente solo per i fatti illeciti disciplinati dall’art. 139 Codice Assicurazioni;
- quale sia stato il grado di sofferenza fisica patita, definibile tecnicamente come “sofferenza nocicettiva”, specificando la eventuale terapia antidolorifica;
- quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l’entità delle medicazioni e degli interventi chirurgici necessari e le relative modalità (ad esempio: se in anestesia generale o locale);
- quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
- quale sia stata la durata dei ricoveri ospedalieri;
- la necessità di terapie continuative o di presidi protesici e/o dell’ausilio di terzi;
- gli ulteriori elementi constatati dal C.T.U. e rilevanti ai fini delle sue valutazioni, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta.
In sostanza, per dare risposta al quesito, il C.T.U. dovrà offrire al Giudice tutti quegli elementi utili per accertare non solo l’entità del danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo e permanente, ma anche il grado di sofferenza c.d. “menomazione-correlata” (cioè la sofferenza soggettiva interiore correlata alla lesione dell’integrità psicofisica).
Inoltre, laddove il barème preveda un range tra un minimo e un massimo, il C.T.U. dovrà specificare se, nell’indicare in concreto il grado di invalidità temporanea e permanente, abbia tenuto conto della sofferenza fisica (o “dolore nocicettivo”) e/o di altri parametri.
Nel quesito si chiederà al C.T.U. di valutare complessivamente tutti i parametri menzionati e tutti quegli altri ritenuti necessari in relazione alla specificità della fattispecie concreta e, sulla base di questi, di motivare il grado di sofferenza soggettiva psico-fisica nella scala crescente di intensità “assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima”.
Si intende con tale soluzione evitare che il C.T.U. indichi apoditticamente, accanto al dato numerico dell’invalidità permanente accertata ed ai giorni di inabilità temporanea, il grado di sofferenza soggettiva senza alcuna motivazione.
In definitiva, grazie alla aggiornata formulazione del quesito qui proposta, il Giudice, ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento anche del danno da sofferenza soggettiva interiore, sulla base delle motivate valutazioni tecniche del C.T.U. medico legale e, tenuto conto dei documenti prodotti e dell’eventuale espletata istruttoria orale, potrà trarre – in questo modo davvero senza automatismi – da questa molteplicità di “fatti noti” la prova presuntiva dell’esistenza del “fatto ignorato” (ex art. 2727 c.c.) e, cioè, della sofferenza soggettiva interiore, per poi procedere alla conseguente liquidazione di questa ulteriore componente del danno non patrimoniale.
Inoltre, il Gruppo di studio ha condiviso che il C.T.U. medico legale non si pronunci su pregiudizi, che, sebbene componenti della sofferenza interiore, non hanno base organica e che consistono nella tristezza, nel “dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione” (in conformità all’orientamento di cui al citato punto 8 della c.d. “ordinanza decalogo” Cass. 7513/2018).
Analoghe considerazioni possono essere svolte per accertare la “sofferenza psico-fisica di particolare intensità” (ex art. 139, comma 3, Codice Assicurazioni), soprattutto nei casi in cui la stessa non sia riconducibile alla c.d. “sofferenza menomazione-correlata” (in conseguenza del danno biologico accertato ovvero in conseguenza dell’incidenza “in maniera rilevante” della menomazione accertata “su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” della vittima).
Eventualmente, ferma l’esclusione di C.T.U. esplorative, nei casi in cui sussista un principio di prova di sofferenza del danneggiato di particolare intensità e/o di danno psichico, il Giudice potrà valutare se disporre una C.T.U. collegiale, avvalendosi, oltre che del medico legale, anche di un esperto in psicologia giuridica o di uno psichiatra forense: tale Collegio peritale potrà fornire ausilio al Giudice nel valutare se l’intensa sofferenza interiore patita dal danneggiato abbia determinato anche un danno psichico apprezzabile dal punto di vista medico-legale ovvero, pur non pregiudicando il “funzionamento dell’Io” nelle sue funzioni di adattamento e di organizzazione e controllo, comporti comunque intense reazioni emotive e comportamentali del soggetto e rilevanti strategie di adattamento tali da rilevare ai fini della liquidazione del danno (ad esempio: una cicatrice che cagioni un danno estetico valutabile dal C.T.U. medico legale con i consueti barème, ma che determini anche una intensa sofferenza della vittima, che, pur continuando a compiere le sue quotidiane attività come prima, viva con estrema malinconia o tristezza la minorazione estetica patita ovvero modifichi sensibilmente il proprio stile di abbigliamento per nascondere la menomazione). In conclusione, è apparso possibile affermare che, in relazione al danno non patrimoniale da sofferenza soggettiva interiore, nella competenza di accertamento da parte del medico legale rientrino: la sofferenza fisica costituita dal dolore nocicettivo e la sofferenza menomazione- correlata, intesa quest’ultima come conseguenza immediata e diretta del danno biologico permanente e temporaneo. Gli altri pregiudizi riconducibili alla sofferenza interiore soggettiva (come ad esempio: la tristezza, “il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione”) sono invece rimessi all’accertamento del Giudice con altre modalità e/o altri ausiliari. Spetta al Giudice, infatti, la direzione del procedimento ed il potere-dovere di liquidare, senza automatismi e con congrua motivazione, il danno non patrimoniale da lesione del bene salute subito dalla vittima sia nella componente dinamico-relazionale sia in quella della sofferenza soggettiva interiore. Il Giudice valuterà se liquidare tali componenti del danno, ove allegati e provati, con i valori monetari indicati nella Tabella milanese ovvero -se trattasi di sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o a malpractice medica e sia stata accertata un’invalidità permanente dall’1% al 9%- con i valori monetari indicati nella tabella ex art. 139 Codice Assicurazioni (Cass., sent. n. 12408/2011, c.d. “sentenza Amatucci”), aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT costo vita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del comma 5 del citato art. 139.
Infine, sui barème da adottare, il gruppo di studio dell’Osservatorio ha condiviso che:
- in tutte le ipotesi di micropermanenti e cioè invalidità dall’1% al 9% (anche quando il sinistro non sia riconducibile alla circolazione stradale o a malpractice medica), il C.T.U dovrà fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.07.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell’11.9.2003 (richiamata dall’art. 354 del Codice Assicurazioni e generalmente condivisa dalla Dottrina medico legale);
- n tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème);
- in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, il C.T.U. spieghi le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico permanente.
Infine, quanto alla seconda parte del quesito, si è valutato confermare quanto già evidenziato in occasione del quesito elaborato nel 2013 in ordine alle circostanze di fatto che possano dar luogo alla personalizzazione del danno, in considerazione sia degli aspetti dinamico-relazionali che di quelli da sofferenza soggettiva.
Solo se tali circostanze siano state tempestivamente allegate e provate dalla parte, ed integrino conseguenze dannose peculiari e specifiche del danneggiato (diverse cioè da quelle standard presumibilmente patite da qualunque danneggiato con la stessa lesione dell’integrità psicofisica), il Giudice integrerà il quesito affinché il C.T.U. accerti:
- se l’inabilità temporanea e/o i postumi permanenti incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (ritorna il consueto esempio della menomazione del “dito del pianista dilettante”);
- se l’inabilità temporanea e/o i postumi permanenti abbiano determinato una eventuale maggior usura lavorativa (c.d. “cenestesi lavorativa”) e/o abbiano impedito e/o impediranno in futuro, in tutto o in parte (indicandone la percentuale), l’attività lavorativa svolta dal periziando all’epoca dell’evento (c.d. “capacità lavorativa specifica”); nell’ipotesi di perdita o limitazione della capacità lavorativa specifica, il C.T.U. specificherà in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le capacità residue;
oppure, se il danneggiato non lavorava all’epoca dell’infortunio, se i postumi gli impediscano del tutto o in parte ogni attività lavorativa, ovvero in quali settori di probabili attività il periziando possa impiegare le capacità residue.
QUI SOTTO POTETE TROVARE I VOLANTINO CON IL PROGRAMMA DELL’EVENTO
I temi di dibattito sarebbero moltissimi.
Ne segnaliamo solo alcuni:
- Per poter rispondere ad un quesito del genere occorrerebbe che sia da considerare impossibile la nomina di un consulente tecnico che non sia specialista in medicina legale e, aggiungo personalmente, puntualmente aggiornato sull’evoluzione giurisprudenziale che negli ultimi tempi ha avuto il danno alla salute.
- Gli spunti motivazionali della percentualizzazione dell’invalidità sono nel quesito valorizzati al massimo ma quanti, anche tra gli specialisti medico-legali, sono pronti al salto di qualità richiesto da tutte queste precisazioni?
- Se questo è quanto richiesto per eseguire una valutazione medico-legale corretta, cambierebbe davvero tutto. Che ne sarebbe della produzione “meccanizzata e industriale delle nostre relazioni” soprattutto per conto delle compagnie assicurative e della modulistica standardizzata per produrla?
Siamo pronti? Sembrerebbe che non siamo nemmeno preparati a discuterne stante il silenzio – salvo le debite eccezioni – dell’accademia, degli opinion leader (consulenti centrali?), delle associazioni scientifiche e di categoria?
Si spera che queste brevi ma sentite osservazioni possano incoraggiare un dibattito serio su una questione centrale che riguarda l’operatività del medico-legale nella valutazione del danno a persona di specifica competenza.
VUOI APPROFONDIRE QUESTO ARGOMENTO?
Leggi anche: Le nuove Tabelle del Tribunale di Milano